28 April 2026 – Tuesday
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L’evoluzione del confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di atti persecutori aggravati da relazione affettiva

A cura di Emma Melzi

La famiglia è uno spazio intimo e protetto, caratterizzato da affetti e solidarietà, ma anche da relazioni di potere. Quando queste sfociano in comportamenti violenti e minatori, per la vittima risulta difficile chiedere  aiuto. Per questo motivo, l’ordinamento penale prevede norme volte a reprimere aspramente queste condotte, perpetrate proprio nei contesti in cui si dovrebbe ricevere maggior protezione. 

Le norme protagoniste di questa trattazione sono l’articolo 572 e l’articolo 612 bis del Codice penale, rubricate rispettivamente ”Maltrattamenti contro familiari o conviventi” e ”Atti persecutori”. Posto che il comma 2 dell’articolo  612 bis presenta l’aggravante della relazione affettiva, il confine tra le due fattispecie si fa labile ed è allora interessante analizzare e comprendere l’evoluzione giurisprudenziale attorno a queste due fattispecie di reato.

Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi …

L’articolo 572 comma 1 c.p. punisce “chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.
 Il Titolo nel quale la norma si trova è quello dei ‘Delitti contro la famiglia’, il che significa che il bene giuridico protetto non è solo l’incolumità psico-fisica della persona offesa, ma anche l’interesse ad avere una famiglia scevra da comportamenti maltrattanti. 


Analizzando la fattispecie, troviamo un reato necessariamente abituale e improprio. La condotta di maltrattamento, infatti, si attua nella reiterazione di diversi comportamenti, vessatori o violenti, tutti atti a provocare nella vittima una situazione di sofferenza psico-fisica persistente. I vari comportamenti possono anche non possedere rilevanza penale se presi singolarmente, ma una rilevanza la acquistano nel disegno unitario, costituito dall’insieme delle condotte. Questi possono essere anche distanti nel tempo e operare a diversi livelli, come quello fisico, sessuale, economico o morale. Infine, per distinguere una semplice lite familiare dal reato, la giurisprudenza tende a richiedere che la condotta si attui all’interno di una situazione di disparità tra due soggetti, in modo che il soggetto dominante prevarichi sul soggetto passivo.


… e la sua interpretazione

Nocciolo fondamentale del dibattito è cosa si intenda con ‘persona della famiglia o comunque convivente‘ ed è su questo che la giurisprudenza si è pronunciata numerose volte. Verosimilmente, considerato che il rapporto familiare sottostà a numerosi cambiamenti evolutivi nel corso del tempo, il legislatore non ha voluto ridurre né l’ambito di applicazione della norma né la sua tutela, definendo in modo chiaro i possibili soggetti passivi che rientrano nei concetti di ‘persona della famiglia’ e ‘convivente’. 


La giurisprudenza, però, dovendo applicare la norma a contesti concreti, è stata costretta a fornirne una qualificazione e, almeno dagli anni 80′ del secolo scorso, ha sempre inteso in modo ampio la nozione di famiglia, in modo da concedere tutela al maggior numero possibile di casi. Ecco allora che, fino a tempi più recenti, la norma si applicava in caso di matrimonio e parentela, ma anche alla famiglia di fatto, ai rapporti affettivi con coabitazione (c.d. more uxorio) e ai rapporti affettivi stabili senza coabitazione. Questo perché sono tutti rapporti caratterizzati da futuri e comuni progetti di vita e abitudini, dai quali scaturiscono poi aspettative, mutua assistenza ed esigenze di solidarietà.

Il caso più problematico era proprio quello dei rapporti affettivi senza coabitazione, in quanto, estendendo il dato letterale della norma, questa si applicava anche a relazioni affettive non più connotate da un certo grado di stabilità, come nel caso di coniugi separati o ex conviventi. Lo si giustificava ritenendo che quegli obblighi di solidarietà e assistenza che caratterizzano il rapporto familiare, così come la responsabilità genitoriale, continuassero a vivere anche dopo la separazione di fatto o di diritto (fino all’eventuale divorzio) e laddove ci fossero figli in comune tra ex conviventi. Ed era questo l’approccio più criticato dalla dottrina, considerato infatti una violazione del principio di legalità, del principio di tassatività delle norme penali e del divieto di analogia in malam partem in materia penale. Una critica che in seguito sarà condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità.

L’introduzione del reato di atti persecutori

In questo contesto, nel 2009, l’articolo 612 bis c.p. introduce il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. 

Un reato che si vede aggravato laddove il fatto sia commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Con ‘relazione affettiva’ si intende un rapporto sentimentale, a prescindere dalla sussistenza presente o passato di una convivenza. Questa aggravante si applica qualora il soggetto attivo si trovi in una situazione privilegiata per la consumazione del reato, avendo una migliore conoscenza, rispetto ad un estraneo, delle abitudini di vita e dei luoghi di interesse della vittima. 


La differenza significativa tra i due reati non si sostanzia nei loro elementi costitutivi, che sul piano della condotta sono esattamente sovrapponibili, ma nel trattamento sanzionatorio, posto che l’articolo 572 prevede una pena più aspra, da 3 a 7 anni di reclusione, rispetto all’articolo 612 bis, da 1 anno a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Di conseguenza, laddove ci sia un conflitto apparente di norme, data la maggior gravità del reato e la clausola di sussidiarietà espressa, si esclude l’applicabilità dell’articolo 612 bis. Proprio per questo, anche se l’applicazione di questa disposizione ben si conciliava in caso di relazioni affettive senza convivenza grazie all’aggravante del comma 2, la giurisprudenza persisteva nel suo orientamento storico, con la conseguenza di applicare il solo reato di maltrattamenti anche in assenza di coabitazione. Il confine tra i due reati era infatti squisitamente cronologico, in quanto il reato di atti persecutori veniva a configurarsi solo dopo il divorzio o con la cessazione della coabitazione in mancanza di prole.

Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021

Le varie modifiche del legislatore fatte all’articolo 612 bis non sono servite a fare chiarezza sul punto e l’approccio è cambiato solo con l’intervento della sentenza n. 98/2021 della Corte costituzionale. La Corte ha, infatti, posto freno all’interpretazione estensiva dell’espressione ‘persona della famiglia o convivente‘, in quanto il principio di legalità impone di interpretare le norme penali in modo rigoroso, non partendo dai significati letterali delle parole usate dal legislatore. «Il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali e costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo». Il concetto di convivenza non può quindi essere esteso fino a ricomprendere delle relazioni affettive senza effettiva coabitazione, se non attraverso il vietato utilizzo dell’analogia in malam partem. 


A seguito di questa pronuncia, il discrimine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori è proprio la presenza o meno di convivenza, intesa come sola coabitazione. Si evidenzia anche come questo risponda a una precisa ratio, cioè tutelare maggiormente, attraverso una pena più aspra, la vittima che si trovi a dover condividere la propria abitazione con il reo, essendo molto più difficile sottrarsi alla condotta aggressiva.

Conclusione

Dal 2021, numerose pronunce della Corte di cassazione rispecchiano questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, sicuramente più garantista, ma ciò non esclude ipotesi di riforma. Per esempio, l’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale non solo prospetta di collocare la fattispecie dell’articolo 572 c.p. nell’ambito dei delitti contro la persona, specificatamente nei delitti contro la vita e l’incolumità individuale o nei delitti contro la personalità individuale, ma addirittura di scorporarla in due distinte ipotesi. Una prima fattispecie, rubricabile “Violenza domestica”, per tutte quelle ipotesi di maltrattamenti realizzati all’interno delle mura domestiche e una seconda, rubricabile “Maltrattamenti contro le persone in affidamento”, per quei casi di persone affidate alla cura o custodia di altri per ragioni di età, salute e lavoro. In questo modo, oltre a esplicitare il fenomeno della violenza domestica per ragioni di evidenza statistica, si distinguerebbero meglio i vari soggetti passivi presentati dalle fattispecie, agevolando la loro applicazione da parte dei giudici.

Bibliografia e sitografia

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