28 April 2026 – Tuesday
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Il Passaggio dalla Prescrizione alla Improcedibilità

L’obiettivo di questo articolo è di analizzare, in ambito penale, il complesso passaggio del nostro ordinamento dalla previsione della prescrizione (modificata dalle riforme Cirielli, 2015, e Orlando, 2019) al limite posto dalla riforma Bonafede (2020) per concludere con l’improcedibilità prevista dalla riforma Cartabia, e valutarne gli aspetti positivi e le complicazioni. Vedremo che tutte le soluzioni proposte avranno degli argomenti a favore e delle frizioni con principi legali, a dimostrazione della complessità di questo tema che tanto caratterizza l’attualità dei processi.

Partiamo dal concetto di prescrizione. La disciplina la troviamo all’art. 157 cp: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”. Il suo effetto, quindi, è quello di estinguere il reato, ad eccezione dei casi in cui è prevista la pena dell’ergastolo, qualora sia decorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Troviamo la ratio legis di questo istituto nel principio di economia dei sistemi giudiziari, in quanto il passare del tempo affievolisce l’interesse dello Stato a perseguire reati, e nell’esigenza di garantire un effettivo diritto di difesa all’imputato, in accordo con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto viene considerata rilevante la durata non troppo eccessiva del processo.

L’istituto della prescrizione è sempre stato molto dibattuto, da un lato chi sostiene che questo sia un normale istituto dello stato di diritto, che si preoccupa di non mantenere una persona imputata di un crimine nella perenne paura di essere condannato e di porre un limite alla durata dei processi; dall’altro chi sostiene che sia una via di fuga per imputati sostanzialmente colpevoli ma giuridicamente non puniti, proprio per l’intervento della prescrizione, e che sia un incentivo agli avvocati difensori a non difendere nel merito il proprio cliente ma a cercare di allungare il processo fino al raggiungimento della prescrizione. Altra critica è che per un imputato innocente nel merito la prescrizione non equivale all’assoluzione: infatti la prescrizione è una causa estintiva del reato, e in questo il giudice deve pronunciare l’assoluzione nel merito solo ed esclusivamente in caso di insussistenza del fatto, l’innocenza deve emergere in modo immediato, palese e incontrovertibile, altrimenti l’imputato non potrà godere di un pieno accertamento di merito.

Quando l’ordinamento parlava dell’intervento di una sentenza irrevocabile di condanna, si riferiva alla sentenza dell’ultimo grado di giudizio; infatti, la prescrizione operava durante tutto il procedimento: una persona condannata in primo grado poteva comunque beneficiare della prescrizione anche in appello se si eccedevano i termini.

È proprio sulla base di queste problematiche che la riforma Bonafede ha deciso di intervenire, prevedendo nella sostanza un nuovo termine che non è più collegato alla sentenza irrevocabile dell’ultimo grado di giudizio bensì alla sentenza che definisce il primo grado di giudizio. La riforma ha introdotto il blocco della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado o il decreto di condanna, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione del giudizio: di conseguenza nessuna prescrizione potrà maturare in appello o cassazione.

Le criticità emerse da questo intervento, che potrebbero contrastare con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111Cost.; art. 6 CEDU) esponendo l’imputato a un giudizio penale senza fine, hanno condotto ad ulteriori progetti di riforma, non realizzati per la caduta del governo del momento, come il doppio binario tra imputati condannati e imputati assolti in primo grado, con blocco della prescrizione solo in caso di condanna.

In merito a queste criticità è intervenuta la riforma Cartabia con il nuovo art. 344-bis cpp sull’Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Si affianca alla riforma Bonafede e introduce una causa di improcedibilità dell’azione penale, per la mancata definizione del giudizio di impugnazione entro un termine di durata massima prestabilito, con l’effetto di travolgere la sentenza impugnata, sia di condanna che di assoluzione, per non doversi procedere. Sono esclusi i delitti puniti con l’ergastolo, anche se questo è risultato di aggravanti. Per quanto riguarda l’appello, il limite è fissato a 2 anni, mentre per la Cassazione è previsto il termine di 1 anno, al superamento dei quali è prevista l’improcedibilità dell’azione.

Questi termini sono sottoposti ad un meccanismo di deroghe nel caso di impugnazione complessa in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, secondo 3 previsioni:

  • Per tutte le categorie che non rientrano nelle eccezioni previste dal codice, è possibile disporre un’unica proroga, della durata di 1 anno per l’appello e di 6 mesi per la Cassazione. Quindi il giudizio di secondo grado può durare al massimo 3 anni mentre quello di legittimità al massimo 1 anno e 6 mesi;
  • Sono previste ulteriori deroghe per i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata a traffico di stupefacenti. In questi casi non è fissato un limite di tempo per la durata dei processi;
  • Per i delitti aggravati dal metodo mafioso (ex. art. 416 bis cp) le proroghe concesse non possono superare i 3 anni in appello e 1 anno e 6 mesi in Cassazione. Quindi il giudizio d’appello avrà durata massima di 5 anni, mentre il giudizio di legittimità può arrivare massimo a 2 anni e 6 mesi.

Tuttavia, per permettere al sistema di organizzarsi, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini consisteranno in 3 anni per l’appello e 1 anno e 6 mesi in Cassazione, oltre alle proroghe precedentemente analizzate.

Questa riforma è stata sottoposta a dure ed immediate critiche per diversi temi: innanzitutto, la durata massima dei processi è di fatto affidata alla discrezionalità dei magistrati, consegnando alla giurisdizione scelte di politica criminale che non le competono; in secondo luogo è presente una preoccupazione rivolta alle possibili disuguaglianze che potrebbero venire a crearsi tra imputati, nel caso in cui questi siano sottoposti a proroghe o meno; inoltre, l’improcedibilità, affiancata ai termini di durata delle indagini, di custodia cautelare e della prescrizione, crea un regime temporale privo di coordinamento tra la fase delle indagini, di giudizio di primo grado e impugnazioni, incapace di assicurare in modo uniforme la ragionevole durata; per concludere, l’effetto implicitamente prodotto è un invito a chiudere i procedimenti relativi a reati meno gravi.

Proprio in questo momento in Parlamento si sta discutendo di un disegno di legge parlamentare che vuole modificare il Codice penale e di procedura penale in tema di prescrizione. Questa proposta di legge vuole abolire il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per superamento di termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis cpp) e reintrodurre la prescrizione del reato in appello e Cassazione, facendo venire meno il blocco posto dalla riforma Bonafede. Chiaramente è necessario capire quali saranno i termini reintrodotti e le modalità, ma sembra chiaro che l’obiettivo di questa proposta di legge è annullare le modifiche effettuate dai due precedenti governi.

Il tema della prescrizione è stato, è, e sarà sempre un argomento di attualità molto dibattuto. È innegabile che la durata dei nostri processi stia diventando un grave problema, ma è comunque opportuno interrogarsi sulla validità delle soluzioni proposte. Tenendo a mente tutte le criticità che abbiamo rilevato in precedenza, poteva la riforma Bonafede essere una soluzione? Probabilmente l’idea di portare a termine i processi che in primo grado si erano conclusi con una condanna o un’assoluzione era giusta, chiaramente era presente il problema del perenne stato di imputato che avrebbe colpito le persone accusate. Poteva la riforma Cartabia essere una soluzione? Sicuramente trovava l’appoggio dell’impostazione assunta dal diritto europeo, rimanevano comunque alcune perplessità dell’imporre un termine di 2 anni quando in media in Italia un processo di appello dura 3 anni (876 giorni). Considerando che i processi appellati vanno in coda ai procedimenti appellati in precedenza, il rischio di un’applicazione estremamente estesa dell’improcedibilità era presente, e ciò avrebbe un numero molto consistente di processi che magari in primo grado si erano conclusi con una condanna.

È comunque un problema che si lega in modo imprescindibile alla durata eccessiva dei processi in Italia. Sarà dunque necessario passare dall’analisi di questo problema per poterci successivamente occupare in modo definitivo della prescrizione.

Autore: Nico Saccavino

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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