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Law

Pena di morte e sua giustificazione

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Nel 1766 uno dei più autorevoli philosophes illuministi, François – Marie Arouet, meglio conosciuto come Voltaire, scrisse un Commento al libro “Dei delitti e delle pene”, la celebre opera di Cesare Beccaria, in cui sono ravvisabili molteplici germi del pensiero umanitarista caratterizzante il c.d. Secolo dei Lumi.
Voltaire, che dichiara il proprio apprezzamento per l’opera del giurista milanese (definito “grande amatore dell’umanità”), introduce una pluralità di argomenti di rilevante interesse in merito a un’approfondita riflessione sul tema della pena di morte.

Con riferimento ai lavori forzati come alternativa alla pena di morte, si legge, infatti: “Tale atteggiamento umanitario non ha minimamente fatto aumentare il numero dei crimini e accade quasi sempre che i colpevoli deportati in Siberia pervengano a redimersi”. Quest’argomento è noto in dottrina come argomento della deterrenza: se si parte dal presupposto che il fine dello Stato sia di evitare che siano commessi reati (premessa maggiore/normativa), e si verifica in concreto che una certa tipologia di pena contribuisce a ridurli (premessa minore/conoscitiva), questa è giustificata (conclusione normativa). É questo un argomento tipicamente utilizzato a favore della pena di morte. Voltaire, dal canto suo, lo utilizza come argomento a sostegno della propria convinzione contraria a tale tipo di pena, rovesciando la premessa minore, e sostenendo (sulla base di dati che, è presumibile credere, non possedeva né poteva possedere) che sostituire alla pena di morte la condanna ai lavori forzati non si esplichi in una riduzione dell’effetto di dissuasione nel (futuro) reo e, conseguentemente, in un aumento dei crimini commessi.

Altra riflessione interessante è svolta con riferimento al ricorso alla tortura, da parte dell’organo inquirente, volta a indurre alla confessione dei reati commessi. Così argomenta Voltaire: “La legge ancora non li ha condannati, e si infligge loro, pur essendo nell’incertezza circa il loro delitto, un supplizio molto più terribile della stessa morte”. È questo un argomento che ha alla propria base un concetto, ancora al di là da venire nella legislazione di diritto positivo ma già ben presente nella mente dei più illuminati pensatori del Settecento, che oggi definiamo presunzione di non colpevolezza. L’argomentazione è chiara e inattaccabile: il ricorso alla tortura è volto all’estorsione di una confessione, e, conseguentemente, è utile in fase di svolgimento del processo, prima del giudizio e proprio per giungere alla pronuncia del giudizio medesimo. La tortura è una pena preventiva, logicamente non può essere giustificata in alcun modo.
A quest’argomento ne fa da contraltare un altro, leggermente dissimile, e riferito, stavolta, all’oggetto della nostra analisi: la pena di morte. È argomentazione tipicamente contraria all’introduzione di tale tipo di pena, e si definisce argomento dell’uccisione dell’innocente. Questo ragionamento prende spunto da una considerazione intuitiva e, allo stesso tempo, indubbia: i giudici, in quanto esseri umani, possono sbagliare. Possono, cioè, condannare innocenti come assolvere colpevoli. Ma è chiaro, allora, che, in uno Stato in cui vigesse la pena di morte, condannare un innocente vorrebbe dire ucciderlo, ossia renderlo oggetto di una pena irrevocabile per definizione, non soggetta a impugnazioni né ripensamenti d’alcuna specie. Se fatti sopravvenuti smentissero, in un contesto stragiudiziale successivo alla sentenza passata in giudicato (e all’inflizione della pena, s’intende), la ricostruzione, naturalmente fallibile, del giudice, non vi sarebbe alcun modo di rimediare alla soluzione giudiziale (operazione, invece, seppure parzialmente, possibile per pene d’altro tipo, seppur già in corso d’inflizione). Un’obiezione all’argomento dell’uccisione dell’innocente è il c.d. argomento della circolazione stradale. Per comprenderlo, è innanzitutto necessario rilevare che tale ragionamento parte dalla soluzione in senso positivo dell’argomento della deterrenza, e cioè dalla convinzione che la pena di morte effettivamente contribuisca a ridurre il numero di crimini commessi (diversamente da ciò che sostiene Voltaire, come già analizzato), abbia cioè una sua utilità sociale e, in forza di ciò, sia giustificata.

Se questo è vero, dice Ernest van den Haag, colui che sviluppò l’argomento in oggetto, allora, per quanto il rischio di infliggere la pena di morte a un innocente sia comunque innegabile e sempre presente, tale rischio rappresenta solo un inconveniente, insufficiente, in quanto tale, a negare giustificazione a tale tipo di pena. E per sostenere (in modo forse capzioso) questa riflessione, Haag prende ad esempio la circolazione stradale: spesso, purtroppo, sulle nostre strade succedono incidenti mortali, così come spesso chi ne subisce la conseguenza più drammatica, la morte, non ne ha alcuna colpa (si pensi al ciclista investito da un automobilista ubriaco). Ma forse che per questo qualcuno sostiene che sia giusto vietare la circolazione stradale, di modo da evitare il succedersi di questi terribili incidenti? Chiaramente no, risponde Haag, in quanto muoversi con la propria macchina è universalmente considerato un diritto, ed una pratica che, pur presentando i suoi rischi, esce comunque vittoriosa da un ipotetico confronto tra benefici e svantaggi. Lo stesso vale per la pena di morte, secondo questo argomento: la possibilità che siano pronunciate sentenze capitali nei confronti di soggetti innocenti sarebbe foriera di nocumenti in misura minore rispetto ai benefici apportati dall’introduzione di tale pena nell’ordinamento giuridico.

Lorenzo Azzi

2 comments
  1. Federico

    Già… l’argomento della circolazione stradale “forse” sostiene in maniera capziosa la brillante tesi di Haag.
    Le è bastata un’incidentale (sentita o posticcia: chissà?) al quinto rigo del quarto paragrafo per trasformare (“in modo forse capzioso” cit.) una (apparente) apologia della pena di morte in una pacata critica dai toni accademici.
    Lei “forse” sarà un giurista diabolico.

    1. Lorenzo Azzi

      Premessa: non sono un giurista, nè miro ad esserlo.

      È chiaro che non ha gradito l’espressione “in modo forse capzioso”. È sul perchè che mi rimane un po’ ermetico.
      Avrei trasformato un’apologia della pena di morte in una pacata critica dai toni accademici. Presuppongo, dal contesto, che l’apologia della pena di morte “contraffatta” sia quella di van der Haag stesso, e non quella, eventuale, sostenuta nei paragrafi precedenti del mio articolo (per come lei scrive, potrebbe essere pure la seconda).
      Se dunque è così, se, dopo un attento cribro del suo astruso commento, si rileva che la critica che mi si rivolge è quella di aver presentato un argomento in maniera scorretta, ebbene la rigetto. E la rigetto sia nella forma sia nel merito. La rigetto nella forma perchè, innanzitutto, un “in modo forse capzioso” non toglie nulla, nella sostanza, all’argomento di Haag, nè è idoneo a trasformarlo in chissachè. Inoltre, lo stesso metro critico è stato utilizzato per l’argomento contrario, quello della deterrenza, nei confronti di Voltaire, ove, sempre tra parentesi, si è sostenuto che quei dati difficilmente fossero nelle sue mani. Dunque, si è stati super partes, per quanto l’espressione mi ripugni un poco, non essendo io, in realtà, per nulla super partes con riferimento alla pena di morte. Si sono instillati dubbi nell’animo del lettore, come spesso ho fatto nei miei scritti un questa sede.
      La rigetto nel merito, infine, perchè è senz’altro ragionevolmente sostenibile che l’esempio della circolazione stradale abbia “margini di debolezza”. Per esempio, tale argomento è inidoneo a valutare l’importanza dell’autorità. Mi spiego meglio: per quanto la circolazione stradale sia pratica, ovviamente, lecita e permessa dallo Stato, la morte per incidente stradale è conseguenza di un accadimento “privato”, verificatosi tra cittadini che, per le più svariate ragioni (spesso, ma non sempre, per la violazione delle norme “pubbliche” del codice della strada), giungono a collidere con i propri autoveicoli causando la morte di un essere umano.
      La pena di morte, invece, è tutto fuorchè un “incidente”, ma piuttosti una sanzione arrogata dopo un processo giudiziale. È un’uccisione ex lege, è lo Stato che si fa carnefice. E da qui gli argomenti di Beccaria e di Raz, che non si ebbe modo e spazio di citare nell’articolo: è in capo allo Stato un’autorità a decidere un via diretta (aut…aut) della vita dei suoi consociati?

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