Il 23 settembre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva il testo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Questa legge delega concede, al Guardasigilli Marta Cartabia, la possibilità di effettuare un indefinito numero di interventi sul sistema processuale penale italiano in tema di celerità e tecnologizzazione.
Questo breve articolo si pone l’obiettivo di descrivere quali saranno le principali modifiche prospettate e le eventuali criticità che questa riforma porterà con sé.
Quali sono gli interventi prospettati
Sono ormai svariati mesi che l’omonima “Riforma Cartabia” è oggetto di dibattito, in ogni talk-show magistrati, avvocati e teorici del diritto discutono sui pro e i contro di questo intervento legislativo.
L’esecutivo ha ricevuto la possibilità di effettuare riforme per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. La delega concede al Governo un anno dalla data di entrata in vigore della legge per effettuare le riforme, e dato che si lascia la possibilità di impiegare uno o più decreti legislativi pare chiaro che i ritocchi saranno numerosi e spalmati su questo lasso di tempo.
Dal testo approvato lo scorso 23 settembre al Senato è possibile individuare nitidamente quali saranno le modifiche che questa riforma intende effettuare. Appare chiaro che, data la natura dell’articolo, non sarà possibile analizzare nello specifico ogni novità: questo breve scritto si concentrerà infatti solo sugli elementi maggiormente criticati.
Il primo aspetto toccato dalla riforma consiste nella digitalizzazione dell’intero processo penale. La modalità telematica, sia per il deposito di atti e documenti sia per le comunicazioni e notificazioni, passa così da facoltativa ad obbligatoria tramite un’implementazione graduale, fatte salve alcune eccezioni.
Per quanto riguarda, inoltre, i vari stadi del procedimento, assistiamo ad una riduzione dei termini di durata delle indagini preliminari, che di regola saranno di sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti e un anno e mezzo per i delitti più gravi di cui all’art. 407, co. 2, c.p.p.. Inoltre, sempre in fase preliminare, il PM dovrà richiedere l’archiviazione se gli elementi acquisiti saranno inidonei non più a “sostenere l’accusa” ma a consentire una “ragionevole previsione di condanna”. Viene così modificata la regola di giudizio di cui all’art. 425 c.p.p., per cui il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Questa prima serie di modifiche ha il chiaro intento di ridurre drasticamente la primissima fase del processo, cioè quella delle indagini preliminari.
Anche i procedimenti speciali saranno riformati. Ad esempio, per quanto attiene il patteggiamento, se la pena detentiva supererà i due anni, la gestione negoziale del rito potrà riguardare anche le pene accessorie. La sospensione del procedimento con messa alla prova verrà invece estesa a ulteriori e specifici reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a sei anni. Tutto questo nell’ottica di rendere maggiormente efficaci i procedimenti speciali, mezzi tanto importanti in ottica di riduzione dei tempi processuali quanto poco utilizzati.
Arriviamo, infine, all’ultima modifica qui presentata, cioè l’introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. e con esso ad una nuova causa di improcedibilità dell’azione penale per il superamento del termine massimo di due anni per il procedimento di appello, e di un anno per quello di Cassazione. In caso di particolare complessità sarà possibile una proroga dei termini di un anno per l’appello, e di sei mesi per la Cassazione, e sarà poi riconosciuta la possibilità di ulteriori deroghe per qualificate categorie di delitti. I termini di durata – corrispondenti a quelli di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto per i rispettivi gradi di giudizio – decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall’art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154. c.p.p.
Il giudice d’appello e la Cassazione avranno, quindi, un lasso di tempo prestabilito per concludere il giudizio presso la loro corte, altrimenti scatterà l’improcedibilità dell’azione penale, così travolgendo la sentenza impugnata, sia essa di condanna o di assoluzione.
Critiche e soluzioni alternative
Analizzati i passaggi più importanti di questo intervento legislativo, si rende necessario capire quali saranno, a parere di molti illustri operatori del settore, i difetti di questa riforma, e quali potrebbero essere le soluzioni alternative alle modifiche proposte dal Ministro Cartabia.
Partendo dal primo elemento analizzato appare chiaro come la tecnologizzazione del processo penale, come concetto astratto, non possa che essere esente da critiche. Tuttavia, molti giuristi si chiedono come sarà possibile effettuare gli investimenti necessari sia al livello di hardware che al livello di competenza tecnica. Non soltanto, infatti, molti tribunali italiani non hanno supporti informatici, ma anche li avessero, il personale non risulterebbe adeguatamente formato per il loro efficiente utilizzo. Si renderanno, dunque, senza dubbio necessari stanziamenti di fondi ingenti per rendere realizzabile questo primo punto della riforma.
Passando poi al resto delle proposte è opportuno operare una precisazione. L’intento sotteso a questa riforma è senza dubbio lodevole e necessario: la riduzione dei tempi processuali è uno dei problemi più emblematici che affligge la giustizia italiana, e questa riforma si pone l’obiettivo di effettuare drastici tagli ai tempi processuali in tutti i gradi del giudizio. È opportuno, però, chiedersi se l’istituzione di questi termini così stringenti e perentori sia la strada giusta per fornire al processo italiano la tanto desiderata ragionevole durata.
Molti operatori del settore, infatti, si sono espressi in maniera piuttosto forte contro questa riforma ,definendola addirittura un assist alla criminalità organizzata. L’idea è dettata dal fatto che questi termini così stringenti potrebbero portare numerosi processi, in particolare quelli di grande complessità inerenti ad esempio alla criminalità organizzata, a cadere nella nuova improcedibilità e quindi a non essere celebrati. Nonostante, infatti, sia stato previsto un regime speciale per reati di particolare gravità, comunque i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di Cassazione, e questo avrebbe, ad esempio, arrestato la prosecuzione di storici casi giudiziari come quello di Stefano Cucchi o quello della strage di Viareggio.
In aggiunta alle sopracitate critiche, alcuni esponenti hanno avanzato delle proposte alternative, o quantomeno parallele. Il dottor Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ha suggerito un altro tipo di intervento. A suo parere, infatti, non sarebbe necessario andare a modificare il processo penale, quanto piuttosto sarebbe fondamentale rinforzare i tribunali dal punto di vista organizzativo. Secondo il dottor Gratteri, al fine di ridurre i tempi processuali, gli sforzi del legislatore dovrebbero concentrarsi sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria e sul ricollocamento, nelle procure bisognose, dei magistrati “fuori ruolo” che si trovano presso i vari ministeri. Accorpando i tribunali molto piccoli si potrebbero, non a caso, risparmiare ingenti risorse da destinare a spese più importanti, e ricollocando i magistrati “fuori ruolo” si renderebbe più efficiente lo sfruttamento del capitale umano di cui disponiamo.
Considerazioni conclusive
Questa riforma ha fatto molto discutere e, senza ombra di dubbio, alcuni suoi tratti parrebbero quantomeno rivedibili. A parere di chi scrive, però, non è da sposare neppure la tesi di chi sta bollando questo intervento legislativo come uno dei peggiori della storia.
Questa modifica del processo penale si pone come mezzo di bilanciamento della riforma cd. Bonafede, la quale ha di fatto eliminato la prescrizione ed è da considerarsi, dunque, come un intervento legislativo del tutto fuori luogo, specialmente considerando gli interminabili tempi della giustizia italiana. Inoltre, il ministero ha ottenuto la delega per più interventi legislativi e quindi questa sarà solamente la prima di una serie di riforme, con la speranza che le successive forniscano gli strumenti ed il supporto necessario ai nostri tribunali per rispettare gli stringenti termini imposti. L’obiettivo è chiaro e meritevole, ma saranno senza dubbio necessari investimenti sia in termini di personale (magistrati e personale ausiliario) che in termini di strumenti informatici. Il periodo delle riforme è stato appena avviato e a noi non resta altro che aspettare.
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