1 July 2026 – Wednesday
1 July 2026 – Wednesday

Cosa Giustifica la Pena di Morte?

A livello internazionale sono generalmente riconosciuti 195 paesi sovrani: in 58 di questi è prevista la pena di morte. Stiamo parlando di quasi il 30% dei paesi sovrani, un dato spiazzante considerata la naturalezza con la quale siamo abituati a descrivere come “orrore” questa pratica. Ritengo quindi che sia importante ragionare e analizzare le ragioni che spingono gli Stati ad assumere posizioni favorevoli o contrarie. Ci concentreremo sulle situazioni di due paesi che consideriamo civili: gli Stati Uniti e l’Italia.

STATI UNITI: IL CASO FURMAN

L’11 agosto 1967 William Henry Furman, ventiseienne afroamericano, si introdusse in casa di William J. Micke. Quest’ultimo, svegliato da alcuni rumori, sorprese l’intruso in cucina, che si diede immediatamente alla fuga. Uscendo dalla casa, Furman esplose un colpo di pistola che, dopo aver trapassato la porta, colpì Micke, ferendolo a morte. Furman fu trovato in casa sua poche ore dopo in stato confusionale con la pistola in mano. Fu accusato di omicidio volontario.
Una giuria popolare composta da sole persone di etnia caucasica condannò Furman alla pena di morte. La sentenza venne impugnata di fronte alla Corte suprema della Georgia, argomentando l’imparzialità della giuria. La Corte rigettò le istanze ma diede a Furman il tempo di adire la Corte Suprema degli Stati Uniti, dinanzi alla quale la difesa sostenne che la legge penale della Georgia, che prevedeva la pena capitale per l’omicidio volontario, violava l’ottavo e il quattordicesimo emendamento in quanto prevedeva una pena crudele e arbitraria, discriminando gli accusati in base alla loro appartenenza razziale. La Corte Suprema accolse l’istanza per 5 voti favorevoli contro 4, e la pena di morte fu convertita nel carcere a vita.

RAGIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI ALLA PENA DI MORTE

La nostra attenzione ricadrà sulle motivazioni giuridiche piuttosto che sulle ragioni morali. La linea di pensiero giuridica americana che sostiene la legittimità della pena di morte è una specifica interpretazione costituzionale, che prende il nome di “Originalismo”. Secondo questa interpretazione, il giudice, nel momento in cui applica una norma costituzionale, deve riferirsi al significato originale che la norma aveva nell’ attimo in cui è stata emanata.
Non è chiarissimo il concetto di significato originale, di conseguenza si presentano due varianti: secondo alcuni, con “significato originale” ci si riferisce al significato che i padri costituenti intendessero nella scrittura della norma; opinione contrastante invece è che con questo concetto ci si riferisca al significato che un uomo di media cultura e sufficientemente informato al tempo dell’emanazione sarebbe riuscito a estrapolare dalla norma stessa. L’originalismo comunque ritiene il significato della costituzione invariabile, cristallizzato al momento della sua emanazione.
L’espressione “pena crudele e arbitraria”, che gli avvocati di Furman richiamarono dinnanzi alla Corte Suprema, compare per la prima volta nel Bill of Rights inglese (1689) e, al momento dell’emanazione, riguardava una pena che non era espressamente prevista dalla legge, era inflitta da una corte di giustizia al di fuori della sua giurisdizione o risultava manifestamente crudele in base alla sensibilità popolare e non era mai stata utilizzata in precedenza, cioè forme estreme di afflizione assimilabili alla tortura. Una morte provocata senza ricorrere a torture era quindi ammissibile.
Per quanto riguarda le clausole dell’equo processo e dell’uguaglianza di fronte alla legge, il metodo originalista considera che la disposizione fu emanata nel 1858 per evitare discriminazioni razziali e per assicurare all’imputato la possibilità di difendersi in sede processuale. Era intenzione del legislatore costituzionale considerare conforme al quattordicesimo emendamento qualsiasi differenza di trattamento che fosse giustificata da un fine politico, un obiettivo che il legislatore si proponeva di realizzare e che giustificasse anche la pena di morte.

RAGIONI GIURIDICHE CONTRARIE ALLA PENA DI MORTE

La tesi giuridica che sostiene l’incostituzionalità della pena di morte negli Stati Uniti prende il nome di “dottrina della costituzione vivente” e argomenta che il giudice deve interpretare le norme costituzionali in base ai valori e interessi appartenenti alla società attuale. La costituzione viene concepita come un corpo vivente, formato da principi in continua evoluzione.
Il significato dell’espressione “pena crudele e arbitraria” deve essere valutato alla luce dell’evoluzione che caratterizza quei principi costituzionali nel corso degli anni. Ad oggi una pena è crudele e arbitraria quando viola la dignità del condannato, non riconoscendo le qualità morali che lo contraddistinguono in quanto uomo.
Un processo può dirsi equo se è conforme all’evoluzione degli standard processuali. Non basta che al condannato sia concesso di difendersi in sede processuale, servono garanzie ulteriori: l’imparzialità del giudice, la parità di mezzi probatori a disposizione di accusa e difesa, la previsione specifica della fattispecie da parte del legislatore.
Infine, per quanto riguarda il principio di uguaglianza, la legislazione penale non deve essere mossa da intento discriminatorio o che produca nei fatti discriminazioni basate sulla razza, il sesso, la religione o le convinzioni politiche.
E’ interessante notare che in base a questa interpretazione, la pena di morte non è sempre incostituzionale, lo diventa quando il sistema penale che la prevede non garantisce un equo processo né efficaci misure antidiscriminatorie. E’ su questo che alcuni stati statunitensi si basano per giustificare la presenza della pena capitale nel loro ordinamento.

ITALIA: STRAGE DI VILLARBASSE

Al contrario della realtà americana, dove osserviamo una duplice realtà riguardante la pena di morte che è prevista in alcuni Stati al contrario di altri, in Italia la pena di morte è vietata dall’entrata in vigore della Costituzione. Il caso di cui trattiamo è l’ultimo processo che si è concluso con la condanna alla pena capitale.
Il 20 novembre 1945 in casa Villarbasse il proprietario Massimo Gianoli stava festeggiando la nascita di una nipotina insieme ad alcuni ospiti e alla servitù. Quattro uomini (Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti e Pietro Lala, che aveva lavorato per un periodo in casa Villarbasse) fecero irruzione alle otto di sera per compiere una rapina, in quanto sapevano che l’avvocato Gianoli teneva in casa ingenti somme di denaro. Durante l’azione criminosa a Pietro Lala cadde la maschera e, avendo già lavorato nella casa, fu riconosciuto da una cameriera presente. I rapinatori decisero quindi di uccidere tutti i presenti, che avrebbero potuto ormai identificarli e testimoniare contro di loro: li condussero a uno a uno in cantina e li colpirono ripetutamente con un bastone, per poi gettarli in una cisterna dell’acqua piovana. Venne risparmiato solo un bambino in tenera età, 2 anni, che non avrebbe potuto riconoscerli. La refurtiva dei malviventi ammontò a 20000 lire, un paio d’orecchini d’oro e altri oggetti di scarso valore.
Gli inquirenti riuscirono a risalire ai colpevoli grazie ad alcuni indizi lasciati da questi ultimi sulla scena del crimine, anche se a processo finirono solo i primi tre, in quanto Lala era stato precedentemente ucciso in Sicilia per un regolamento di conti tra mafiosi. Il processo si concluse con la condanna alla pena capitale.
Merita considerazione il contesto storico nel quale si è svolto questo processo: la decisione di abrogare la pena di morte era in realtà già stata presa, infatti, dopo questo caso, non ci furono più esecuzioni per tutto il 1947, anno in cui la Costituzione non era ancora entrata in vigore. La particolare efferatezza del delitto, che vide il massacro di dieci cittadini innocenti, sollevò l’indignazione dell’opinione pubblica, tanto che il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, dopo la sentenza di Cassazione, aveva la possibilità di concedere la grazia ai condannati, ma decise di non farlo, proprio sulla spinta dell’indignazione che accomunava l’opinione pubblica.

QUESTIONI GIURIDICHE E ART. 27 COST.

Tutto ciò porta a chiedersi quali sono le diverse interpretazioni della giurisprudenza riguardo alla finalità della pena, e perché nel nostro ordinamento non vi è possibilità di un ritorno della pena capitale. Le interpretazioni che possiamo richiamare sono tre:
Dottrina preventiva: La pena è uno strumento per prevenire fatti o comportamenti dannosi per gli interessi della comunità; quindi, deve impedire al reo o ai consociati di commettere nuovi reati. Padre di questa teoria è Beccaria, e seguendo questa impostazione la pena di morte è giustificata se dimostra di avere grande forza intimidatrice.
Dottrina retributiva: Per questa teoria è giusto che chi ha commesso un reato subisca una pena equivalente o proporzionale al male che ha arrecato; quindi, se ha provocato la morte di un uomo, sarà giustificato privare della vita il condannato, tesi che segue le idee di Kant.
Dottrina dell’emenda: Secondo i sostenitori di questa dottrina, la pena ha la funzione di rieducare il condannato consentendo il suo reinserimento nella società, percorso di perfezionamento morale e sociale che lo Stato si assume il compito di garantire.
La Costituzione Italiana opta espressamente per quest’ultima dottrina, infatti all’art. 27 co.3 precisa che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e anche per quanto riguarda la pena capitale è perentoria, co. 4: “Non è ammessa la pena di morte”.
Sarebbe una degna conclusione di questo articolo una riflessione. Sono convinto che la maggioranza di noi sia contraria in maniera netta ad un’ipotetica presenza della pena capitale nel nostro ordinamento (problemi di incostituzionalità a parte, chiaramente). Ma proprio perché siamo convinti della bontà e della correttezza del nostro ordinamento per quanto riguarda questo profilo, possiamo analizzarne i punti critici, in modo anche da provare ad ipotizzare una soluzione ad una questione che comunque rimane sospesa: è del tutto rispettata la funzione rieducativa della pena, quando uno studio dell’ASP ci dice che il tasso di recidiva (il fatto che ex detenuti, una volta usciti dal carcere, commettano nuovi reati) in Italia è al 70%? E se per ogni detenuto è necessario il tentativo di un reinserimento nella società, come giustifichiamo l’esistenza di misure come il 41-bis, cioè l’ergastolo ostativo? E infine, la soluzione è rimuovere queste misure pensate specificamente per boss mafiosi e terroristi in nome della funzione rieducativa della pena oppure riconoscere che nella realtà queste misure sono efficienti e necessarie, comprimendo quindi la funzione rieducativa della pena?

Autore: Nico Saccavino

FONTI:
“Conflitti Pratici. Quando il diritto diventa immorale”, Damiano Canale.
Dirittoconsenso.it – la rieducazione del condannato.
https://www.aspbologna.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Villarbasse
https://www.proversi.it/discussioni/pro-contro/137-pena-di-morte
https://www.senato.it/

as.keiron@unibocconi.it | Web |  + posts

Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

share

L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

Suggested articles

A cura di Sara Taboga La violenza di genere non è un fenomeno episodico, ma una criticità sistemica radicata in profondi squilibri culturali, sociali e strutturali. In Italia si registrano quotidianamente decine di denunce,…
A cura di Francesco Centemeri La L. 177/2024 ha reso punibile la guida dopo l’assunzione di droghe anche in assenza di alterazione psicofisica. La mera positività del conducente al test tossicologico puó ora dare luogo…
A cura di Niccolò Frosini Nelle ipotesi in cui autore del reato sia un minore che ha più di quattordici anni il Codice penale prevede che questi è imputabile solo se, al momento in…

Trending

A cura di Francesco Centemeri Più pene, più fattispecie di reato, meno strumenti per accertarle. In queste poche parole è sintetizzabile quello che autorevole dottrina ha definito il “populismo penale”[1], cifra stilistica dei governanti…
A cura di Emma Melzi La famiglia è uno spazio intimo e protetto, caratterizzato da affetti e solidarietà, ma anche da relazioni di potere. Quando queste sfociano in comportamenti violenti e minatori, per la…
A cura di Elisa Pavan La progressiva influenza della prova scientifica e la conseguente marginalizzazione della prova dichiarativa sono tra i connotati più significativi dell’attuale processo penale. Jeremy Bentham,  giurista britannico, affermava che i…