28 April 2026 – Tuesday
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VIZIO DELLA MENTE: Una Corsa Contro il Tempo tra Diritto Penale e Scienza

L’imputabilità, cardine della giustizia penale, si erige su un intricato intreccio di valutazioni psicologiche e legali. È un viaggio attraverso la mente umana, ove si delineano i confini tra salute e patologia, e la differenza tra non colpevolezza e non imputabilità. La sottile linea tra vizio totale e parziale di mente sfida la nostra comprensione, mentre le anomalie della personalità gettano ombre sul terreno già instabile della colpevolezza. In un mondo in cui la scienza si evolve e le norme giuridiche restano immutate, emerge la necessità di una riforma. Un concetto di infermità che abbracci le sfumature della mente umana, che riconosca la complessità dei disturbi psichici e le sottili sfumature della personalità. Una sinergia tra legge e scienza, che apra la strada a un nuovo equilibrio tra imputabilità e infermità.

Vizio Totale di Mente e Procedibilità d’Ufficio

La non imputabilità, come stabilito dall’art. 88 c.p., richiede la sussistenza di un’infermità, sia fisica che psichica, presente al momento del reato e rilevante per l’atto compiuto. Questa alterazione deve influenzare in modo tangibile la capacità del soggetto di intendere e di volere. Altre deviazioni, estranee a un’infermità, riguardano esclusivamente la sfera personale e non sono sufficienti a determinare l’infermità mentale, come nel caso della mancanza assoluta di moralità per ragioni non patologiche, nota come “pazzia morale”.1
Per valutare l’imputabilità, sono coinvolte figure professionali specializzate, quali psicologi e psichiatri; attraverso perizie psicologiche, che utilizzano strumenti e criteri psicodiagnostici, essi analizzano se l’imputato, al momento del reato, fosse pienamente capace di comprendere e volere, identificando l’eventuale nesso eziologico tra l’infermità e l’azione criminosa. Questi esperti forniscono al giudice valutazioni cruciali per determinare il trattamento più adeguato a individui con disturbi mentali, orientando la decisione verso misure detentive o meno, in base alle esigenze del soggetto.2
Più nello specifico, il vizio disciplinato nell’art. 88 c.p., essendo totale, richiede che la capacità di intendere e di volere sia totalmente esclusa comportando, pertanto, una pronuncia di proscioglimento dell’imputato a cui, nel caso in cui venisse riscontrata la pericolosità sociale, sarà previsto, a norma dell’art. 222 c.p., il ricovero in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Quando si solleva la questione dell’incapacità totale dell’imputato, il giudice ha il dovere di agire d’ufficio se vi è evidenza della totale infermità mentale. A tal proposito, la Corte di Cassazione, nella VI sezione, con la sentenza n. 16461/2023, sottolinea che l’imputato può affermare la presenza di un vizio totale di mente anche attraverso una semplice memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d’impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d’ufficio la mancanza delle condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.3

Vizio Parziale di Mente: Compatibilità con Dolo e Motivi Abietti e Futili

Il vizio parziale di mente si distingue dal vizio totale di mente per una questione puramente quantitativa, ossia per il livello di influenza che l’infermità ha sulla capacità di intendere e volere del soggetto. L’avverbio “grandemente”, usato nella lettera della legge, evidenzia la necessità che la detta infermità sia tale da ridurre notevolmente, pur senza escluderla del tutto, la capacità di intendere e di volere.4 Infatti, mentre nel vizio totale di mente l’infermità esclude completamente questa capacità, nel vizio parziale la limita in misura significativa. Quest’ultimo viene considerato come circostanza attenuante, soggetta quindi a un bilanciamento con le circostanze aggravanti.5
La recente sentenza n. 25013 del 30 marzo 2022, della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che il vizio parziale di mente è compatibile con il dolo. Secondo i giudici, l’imputabilità e la colpevolezza sono due concetti distinti, ma l’imputabilità deve essere valutata prima della colpevolezza. Di conseguenza, il vizio parziale di mente può essere logicamente compatibile con il dolo, poiché non vi è contraddizione tra una seminfermità mentale e la presenza di tale elemento soggettivo.6
La questione sulla compatibilità del vizio parziale di mente con certe circostanze ha sollevato interesse nella dottrina. Si ritiene generalmente che questo vizio sia compatibile con la provocazione, poiché si presume che chi ne è affetto sia in grado di percepire l’ingiustizia degli atti altrui. Anche la premeditazione, legata al dolo, sembra essere compatibile con il vizio all’imputabilità. Tuttavia, rimane incerta la possibilità di applicare l’aggravante dei motivi abietti o futili al seminfermo, accettata dalla giurisprudenza, a patto che i suddetti motivi costituiscano un’estrinsecazione dello stato patologico del soggetto. In particolare, però, ciò solleva la questione circa il bilanciamento tra l’interazione tra queste circostanze nell’ambito della valutazione della responsabilità penale.
Per quanto riguarda il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, dal 2005 anche i disturbi della personalità possono rientrare in questa categoria, purché siano sufficientemente gravi da influenzare la capacità di intendere e volere del soggetto e siano collegati al reato commesso. Altri tratti della personalità o stati emotivi che non presentino i caratteri sopra citati non devono essere considerati, salvo che questi ultimi non si inseriscano, in via eccezionale, in un quadro più ampio di “infermità”.7 Questo approccio rigoroso, seguito dai giudici di merito, impedisce che si faccia strumentale riferimento a patologie non pertinenti ai fini della valutazione della responsabilità penale.8
Con tale ampliamento del concetto di infermità per includere anche i gravi disturbi della personalità, c’è il rischio che l’interazione tra motivo abnorme e disturbo psichico venga distorta. Questo potrebbe portare a una semplificazione della prova del secondo a favore di un’enfasi sul primo come indicatore di infermità mentale. Il pericolo consiste nel fatto che questa impostazione semplificata possa perdere di vista la distinzione concettuale e la valutazione separata delle due circostanze, conducendo a soluzioni che considerano il motivo abnorme come effetto dell’infermità o viceversa, nel senso di un’indefettibile loro compresenza.
Quando un comportamento criminale ha radici in una causa soggettiva del tutto insolita, potrebbe di certo essere legato a un disturbo psichico del soggetto agente, ma potrebbe anche non essere influenzato da tale disturbo, per esempio se è dovuto a caratteristiche personali anomali o stati emotivi transitori. Pertanto, è fondamentale accertare attentamente il motivo abnorme e capire se sia indicativo dell’infermità mentale rilevata o se sia una manifestazione autonoma, al fine di comprendere lo stato mentale dell’agente al momento del reato.9

Verso una Nuova Frontiera Giuridica

Come già evidenziato, a partire dal 2005, una decisione della Corte costituzionale ha ampliato la definizione di vizio di mente includendo i disturbi di personalità e le nevrosi, a condizione che siano significativi e influenzino la capacità di intendere e volere. Prima di allora, il vizio di mente era riconosciuto solo nei casi di psicosi grave. Questo cambiamento è stato motivato dall’osservazione che circa un paziente su cinque tra quelli trattati nei Dipartimenti di salute mentale aveva un disturbo della personalità. Da quel momento, tali disturbi sono stati considerati malattie, ma solo se collegati all’incapacità di intendere e volere. Proprio questo aspetto distingue le nevrosi dalle psicosi: mentre nelle prime la distorsione del rapporto con la realtà deve essere dimostrata, nelle seconde è già acclarata.
Ciononostante, come sempre accade, ci possono essere divergenze nella diagnosi. La psichiatria continua, infatti, a evolversi con nuove scoperte dalla ricerca medica, mentre il Codice penale rimane ancorato agli anni Trenta, con tanto di riferimenti obsoleti ai manicomi.10
Nel contesto delle possibili modifiche agli articoli in questione, il più recente tentativo di riforma in materia è costituito dalla bozza del decreto legislativo del 2017, che ha proposto di allargare il concetto di disturbo psichico ai fini del vizio di mente, seguendo l’approccio proposto dai progetti di un nuovo Codice penale negli anni ’90. La legge delega fissava i seguenti criteri direttivi per quanto riguarda il vizio di mente: «revisione del modello definitorio dell’infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi di personalità». Tale proposta, volta a superare l’inerzia legislativa, ha recepito il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2005, favorevole a una definizione di infermità più ampia e non limitata alla malattia mentale tradizionale, in senso stretto. Questa nozione di infermità comprende, per l’appunto, disturbi come nevrosi e psicopatie, così come altre anomalie psichiche gravi che, pur non rientrando strettamente nella categoria delle malattie mentali, comunque influenzano la capacità di intendere e di volere e sono legate alla condotta criminale.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo sembra essere incline a tale visione più ampia del concetto di “alienato”, cosa che ha dimostrato interpretando in chiave garantista l’art. 5 della CEDU, riguardante la libertà e la sicurezza, in relazione alla detenzione di individui affetti da patologie mentali. Se da un lato riconosce le difficoltà nel definire chi sia considerato “alienato”, per via dell’evoluzione della scienza psichiatrica e dei cambiamenti nel modo di percepire tali malattie, dall’altro non esita a fornire una definizione ampia del termine. Ciò è avvenuto in una sentenza addirittura precedente a quella della Cassazione italiana del 2005, relativa a un caso contro il Regno Unito del 1981. In tale occasione, la Corte di Strasburgo ha dichiarato di essere d’accordo con una definizione di malattia mentale inclusiva, già presente nell’ordinamento giuridico britannico, che comprende ogni tipo di disturbo psichico, mancanza totale o parziale dello sviluppo mentale, disturbo psicopatico o altra disabilità mentale. Questo approccio indica come il concetto di persona con disturbi mentali non può essere limitato esclusivamente ai casi di psicosi, ma deve includere anche tratti anomali della personalità che non raggiungono il livello di malattia mentale.11

A cura di Carlotta Caromani

  1. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-i/art88.html ↩︎
  2. https://psicologiaintribunale.it/che-cosa-significa-essere-imputabili-e-quando-si-diventa-imputato/ ↩︎
  3. https://terzultimafermata.blog/2023/09/02/vizio-totale-di-mente-puo-essere-dedotto-per-la-prima-volta-in- appello-anche-con-una-memoria-difensiva-di-vincenzo-giglio/ ↩︎
  4. https://psicologiaintribunale.it/seminfermita-di-mente-il-ruolo-degli-studi-neuroscientifici-e-di-genetica- comportamentale-nel-processo-penale/ ↩︎
  5. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-i/art89.html ↩︎
  6. https://www.giuridicamente.com/l/il-vizio-parziale-di-mente-ed-il-dolo/# ↩︎
  7. https://neldiritto.it/sezioni/penale/22181/ai-fini-del-riconoscimento-del-vizio-totale-o-parziale-di-mente- anche-i-disturbi-della-personalita-possono-rientrare-nel-concetto-di-infermita.html ↩︎
  8. https://terzultimafermata.blog/2023/06/02/vizio-di-mente-e-tale-solo-se-deriva-da-uninfermita-che- influenza-concretamente-la-capacita-di-intendere-e-di-volere-ed-ha-una-diretta-incidenza-causale-sulla- condotta-di-vincenzo-giglio/ ↩︎
  9. https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1575622677_vitelli-2019a-complessi-rapporti-motivi-abietti-o- futili-e-vizio-parziale-di-mente.pdf ↩︎
  10. https://www.lescienze.it/news/2023/05/03/news/malattia_mentale_reato_processo_penale_perizia_incapace- 11956691/ ↩︎
  11. https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1700210715_bertolino-elemento-soggettivo.pdf ↩︎
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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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