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L'angolo del penalista

Droni: analisi penale per un uso consapevole

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Chi di noi non ha mai guardato con grande curiosità a quegli strani apparecchi volanti che adesso sono entrati pienamente a far parte della quotidianità di diverse persone. Gli usi ai quali essi sono destinati sembrano essere i più disparati: andiamo da semplici video, utilizzati ad esempio per arricchire con delle prospettive uniche il proprio profilo Instagram; a un uso puramente professionale: riprese di film o addirittura per effettuare dei rilievi topografici.

Sto ovviamente parlando dei droni, in gergo tecnico “aeromobili a pilotaggio remoto”. A primo impatto non sembrerebbero suscitare perplessità, ma l’obiettivo di quest’articolo sarà proprio quello di evidenziare le principali criticità alle quali si può andare incontro nell’utilizzo degli stessi, in particolare concentrandoci sull’ambito penale.

CATEGORIE DI DRONI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Prima di tutto è necessario effettuare una distinzione tra due tipologie di droni: quelli utilizzati in ambito civile (per pura passione o per professionismo) e quelli utilizzati in ambito militare (destinati principalmente alla lotta al terrorismo, suscitando soventemente problemi etici e di legalità).

Guardiamo innanzitutto alla cornice normativa generale riguardante i droni ad uso civile. Essa risulta molto variegata, infatti alle fonti nazionali si aggiungono quelle internazionali. Pertanto, è facilmente deducibile la complessità della materia.

Le principali fonti sono le seguenti:

  • A livello internazionale ci riferiamo sicuramente al regolamento UE 2018/1139, entrato in vigore l’11 settembre 2018, a seguito della Opinion 01/2018 redatta dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea;
  • A livello nazionale abbiamo, invece, la seconda parte del Codice della Navigazione e soprattutto il regolamento ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che costituisce il punto di riferimento della disciplina italiana sull’utilizzo dei “Sistemi aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli”.

Ma anche se si tratta di semplici droni ad uso civile i possibili risvolti giuridici non sono da sottovalutare. Il drone, infatti, essendo uno strumento molto delicato anche se usato innocentemente, soprattutto per via delle possibili problematiche legate alla vita privata che esso può causare, spesso finisce per integrare diverse fattispecie di reato.

Per quanto riguarda invece i droni ad uso militare nel nostro Paese, la cornice normativa è da ricercare nel Codice dell’ordinamento militare, che disciplina l’utilizzo dei droni militari agli articoli 246 e seguenti. Viene perciò affermato che le Forze Armate italiane possono impiegare gli aeromobili a pilotaggio remoto per attività operative ed addestrative dirette alla difesa e alla sicurezza nazionale, ma sancendo l’obbligo di impiegare gli stessi in apposite aree determinate da un apposito documento tecnico redatto dall’Aeronautica militare.

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ART 615: INTERFERENZE NELLA PRIVACY

La prima problematica che andremo a considerare è quella legata ad una sfera delicata e molto vicina a noi, quella della privacy. Partiamo dall’art. 615 bis del Codice penale, che ci parla di “interferenze illecite nella vita privata”. La disposizione afferma: “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Ma quali sono questi luoghi indicati dall’articolo 614? Ebbene, sono l’abitazione altrui e i luoghi di privata dimora. Il denominatore comune tra questi luoghi è che la privacy, in linea teorica, lì, dovrebbe regnare sovrana. Quindi ogni violazione, anche minima, viene duramente punita dal legislatore addirittura con la reclusione. Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando, andiamo ad esaminare a fondo il concetto di abitazione e di privata dimora.

Per abitazione intendiamo non il luogo in cui il soggetto ha la propria residenza o il domicilio, bensì quello dove dimora abitualmente. Per privata dimora, invece, si intende qualsiasi luogo in cui viene svolta la vita privata dell’individuo e di conseguenza quest’ultimo ha almeno un minimo potere di accettazione ed esclusione delle altre persone.

È importante, però, per permettere la piena integrazione del reato sopra citato, che questi luoghi non possano essere liberamente osservati da estranei. Vi è stata a proposito una pronuncia della Cassazione che non ha ritenuto costituenti reato delle fotografie scattate ad una privata dimora in cui mancavano le finestre alle tende (Cassazione penale sezione III, 10/07/2018 n. 372).

Facciamo ora attenzione ad un dettaglio particolare, che a molti potrebbe sfuggire. La legge non sanziona solamente colui che, attraverso un drone, può causare queste interferenze in prima persona, acquisendo immagini e video attinenti alla vita privata. Ma fa di più. Infatti, è possibile incriminare attraverso la stessa fattispecie dell’art. 615 anche coloro che diffondono le notizie e le immagini acquisite, finendo talvolta per integrare anche reati più gravi.

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REATI MINORI E PROBLEMI ETICI

Chiaramente i reati integrabili attraverso l’utilizzo di questi apparecchi non si fermano qui. Ne esistono di diversi, anche se di più lieve portata. Esaminiamoli.

Un problema tipico a cui si potrebbe andare incontro servendosi di un drone è quello di un guasto e della conseguente caduta dello stesso. Fin qui tutto bene, se non accade però in aree affollate, dove potrebbe facilmente cadere a ridosso delle persone nell’area e causare danni anche gravi. Questo caso rientra certamente nella fattispecie affermata dall’art. 449 c.p., intitolata “delitti colposi di danno”. È consigliabile, quindi, non utilizzare questi velivoli nelle aree, e nemmeno nelle ore, più affollate.

Un altro reato a cui un po’ più difficilmente si potrebbe andare incontro è quello disciplinato dall’art. 660 c.p., rubricato come “Molestie o disturbo alle persone”. in questo caso l’utilizzatore deve recare, per l’appunto, molestie e disturbi che devono essere, però, indirizzati e non generici (pertanto destinati ad una specifica persona).

Avendo esaurito la disamina dei profili di criticità penale relativi ai droni ad uso civile, soffermiamoci, anche se brevemente, sulla categoria che crea più spesso problemi, come abbiamo già ribadito, etici e legali. Ci riferiamo ai cosiddetti droni militari.

A seguito dell’attentato dell’11 settembre 2001, sappiamo che diverse potenze militari, in primis gli Stati Uniti, hanno perpetrato una lotta chirurgica al terrorismo. In quei contesti è necessario colpire senza farsi notare e quale migliore velivolo potrebbe essere impiegato, se non un piccolo ed agevole drone?

Per questo motivo gli USA e diversi altri Stati si sono serviti, e si servono, dei “droni bomba”, che vengono pilotati a distanza fino all’obiettivo e successivamente attivati, causando l’effetto che tutti noi conosciamo. A proposito se n’è discusso molto nei giorni scorsi, a seguito dell’attentato alla vita del premier iracheno, proprio attraverso l’utilizzo di droni bomba attivati sulla sua abitazione. Il premier ne è uscito illeso, miracolosamente, ma le sue guardie del corpo sono state ferite. Ciò chiaramente ci porta a riflettere su quelli che possono essere i “danni collaterali” derivanti dall’utilizzo di questi strumenti, che questa volta, però, non si limitano a conseguenze di natura penale, bensì a conseguenze sulla vita delle persone che con questi conflitti non c’entrano nulla.

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CONCLUSIONE

Tutto ciò ci porta a riflettere, in ogni ottica, su un impiego più consapevole di questi strumenti. Sia a livello civile per evitare conseguenze spiacevoli sulla propria fedina, che a livello militare, per evitare, purtroppo, conseguenze spiacevoli sulla vita di persone innocenti.

One comment
  1. Crimini e criminali - LORENZO PAPA

    […] La ricerca nel campo dell’epigenetica ha dimostrato dunque come l’ambiente possa influenzare il funzionamento dei geni espresso in un individuo in specifiche aree del cervello, giungendo così ad una scoperta che appare in grado di mettere in discussione gli argomenti a sostegno del determinismo biologicoRelated:  Droni: analisi penale per un uso consapevole […]

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