“La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.” (Sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975
Il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è oggi più attuale che mai, con le recentissime evoluzioni che lo stesso ha visto susseguirsi in Francia. Sono ancora però diverse e antitetiche le opinioni e le visioni che si hanno del tema, che vengono inevitabilmente rispecchiate dalle convinzioni politiche che si susseguono nel tempo, attraverso i capi di Stato.
È storica la sentenza del 1975 con la quale la Suprema Corte da’ il primo segnale, da parte della legge, del riconoscimento del diritto all’aborto, depenalizzando la fattispecie di aborto volontario. La pronuncia, infatti, assume il ruolo di primo passo fondamentale nella lotta per l’affermazione di tale diritto, enunciando l’illegittimità dell’articolo 546 del Codice penale, poi abrogato con la legge n. 195 del 1978. Tale articolo prevedeva la reclusione da due a cinque anni per chiunque “cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei”, nonché per “la donna che ha consentito all’aborto”.
La legge del ’78, all’epoca assolutamente rivoluzionaria e risultato di anni di lotta radicale e instancabile, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna ad interrompere la gravidanza entro il terzo mese, nel caso in cui la stessa comporti un rischio per la salute fisica o psichica della madre.
Ci si domanda però se la tutela contenuta nella legge 194 sia effettiva e concreta o se sia soltanto formale. La stessa aveva innanzitutto, ai tempi in cui è stata emanata, l’obiettivo di contenere il numero di aborti clandestini, tremendamente in ascesa in quegli anni, non lasciando però uno spazio sufficiente a quella che è l’autodeterminazione della donna. Il testo, infatti, in alcuni suoi passaggi assume una forma addirittura paternalistica. Nonostante questi fattori, non va sminuita la portata pioneristica di questa legge, che deve essere adottata come punto di inizio, dal quale proseguire.
Con riguardo all’attuale situazione del nostro Stato, un rilevante fattore da non tralasciare è la fortissima presenza sul nostro territorio degli obiettori di coscienza, compresi ginecologi, anestesisti e personale non medico. Per definizione, è obiettore di coscienza il professionista che si rifiuta di adempiere ad un dovere impostogli dall’ordinamento giuridico, nel caso cui ritenga che gli effetti dello stesso, risulterebbero contrari alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose.
Nella storia del Governo Meloni, insediatosi a ottobre del 2022, sono ad oggi svariate le proposte di legge che si schierano apertamente contro il diritto all’aborto.
Tra queste ricordiamo quella del Senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, che ha come scopo quello di riconoscere la soggettività giuridica agli embrioni dal momento del concepimento. Nonostante la proposta non faccia dichiaratamente ostruzionismo alla legge del 1978, il suo contenuto risulta essere chiaramente in opposizione con quanto statuito dalla stessa.
Nel febbraio di quest’anno è approdata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare “Un cuore che batte”, promosso da associazioni di stampo cattolico, che introduce nell’art.14 della legge 194 del 22 maggio 1978 il comma 1-bis: “Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso”. La proposta di legge in questione risulta essere già in vigore in altri paesi, tra i quali spicca l’Ungheria di Victor Orban, dove dal 2022 è stato introdotto il suddetto obbligo per il personale sanitario.
Con riferimento alla possibilità che tale pratica diventi realtà si è espresso anche l’Ordine dei Medici di Torino, che ha definito la proposta di legge quale preoccupate sotto i profili etici, deontologici e scientifici.
Ponendo l’attenzione ad un altro Paese europeo, risultano particolarmente rilevanti i recentissimi sviluppi francesi in materia. La Tour Eiffel si è illuminata il 4 marzo scorso, quando il Congresso, riunito a Versailles, ha approvato la revisione costituzionale che garantisce la libertà e il diritto delle donne a ricorrere alla IVG, rendendo la Francia il primo Stato al mondo ad includere nella propria Costituzione il diritto all’aborto. I leader francesi hanno descritto questa svolta storica come una “promessa per le donne di tutto il mondo”, attraverso cui “la Francia rinnova la sua vocazione di faro dei diritti umani”.
È stato comunque fatto salvo il diritto del medico che preferisce non andare contro le proprie convinzioni e non praticare l’interruzione di gravidanza, essendo l’obiezione di coscienza già costituzionale.
Muovendo la trattazione oltreoceano, si vuole ricordare che, il 24 giugno del 2022, la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha ribaltato il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, che a partire dal 1973, a seguito della storica decisione Roe v. Wade era costituzionalmente tutelato.
La sentenza, nel caso specifico, ha ridotto drasticamente l’accesso all’aborto per le donne a basso reddito e le donne nere ed ispaniche, rendendo favorito l’aborto clandestino, ad alto rischio.
È fuori discussione che la questione sia profondamente delicata e ricca di insidie, e che coinvolga credi e convinzioni che meritano di essere rispettate tutte parimente. Da tutelare però in primis, oltre ogni precetto etico e morale, sono i diritti delle donne, le quali sono senz’altro detentrici del diritto e della libertà di decidere liberamente del loro corpo, a prescindere che tale decisione sia a favore o contraria all’interruzione di gravidanza.
Autore: Giulia Fagioli
Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.