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Il carattere rieducativo della pena: il procedimento penale minorile

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Ringraziamo l’associazione Keiron – la Casa dei Penalisti per questo articolo.

di Vittoria Boselli

L’importanza di un percorso rieducativo del minorenne

Il comma 3 dell’art. 27 della Costituzione stabilisce che: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta del principio posto alle fondamenta dell’esecuzione penale, ossia il valore riabilitativo, e non meramente punitivo, della pena. 

Indubbiamente è interesse della collettività che il condannato, una volta che abbia terminato di espiare le proprie colpe, risulti cambiato rispetto a quando è diventato oggetto di interesse della macchina giudiziaria. 

Se quindi è importante che gli adulti siano capaci di meglio integrarsi nella società della quale tornano a fare parte, a maggior ragione diventa fondamentale che i minorenni che entrano nel circuito penale ne escano il più possibile incentivati a introdurre dei cambiamenti nel loro stile di vita. 

L’ordinamento prevede che possano essere applicate numerose tipologie di misure alternative rispetto alla detenzione, prestando particolare attenzione alle possibilità rieducative offerte ai più giovani. 

Il D.P.R. n. 448 del 1988 ha regolato la disciplina del processo penale a carico dei minorenni, istituendo determinati diritti in capo ai giovani e alcuni doveri per l’amministrazione giudiziaria.

Il ruolo dei servizi sociali

Il predetto decreto prevede che in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili di assistenza istituiti presso gli enti locali. 

Questi ultimi si attivano nel momento in cui viene eseguito l’arresto del minore. Il loro ruolo, fondamentale nei successivi gradi per conoscere il contesto sociale e di provenienza del ragazzo, si concreterà nel formulare una progettualità rieducativa nei suoi confronti. 

Messa alla prova

Un fondamentale istituto previsto dal decreto presidenziale n. 448/88 è la possibilità in capo al giudice di sospendere il procedimento per poter valutare la personalità e l’evoluzione caratteriale e comportamentale del minorenne all’esito di una messa alla prova (altresì conosciuta come “MAP”). 

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In questo caso il minorenne verrà affidato ai servizi sociali di riferimento, i quali lo seguiranno nel percorso di osservazione durante il quale il ragazzo dovrà rispettare le prescrizioni che il giudice gli avrà impartito in sede di udienza, dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. 

La sospensione del procedimento è senza dubbio un istituto premiale, sicché questa viene revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni. 

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza l’estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell’evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. 

Perdono giudiziale

All’art. 169 c.p. si prevede un altro interessante istituto applicabile ai minori nell’ambito dell’udienza preliminare: è quello della sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per concessione del perdono giudiziale.  

Questo viene concesso sulla base di specifici requisiti in termini di massimi nella pena edittale, nonché si richiede una valutazione del giudice circa la potenziale futura astensione del minore dal commettere ulteriori reati, stante il buon percorso evolutivo mostrato dal giovane durante il periodo di osservazione da parte dei servizi sociali.

L’assenza di precedenti penali in capo al minore e l’apprezzabile lasso di tempo trascorso dalla data di commissione del reato, nonché la piena assunzione di responsabilità per il fatto delinquenziale commesso, rappresentano indicatori di un distanziamento del contesto sociale, e talvolta familiare, in cui il giovane ha maturato gli stimoli che lo hanno indotto a delinquere, consentendo la concessione del perdono giudiziale.

Presenta analogie con il perdono giudiziale il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163 c.p., che si differenzia tuttavia dal primo istituto per il fatto che mentre nel perdono giudiziale l’effetto estintivo si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza, nella sospensione condizionale della pena tale effetto è differito, in quanto è sottoposto ad una condizione risolutiva. 

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In caso di concessione del beneficio del perdono giudiziale il giudice formula in termini di certezza la prognosi favorevole, in ordine alla non ricaduta nella delinquenza; differentemente, con la sospensione condizionale della pena si opera un tentativo di recupero, realizzato attraverso una fase sperimentale, al fine di superare il dubbio che in sede di sospensione residua. 

Nel perdono il giudice ritiene che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, facendo leva, fondamentalmente, sulle proprie capacità d’umana maturazione, mentre in sede di sospensione condizionale il giudice conclude nel senso che la minaccia dell’esecuzione della pena, durante il tempo di sospensione, sia indispensabile ed almeno utile a trattenere il beneficiato dal tornare a delinquere. 

Conseguentemente, deve ritenersi pienamente legittima quella pronuncia che da un lato neghi la concessione del perdono giudiziale e dall’altro applichi la sospensione condizionale della pena (Cass. Pen. Sez. I, 30.3.1982 n. 3408). 

Condanna – I benefici “esclusivi” per i minorenni

L’art. 98 c.p., oltre a prevedere in generale le condizioni di imputabilità per i minorenni, stabilisce che in punto di pena venga applicata una generica diminuzione per la minore età, in ragione dell’età dell’imputato al momento della commissione del fatto. 

In caso di condanna, il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari e sociali (art. 30 P.R. n. 448/88). 

Nel caso della libertà controllata si applica la conversione per cui un giorno di detenzione equivale a

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due giorni di sanzione sostitutiva. 

Considerazioni conclusive

È innegabile l’importanza che riveste la possibilità di formulare in favore dei più giovani una progettualità volta ad una graduale riabilitazione e all’allontanamento dal contesto sociale in cui si è sviluppato il comportamento delinquenziale. 

Proprio in virtù della giovane età degli imputati, si pu  aspirare ad una completa rieducazione rispetto ai comportamenti devianti che hanno caratterizzato il periodo in cui si va a collocare la commissione del reato.

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