10 July 2026 – Friday
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L’imputabilità del minore nell’ordinamento italiano: l’accertamento del livello di maturità.

A cura di Niccolò Frosini

Nelle ipotesi in cui autore del reato sia un minore che ha più di quattordici anni il Codice penale prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Quest’ultima, per quanto riguarda il minore fra i quattordici e i diciotto anni, viene solitamente individuata nel concetto di maturità, non risultante da nessuna disposizione legislativa, in quanto frutto della elaborazione giurisprudenziale. Tale formula esprime lo sviluppo intellettuale e morale del minore e la sua la capacità di rendersi conto del disvalore sociale del fatto commesso.

L’imputabilità del minore: premessa

Com’è noto, a proposito «Del reo e della persona offesa dal reato», il Titolo IV del Libro I del Codice penale dedica il Capo I alla generale nozione «Della imputabilità».

L’articolo 85 c.p. associa la punibilità del reo alla sua imputabilità, definita come la capacità di intendere e di volere. In altri termini, è sanzionabile penalmente colui che, al momento della commissione del fatto di reato, è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni e di decidere autonomamente quale condotta tenere.

Fatta questa premessa di carattere generale, è ora possibile soffermarsi sulla disciplina che il nostro ordinamento penale dedica all’imputabilità del minore autore di reato, che trova fondamento agli articoli 97 e 98 del Codice penale.

L’imputabilità del minore, più nello specifico, è subordinata ad un criterio cronologico:

  • fino ai quattordici anni, il minore non è mai imputabile, poichè vige nei suoi confronti una presunzione assoluta, cioè senza possibilità di fornire prova contraria, di incapacità. L’art. 97 c.p. stabilisce, infatti, che «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»;
  • per quanto concerne, invece, il minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, questo è imputabile solo se il giudice ha accertato che, al momento della commissione del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. L’art. 98 c.p., infatti, rinunciando a qualsiasi presunzione, subordina l’eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale.

Rispetto a questo secondo caso, sulla base di quale criterio il giudice deve accertare, volta per volta, se il soggetto sia imputabile o meno?

Il concetto di maturità

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, l’incapacità minorile non presuppone necessariamente un’infermità mentale, ma si fonda su un giudizio di “immaturità”: si tratta, a prima vista, di un’espressione piuttosto vaga e generica, che può essere circoscritta solo grazie all’apporto della psicopatologia-forense.

Il termine “maturità” indica quell’insieme di condizioni fisiche e psichiche che, avendo raggiunto un livello sufficiente di sviluppo, consentono al minore di comprendere il mondo circostante e di autodeterminarsi. Pertanto, essa si ricava non soltanto dallo sviluppo intellettivo del minore, ma anche dalla sua reale capacità di determinarsi e di capire il significato delle sue azioni, dalla capacità di valutare il carattere morale e le conseguenze del fatto (Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 1990, n. 14674).

Se in passato si faceva dipendere l’immaturità da fattori biologici ed organici, clinicamente accertati, successivamente il giudizio sull’immaturità ha incluso anche parametri psicologici, quali l’immaturità emotiva, affettiva, ecc. In seguito, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno iniziato a dare rilevanza a tutte quelle circostanze familiari, sociali, ambientali, capaci di influenzare profondamente la personalità del minore.

Il legislatore ha infatti previsto che l’accertamento della capacità del minore sia condotto sulla base di specifiche indagini sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo, prescritte in via obbligatoria dall’art. 9 del d.P.R. n. 448. Tale norma prevede lo svolgimento di queste indagini – effettuate dai servizi sociali con la collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia – non solo al fine di accertare eventuali condizioni patologiche del soggetto, ma anche al fine di valutarne il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto e la tipologia di misure penali e civili più opportune.

Con specifico riferimento al tipo di indagine richiesto per stabilire la capacità del minore, occorre ribadire e precisare che, mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere “relativo”, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore può essere accertata sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva (Cass. pen., Sez. I, 12/09/2011, n. 33750, Cass. pen., Sez. II, 9.12.2016, n. 10478).

L’ imputabilità, secondo questo orientamento, deve essere accertata in concreto in relazione alla natura del reato (Cass. pen., Sez. IV, 09/08/2022, n. 30819), nel senso che può essere ritenuta sussistente per alcuni reati ed esclusa per altri. Di conseguenza, lo stesso minore potrà essere ritenuto imputabile relativamente ad un determinato reato, di oggettività giuridica facilmente e istintivamente percepibile (es. reati contro la persona, patrimonio) e non imputabile in relazione ad un’altra fattispecie criminosa caratterizzata da un minore disvalore etico-sociale (in particolare in relazione ai reati colposi).

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, ai fini dell’accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l’indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l’esame può legittimamente essere condotto attraverso le valutazioni degli esperti o delle persone che hanno avuto rapporti con l’imputato. Si tratta di una serie di attività indicate dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2, quali ad esempio INSERISCI UN CASO. Inoltre, si prendono in considerazione tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell’età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità (Cass. pen. Sez. IV, 11/01/2023, n.3276; Cass. pen., Sez. I, 21/12/2016, n.18345).

Il trattamento sanzionatorio

Appare opportuno ricordare, infine, il trattamento sanzionatorio al quale si espone il minore autore di reato. Il minore dichiarato non imputabile viene prosciolto, nel senso che non è assoggettato a pena; tuttavia, se egli risulta socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il reo è vissuto, può applicare la misura di sicurezza del ricovero giudiziario o della libertà vigilata (art. 224 c.p.).

Il minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni quattordici che sia, invece, riconosciuto imputabile è sottoposto a processo penale per il fatto commesso; in questo caso, però, la pena è diminuita (art. 98 c.p.).

Fonti e articoli

  • Cass. pen. Sez. IV, 11/01/2023, n.3276
  • Cass. pen., Sez. IV, 09/08/2022, n. 30819
  • Cass. pen. Sez. II, 23/01/2018, n.13080
  • Cass. pen., Sez. I, 21/12/2016, n.18345
  • Cass. pen., Sez. II, 9.12.2016, n. 10478
  • Cass. pen., Sez. I, 12/09/2011, n. 33750
  • Cass. pen., Sez. I, 1/10/1990, n. 14674
  • Laura Basilio, L’imputabilità del minore
  • Andrea Baiguera Altieri, L’imputabilità del minorenne
  • Paola Bonora, Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale?
  • Camilla    Insardà,    L’indagine    sulla    personalità    del    minore    è    propedeutica all’accertamento della sua imputabilità
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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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