28 April 2026 – Tuesday
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La Violenza di Genere: Un Problema Sistemico. Ruolo e Limiti del Diritto Penale nella Prevenzione

A cura di Sara Taboga

La violenza di genere non è un fenomeno episodico, ma una criticità sistemica radicata in profondi squilibri culturali, sociali e strutturali. In Italia si registrano quotidianamente decine di denunce, ed è quindi legittimo chiedersi se l’intervento del diritto penale sia davvero in grado di prevenire e arginare il fenomeno. Un approccio efficace non può esaurirsi nell’inasprimento delle pene, ma deve prevedere strumenti concreti di tutela delle vittime, interventi tempestivi sulle denunce e un rafforzamento strutturale delle risposte istituzionali, integrato da un approccio che deve essere, necessariamente, multidisciplinare. Solo così il diritto penale potrà configurarsi non più come una mera risposta a posteriori, ma come un effettivo strumento di prevenzione.

Introduzione

In Italia si registrano, in media, 89 denunce al giorno per reati legati alla violenza di genere. I dati più recenti delineano un quadro inequivocabilmente allarmante: secondo un’indagine condotta dall’ISTAT, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni – pari a circa 6 milioni e 788 mila persone – ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. I numeri dimostrano come questi atti non siano frutto di un fenomeno episodico o marginale, ma rappresentino una vera e propria emergenza strutturale, che la giurisprudenza italiana si trova ad affrontare quotidianamente, spesso senza disporre di strumenti adeguati per prevenirla e contrastarla.

La dottrina definisce la violenza di genere come qualsiasi atto violento compiuto nei confronti di una persona in ragione del suo sesso. Essa può manifestarsi in forme diverse: fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, e spesso si inserisce in dinamiche relazionali di potere e controllo difficili da intercettare tempestivamente. In un contesto così preoccupante, molti si sono interrogati su quale ruolo debba avere il diritto penale e sull’efficacia del suo intervento nel contrastare una fenomenologia che, oltre che giuridica, appare essere intimamente connessa a cause strutturali e socio-culturali. In particolare, ci si domanda se sia sufficiente una riforma giudiziaria per delimitare il problema o se sia necessario un intervento sistematico che non si limiti solo a “legiferare meglio”, ma a “educare di più”.

L’intervento del diritto penale
Tra le funzioni principali delle norme penali ritroviamo quella deterrente, che si articola in due direttrici: la prevenzione generale, volta a dissuadere potenziali autori di reato mediante la minaccia della pena, e la prevenzione speciale, orientata a impedire che chi ha già commesso un illecito lo ripeta.

Quando si verificano episodi di ingente problematicità a livello sociale e di grande rilevanza mediatica la risposta del legislatore è, spesso, quella di inasprire le pene o creare “fattispecie ad hoc”. Tuttavia, numerosi studi criminologici hanno dimostrato che questa misura abbia una motivazione più politica che risolutiva. Il rafforzamento delle condanne, infatti, non è da solo sufficiente a ridurre la frequenza dei comportamenti delittuosi, ed anzi, può risultare controproducente, generando nei soggetti violenti una reazione difensiva e una fuga dalla giustizia, che può culminare in un climax di violenza.

D’altra parte va sicuramente riconosciuta l’importanza che ha avuto l’introduzione di misure specifiche, sia a livello sociale, sia in quanto ha conferito maggiore rilevanza giuridica a comportamenti prima trascurati o sottovalutati. La modifica delle norme penali in materia di violenza di genere introdotta con la legge n. 69/2019, nota come Codice Rosso, rende centrale la tutela delle vittime, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, come il revenge porn, i matrimoni forzati o le lesioni permanenti al viso, e potenzia i meccanismi di reazione rendendola più tempestiva. Questa disciplina ha come scopo quello di intervenire in maniera preventiva, garantendo una maggiore protezione nel caso si subiscano  molestie, atti persecutori o disturbanti, e la possibilità per le autorità di identificare soggetti potenzialmente pericolosi prima che le condotte degenerino in aggressioni fisiche più gravi o femminicidi.

Il gap tra teoria e pratica
Nonostante l’apparato normativo sia stato rafforzato, è necessario chiedersi se, nella pratica, queste misure siano sufficienti a contrastare il fenomeno e, soprattutto, se a una riforma legislativa sia poi effettivamente seguita una modifica nei comportamenti di prevenzione e tutela delle vittime.

L’efficacia dell’intervento penale nella protezione dalla violenza resta infatti, ad oggi, oggetto di forti criticità. La riforma ha certamente rafforzato le tutele processuali per chi subisce violenze, introducendo nuove misure tra cui l’ampliamento dell’impiego del braccialetto elettronico, in abbinamento al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tuttavia, tale impianto, pur formalmente solido, rimane fortemente ancorato ad una logica repressiva e spesso si rivela inefficace nella prassi, per mancanza di un piano organico e funzionale che supporti realmente l’urgenza dell’intervento. Uno degli esempi più discussi riguarda il termine di tre giorni entro cui il pubblico ministero è tenuto a sentire la persona offesa. Nonostante in astratto sia una misura opportuna per garantire tempestività, nei fatti le procure non dispongono sempre delle risorse necessarie per rispettare tale scadenza, con il risultato che l’urgenza normativa si scontra con l’inerzia strutturale del sistema giudiziario.

Il problema, quindi, non sembra risiedere tanto nella disciplina normativa quanto nella sua applicazione concreta. Emblematico è il caso di Concetta Marruocco, che aveva più volte denunciato l’ex marito per violenze. Su disposizione del giudice, ad entrambi era stato applicato il braccialetto elettronico, ma il dispositivo presentava gravi malfunzionamenti, che erano più volte stati segnalati alle autorità competenti. Concetta è stata poi brutalmente uccisa con 40 coltellate, in un contesto in cui l’intervento preventivo sarebbe potuto essere decisivo. Questo episodio, insieme a tanti altri, dimostra come la discontinuità tra la norma e la realtà applicativa possa rendere inefficace anche le leggi ben strutturate, in assenza di un’effettiva cultura istituzionale della protezione, di una formazione specifica degli operatori e di adeguate di risorse.

Un altro aspetto centrale riguarda la commisurazione e la natura delle pene, in particolare per quanto riguarda la componente rieducativa. Nell’ambito della violenza di genere, infatti, la recidiva è un problema concreto e ampiamente riconosciuto. Le statistiche mostrano che la percentuale di recidiva, negli uomini che commettono violenza contro la partner o l’ex partner, può raggiungere il 70% entro i due anni dal primo episodio. Questi numeri impongono una riflessione critica sull’effettiva capacità del diritto penale di prevenire il ritorno alla violenza, specie se non accompagnato da strumenti complementari di tipo educativo, psicologico e sociale. In contrasto a questo problema alcuni hanno suggerito l’utilizzo della giustizia riparativa. Questa soluzione, ad uso ancora molto limitato, è però stata oggetto di forti critiche per la posizione di asimmetria tra le due parti coinvolte e il rischio di minimizzazione della condotta criminosa se questa forma di giustizia venisse utilizzata in alternativa a quella penale tradizionale.

L’attuazione del diritto nelle stazioni di polizia e nelle aule giudiziarie
Oltre all’impianto normativo, un elemento rilevante per il contrasto a queste dinamiche delittuose consiste nella reazione, da parte degli organi esecutivi, alle denunce. C’è infatti una tendenziale sottovalutazione delle narrazioni delle vittime e, più in generale, della gravità del fenomeno da parte del sistema giudiziario.

Una Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha rilevato, nel suo rapporto del 2021, che 7,5 donne su 10 uccise in contesto domestico avevano già sporto denuncia contro l’autore della violenza. Questo dato drammatico dimostra non solo la scarsità dell’efficacia preventiva degli strumenti, ma anche una mancanza di ascolto, attenzione e fiducia nelle parole delle vittime.

Preoccupante è anche la superficialità con la quale vengono affrontati questi fenomeni nei procedimenti civili. Secondo lo stesso rapporto della Commissione, nel 95% dei tribunali civili italiani non vengono quantificati i casi di violenza domestica emersi nei procedimenti di separazione, divorzio o affidamento dei figli. Questo dato indica come gli episodi violenti vengono spesso trascurati nei contesti non penali, mentre risulterebbe essenziale riconoscerne l’impatto sia per rafforzare la tutela nei confronti della donna maltrattata, sia per evitare che il genitore violento possa ottenere l’affidamento del minore. Il rischio, dunque, è che le aule civili diventino luoghi in cui la violenza viene neutralizzata sotto il velo della “conflittualità coniugale”, negando così alle vittime il riconoscimento della propria esperienza e riducendo la possibilità di ottenere misure di protezione efficaci anche in ambito familiare.

La narrativa delle violenze di genere e la giustificazione dei colpevoli
Un ulteriore e significativo aspetto problematico che emerge nei casi di violenza di genere è rappresentato dal frequente ricorso, tanto nei media quanto in ambito giudiziario, alla retorica del “raptus” per giustificare comportamenti violenti. Si tratta di una narrazione che tende a rappresentare l’atto come imprevedibile, irrazionale o episodico e dettato dall’emotività, con la conseguenza di deresponsabilizzare l’autore e di tralasciare una serie di dinamiche preesistenti di controllo, stalking o minacce.

Questa rappresentazione è stata ampiamente criticata anche in ambito clinico e criminologico. Il professore Franco Freilone, docente di psicopatologia clinica e forense, ha più volte ribadito come la nozione di “raptus” sia priva di ogni valenza psichiatrica, tanto da non essere riconosciuta né classificata nella clinica forense. Il suo utilizzo è dunque improprio e fuorviante, soprattutto nei casi di femminicidio, dove spesso il delitto è l’esito di una violenza sistematica, pregressa, nota e denunciata, e non un gesto improvviso. Inoltre, l’uso indiscriminato del termine “raptus” da parte della stampa può avere effetti distorsivi nella percezione pubblica, minimizzando la responsabilità dell’aggressore e spingendo verso una lettura individualistica e patologizzante di fenomeni che invece hanno radici sociali e culturali ben definite.

Un caso emblematico fu quello di Elisa Pomarelli, uccisa nel 2019 da Massimo Sebastiani, un uomo che nutriva nei suoi confronti un’ossessione non ricambiata. Subito dopo il delitto, molti media descrissero l’omicida come un “gigante buono” travolto da un “raptus d’amore”, contribuendo ad una narrazione che sembrava empatizzare col carnefice, attribuendo la colpa del suo comportamento al rifiuto della vittima. L’Ordine dei Giornalisti fu costretto a intervenire pubblicamente per condannare questa rappresentazione fuorviante e offensiva, che di fatto minimizzava la responsabilità individuale e le dinamiche di violenza sottostanti.

Una modifica che non può limitarsi ai codici legislativi
In conclusione, la violenza di genere rappresenta una delle sfide più complesse e urgenti del nostro tempo, radicata in dinamiche culturali profonde e alimentata da stereotipi di genere ancora troppo diffusi, nonché da narrazioni mediatiche spesso fuorvianti. È evidente, quindi, che il diritto penale – pur svolgendo un ruolo essenziale nella tutela delle vittime e nella punizione degli autori – non può da solo garantire una prevenzione efficace e duratura.

La normativa più recente, come la legge n. 69/2019 (Codice Rosso), testimonia una crescente consapevolezza istituzionale. Tuttavia, la distanza tra la legge e la sua concreta applicazione mette in luce i limiti di un approccio ancora troppo frammentato e repressivo, incapace di incidere sulle cause profonde del fenomeno.

È dunque indispensabile affiancare all’azione penale un sistema integrato di misure educative e culturali, che coinvolga non solo gli operatori della giustizia, ma anche le scuole, le istituzioni, i media e l’intera società civile. Contrastare la violenza di genere significa infatti superare le retoriche del “raptus” e della colpevolizzazione delle vittime, riconoscendo la responsabilità sistemica e strutturale di una violenza che non è mai casuale né imprevedibile. Solo attraverso un cambiamento orizzontale – dal piano legislativo a quello educativo, dalle aule parlamentari a quelle scolastiche, fino ai contesti familiari – sarà possibile promuovere una maggiore consapevolezza e introdurre una vera educazione affettiva, condizione necessaria per invertire la rotta e ridurre gli allarmanti numeri di questo fenomeno.

BIBLIOGRAFIA:
https://www.penaledp.it/contrasto-alla-violenza-di-genere-e-compiti-del-diritto-penale/
https://lamagistratura.it/primo-piano/violenza-di-genere-uno-sguardo-dinsieme-al-quadro normativo/
https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/ https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/tag/femminicidio/ https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-insostenibile-inadeguatezza-del-contrasto giudiziario-alla-violenza-di-genere https://www.sistemapenale.it/it/documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una relazione-pericolosa

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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