5 April 2026 – Sunday
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Il nuovo ‘Pacchetto sicurezza’: strumento efficace o veicolo di oppressione?

A cura di Giulia Fagioli

Il 18 settembre 2024 la Camera ha approvato il Disegno di legge 1660 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario». Il cd. «Pacchetto sicurezza» in esame, la cui origine va ricondotta all’iniziativa governativa e in particolare al Ministro dell’Interno Piantedosi, al Ministro della Giustizia Nordio e al Ministro della difesa Crosetto, è composto da 38 articoli e introduce più di venti tra nuovi reati e circostanze aggravanti.

Le problematiche del nuovo decreto-legge n. 48 dell’11 aprile 2025

Il governo, per ovviare ai contrasti suscitati in Parlamento, ha emanato in data 11 aprile 2025 un decreto-legge che recepisce le novità introdotte dal suddetto Disegno di legge, e che in questi giorni ha ricevuto, con 201 sì, l’approvazione della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo.

Tale modalità di manovra, come si vedrà più avanti, viene recepita da parte della dottrina come in assoluto contrasto con quelli che sono i principi cardine del diritto penale. Infatti, rileva, ai fini della presente trattazione, la distinzione temporale dell’entrata in vigore che si presenta tra le leggi e i decreti-legge. Per le prime è previsto un periodo di vacatio, dalla durata di 15 giorni, che intercorre tra la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore dello stesso, rendendone così conoscibile il contenuto. I decreti-legge, invece, prevedono, per loro natura, l’immediatezza dell’entrata in vigore, in ragione della necessità e dell’urgenza che ne costituiscono il presupposto.

A proposito della crescente preoccupazione in merito all’utilizzo della decretazione d’urgenza in materia penale, si riportano le parole utilizzate in una recente sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 146/2024), ricordando che il ricorso alla decretazione d’urgenza è sottoposto a limiti “fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento”. Inoltre, “l’ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale, tuttavia, all’assenza di limiti costituzionali. L’adozione del decreto-legge è prevista ‘come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise’ principi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche”.

Si desiderano inoltre ricordare le parole ed opinioni di alcuni rappresentanti ed esperti del panorama giuridico nazionale, i quali sostengono, con grande accordo, che il nuovo Pacchetto sicurezza sia contrastante con i principi costituzionali governanti del diritto penale, ossia proporzionalità, eguaglianza, offensività e determinatezza, essendo orientato, in maniera quasi assoluta, alla criminalizzazione di fenomeni rappresentativi del disagio politico e sociale, tra i quali senz’altro rientra l’occupazione abusiva di immobile e la migrazione.

Secondo Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, “c’è un rischio sia dell’utilizzo della penalità in funzione simbolica di rafforzamento della sicurezza che poi non supera molto spesso il vaglio anche dell’effettività, sia quello che i diritti possano essere sacrificati in funzione del mantenimento di un presunto ordine sociale”.

Armando Spataro, ex magistrato, ritiene che “le leggi si susseguono come se fossero frutto di una bulimia. Assistiamo a una moltiplicazione di reati e circostanze aggravanti che sono anche frutto della risonanza mediatica di qualche episodio, di una reazione popolare magari amplificata dagli stessi media. E questo determina la reazione con l’approvazione di una legge o di un comma a leggi esistenti. È diventato così più difficile anche il lavoro del magistrato”.

Ancora Marco Ruotolo, docente ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Roma Tre ha affermato che “se ci sarà incremento della popolazione carceraria si avrà una incidenza sul fine rieducativo della pena, sui suicidi, sull’umanizzazione delle condizioni di detenzione, sui diritti individuali”. Tra i costituzionalisti si è espresso anche il prof. avv. Alfonso Celotto: “non solo si inaspriscono pene ma si crea tutta una nuova serie di fattispecie di reato. Tuttavia, come visto in passato con l’omicidio stradale e il femminicidio, creati per inasprire le pene di reati già esistenti, la stratificazione delle norme crea difficoltà operative. Si rischia di dar vita solo a norme bandiera”.

Inoltre, secondo la minoranza politica e parte dell’opinione pubblica, il Pacchetto sicurezza sembra essere, tra le altre cose, strumentalizzato dalla maggioranza, inserendosi in un racconto circa la sicurezza pubblica e la pericolosità delle condotte, estremamente veicolato. Tassello fondamentale di tale influenza risulta senz’altro essere l’introduzione di nuove fattispecie e aggravanti, che rendano, almeno apparentemente, l’idea di un’azione concreta per contrastare la criminalità, e che invece vanno ad appesantire un sistema penalistico già di per sé eccessivamente ricco e che dimenticano l’ormai consolidato problema del sovraffollamento carcerario.

Le materie coinvolte dal nuovo Pacchetto Sicurezza

Le novità contenute nel testo in esame riguardano le materie più disparate, tutte però accomunate dalla medesima matrice, ovvero il ripristino della sicurezza pubblica. Tra queste si ricordano il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, la sicurezza urbana, la tutela del personale del comparto sicurezza, la difesa e il soccorso pubblico e la gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari. Da un lato, è ad esempio previsto l’inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente un immobile (art. 634-bis c.p.) o per chi protesta pacificamente attuando un blocco stradale (art. 1-bis d.l. 66/1948), mentre dall’altro si prospetta una sempre crescente tutela nei confronti delle forze dell’ordine e del loro operato. In tale senso, è consentito alle Forze di polizia dotarsi di dispositivi di videosorveglianza privi di identificativo, rendendo quindi complessa l’attribuzione di una responsabilità per eventuali abusi o irregolarità commessi durante il servizio. O ancora, gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare, senza licenza, le armi proprie e improprie anche quando non sono in servizio.

Come descritto sopra, per molti tale manovra legislativa rappresenta un passo verso quello che potrebbe essere definito uno ‘stato di polizia’, focalizzato sulla repressione più che sulla rieducazione, principio cardine del nostro sistema (art. 27 della Costituzione), che accantona, tra le altre cose, delle patologie sistemiche che affliggono l’apparato carcerario e penale in generale. Resta senz’altro aperta anche la questione circa la decretazione d’urgenza in ambito penale, che preoccupa e fa riflettere sull’utilizzo effettivo che viene fatto di strumenti fondamentali e altrettanto potenti, come appunto il decreto-legge.

Fonti

as.keiron@unibocconi.it | Web |  + posts

Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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