17 November 2025 – Monday
17 November 2025 – Monday

Il nuovo Codice della Strada alla prova della Consulta

A cura di Francesco Centemeri

La L. 177/2024 ha reso punibile la guida dopo l’assunzione di droghe anche in assenza di alterazione psicofisica. La mera positività del conducente al test tossicologico puó ora dare luogo a responsabilità penale. Alle numerose voci che si sono levate in ordine alla possibile incostituzionalità della norma, si è aggiunta quella del GIP presso il Tribunale di Pordenone, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.

“Lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente”: così il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini compendiava la più rilevante modifica apportata al Codice della strada con la L. 177/2024. Una modifica simbolo della guerra totale dichiarata da questo Governo a ogni forma di droga, esclusa, ovviamente, quella legalizzata e venduta in bottiglia.

Ora, aldilà della usuale confusione terminologica, in quanto la patente di guida, salvo il caso di recidiva, viene solo sospesa – da 1 a 2 anni – e non ritirata, la modifica, purtroppo, non si limita a incidere sui presupposti della sanzione amministrativa relativa alla patente.

Il vero problema è che il “lucido sì o lucido no” vale ora anche ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187 c.d.s., contravvenzione punita con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, sanzione raddoppiata in caso di incidente.

Andiamo con ordine.

Fino all’ultimo intervento legislativo, il reato in esame prevedeva un elemento oggettivo complesso, costituito dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e dalla guida in stato di alterazione psicofisica, causalmente collegato all’assunzione stessa. Secondo la giurisprudenza, l’alterazione psicofisica doveva essere accertata o con strumenti tecnico-biologici o anche mediante indici sintomatici rilevabili dagli agenti di polizia giudiziaria.

La struttura della disposizione differiva largamente da quella dell’art. 186 c.d.s., dedicato, invece, alla guida in stato di ebbrezza, caratterizzata dalla previsione di limiti minimi di alcool nel sangue per la rilevanza penale del fatto; ciò che era coerente in quanto, come si sa, se le tracce relative all’assunzione di sostanze alcoliche scompaiono nel giro di qualche ora, quelle relative all’assunzione di droga permangono nei liquidi biologici a lungo, ben oltre il termine dell’effetto stupefacente.

Con sentenza n. 277/2004, la Corte costituzionale aveva “salvato” l’incriminazione di cui all’art. 187 c.d.s. proprio sulla base della concorrenza dell’elemento dell’alterazione psicofisica con quello dell’assunzione della droga: il reato risultava congegnato in modo tale da selezionare solo le condotte idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, vale a dire la sicurezza stradale e la salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada.

L’attuale formazione, invece, non presenta più l’espressione “in stato di alterazione-psicofisica”, sicché la fattispecie si fonda sul riscontro della mera positività alla sostanza stupefacente del conducente fermato al volante. A nulla rileva più, appunto, che lo stesso fosse alterato a livello psico-motorio o, al contrario, lucidissimo, come può tranquillamente accadere se il test viene effettuato a distanza di ore (figurarsi di giorni) dall’ultima assunzione.

A livello di buonsenso, strumento spesso invocato dai politici, ma raramente utilizzato dagli stessi quando mettono mano ai reati, era evidente che qualcosa non tornasse. Personalmente, avevo aperto le scommesse sul quando (non avevo dubbi sul se) sarebbe arrivata la prima ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della fattispecie. È bastato qualche mese affinché il GIP del Tribunale di Pordenone, accogliendo una richiesta avanzata dal PM, sollevasse una questione di legittimità costituzionale in merito alla “nuova” contravvenzione.

Un brevissimo riassunto dei fatti che hanno originato il giudizio, che ha seguito l’iter del decreto penale di condanna (artt. 459ss. c.p.p.): la vigilia di Natale del 2024 una signora cagionava un incidente impattando con un’altra auto; a seguito delle analisi tossicologiche, effettuate su un campione di urine, veniva rilevata una positività agli oppiacei, mentre il campione ematico dava esito negativo, a comprova del fatto che l’assunzione delle sostanze era avvenuta parecchi giorni prima dell’incidente. Il PM non poteva far altro che accertare l’integrazione del reato di cui all’art. 187 c.d.s., nel suo (ridotto) elemento oggettivo, nonché in quello soggettivo, essendo la contravvenzione punita anche a titolo di colpa. Tuttavia, il PM, nel richiedere l’emissione del decreto penale di condanna, asseriva che la nuova disciplina presentasse molteplici profili di incostituzionalità e, pertanto, domandava al GIP di sollevare questione di legittimità costituzionale. Detto-fatto.

Ciò premesso, conviene sviscerare brevemente l’ordinanza di rimessione, a partire dai presupposti della stessa.

Anzitutto, la questione di costituzionalità in esame non pone problemi in tema di ammissibilità, perché il quesito concerne una disposizione – l’art. 1 della L. 177/2024 – che ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 187 c.d.s. e, quindi, un’eventuale pronuncia di incostituzionalità non farebbe altro che produrre effetti in bonam partem, facendo rivivere la precedente e più ristretta formulazione.

Si evidenzia, inoltre, come non sia percorribile la strada di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, giacché l’unico modo per superare i problemi (su cui subito appresso) della nuova formulazione sarebbe quella di ri-inserire surrettiziamente quell’elemento – l’alterazione psico-fisica – che la riforma ha eliminato. Un giudice che così operasse, tuttavia, travalicherebbe ogni limite del potere giudiziario di cui è titolare, sostituendosi di fatto al legislatore.

Se nessun dubbio sussiste sulla rilevanza del quesito, poiché – come detto – la fattispecie incriminatrice è pienamente applicabile nel caso di specie, qualche sforzo argomentativo maggiore viene prodotto per motivare la non manifesta infondatezza del petitum.

Ora, il GIP, sposando la memoria del PM, prospetta un possibile contrasto con tre parametri costituzionali: gli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.

Quanto all’art. 3, se ne ravvisa una violazione non solo per il mancato rispetto del principio di uguaglianza, ma anche per i più generali principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Per prima cosa, difatti, appare del tutto irragionevole ritenere sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività di un soggetto a un determinato stupefacente e, quindi, trasformare l’illecito di cui all’art. 187 c.d.s. da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto; detto altrimenti, del tutto arbitrario è privare il giudice della possibilità di verificare nella concretezza del caso l’effettiva esposizione a pericolo del bene giuridico, assimilando con una presunzione invincibile condotte pericolose e non, come quelle, rispettivamente, di chi si mette alla guida alterato e di chi, pur avendo assunto sostanze, non sia più sotto l’effetto delle stesse.

Oltre a essere irragionevole, l’opzione legislativa non sarebbe nemmeno ossequiosa del canone della proporzionalità, in quanto, per raggiungere dei (pur commendevoli) obiettivi, stabilisce degli oneri sproporzionati, quali sono quelli di gravare di sanzione penale tutti coloro che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, a prescindere da ogni altro dato fattuale.

Anche qualora non si volesse ravvisare una violazione dell’art. 3 secondo tali canoni, residuerebbe comunque un’evidente violazione del principio di uguaglianza, in una duplice declinazione: (i) interna, perché la sanzione non discerne tra chi si pone alla guida in effettivo stato di alterazione quanto a chi sia nelle piene facoltà psico-motorie; (ii) esterna, perché si tratta diversamente il mero assuntore di sostanze stupefacenti rispetto a qualsiasi altro soggetto, pur in assenza di elementi indicatori di un maggior pericolo.

Con riferimento all’art. 25 comma 2 Cost., sussisterebbe la violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie, corollari della legalità. L’assenza di parametri precisi a cui fare riferimento per orientare le proprie condotte determinerebbe nei consociati una inammissibile incertezza circa la rilevanza penale delle stesse.

Inoltre, la modifica normativa si porrebbe in aperto e palese contrasto con il principio di offensività, a causa del fatto che l’elisione del requisito dello stato di alterazione porta alla totale assenza di giustificazioni nella previsione della sanzione secondo la logica del maggior danno o pericolo per il bene giuridico, comportando un abbandono del c.d. “diritto penale del fatto”, in favore di un vero e proprio “diritto penale d’autore”. Risulta, infatti, palmare che in una disposizione in cui rimane, come unico requisito oggettivo, l’assunzione di sostanze stupefacenti, vi sia un’evidente voluntas legis di stigmatizzare una determinata categoria di soggetti. Insomma, a essere punita non sarebbe più tanto la guida pericolosa in sé, ma la positività a sostanze psicotrope e, quindi, la mera qualità personale di “cannaiolo”, cocainomane e via dicendo.

Quanto, infine, all’art. 27 comma 3 Cost., si lamenta una possibile violazione del principio di rieducazione della pena, giacché apprestare una sanzione per un fatto, come ben può essere, in concreto inoffensivo priva la pena di ogni finalità rieducativa, atteso che il condannato percepirà la stessa come ingiusta e, quindi, non potrà convintamente partecipare ad alcun percorso rieducativo. Anche perché, aggiungo io, più che a percorsi rieducativi per comportamenti devianti dovrebbe essere seguito a livello terapeutico per disintossicarsi, sempreché sia un tossicodipendente e non un assuntore occasionale.

In definitiva, chi scrive ritiene che il destino della disposizione sia segnato. Ciò che in conclusione interessa fare è, passando dal particolare al generale, ribadire l’importanza della Corte costituzionale, che tutte quelle volte in cui il legislatore “forza la mano”, inserendo disposizioni contrarie ai parametri costituzionali, deve farsi trovare pronta a riaffermare il primato della nostra Carta fondamentale.

Ciò vale, in modo particolare, nella buia stagione che sta vivendo il diritto penale, utilizzato non più come extrema ratio, ma come strumento di governo: in questo contesto, è fondamentale che la Corte costituzionale eserciti con fermezza il proprio ruolo di garante dei diritti fondamentali, vigilando affinché l’espansione dell’intervento punitivo non avvenga in violazione dei principi cardine del nostro ordinamento.

FONTI:

  • D.lgs. 285/1992 (“Nuovo codice della strada”, nel testo abbreviato come “c.d.s.”)
  • L. 177/2024 (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”).
  • Memoria del PM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, 24.02.2025 (dott. Pezzi)
  • Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, GIP Pordenone, 08/04/2025 (dott.ssa Granata)
  • Corte Cost., n. 277/2004
  • Cass. Pen., n. 8296/2024; n. 5793/2021; n. 15078/2020
  • M.C. Ubiali, Riforma del codice della strada (L. n. 177/2024) e “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale, in Sistema Penale, 2025
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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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