Definizione del Mandato di arresto europeo
Il mandato di arresto europeo (MAE) è, secondo l’art. 1 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13/06/2002, la decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La principale finalità perseguita da questo strumento è dunque quella di garantire agli stati membri dell’Unione Europea una rapida ed agevole procedura di consegna dei ricercati; il mandato di arresto europeo è uno strumento avente funzione esclusivamente processual-cautelare o esecutiva, e non contempla finalità propriamente istruttorie.
Semplificazione della procedura di estradizione
Il mandato di arresto europea ha permesso di semplificare l’ordinaria procedura di estradizione, risultato che è stato raggiunto in vari modi: in primo luogo, questo strumento ha eliminato il filtro politico, dal momento che la decisione di consegnare o meno una persona sulla base di un MAE rientra in un iter esclusivamente giudiziario; a tal fine è infatti competente la Corte di Appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’Autorità giudiziaria.
Inoltre, i motivi di rifiuto della consegna possono essere esclusivamente quelli previsti nell’art. 18, L. n. 69/2005, fra i quali, ad esempio, l’esser stata la sentenza emessa in violazione dei principi di un processo equo, ovvero in violazione di irrinunciabili garanzie processuali; sono inoltre stati stabiliti termini più rigorosi di definizione della procedura di consegna: infatti, il Paese ove la persona viene arrestata deve adottare la decisione finale sull’esecuzione del MAE entro il termine di 60 giorni dall’arresto, e, se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione sull’esecuzione del MAE deve essere intrapresa nel termine massimo di 10 giorni.
Requisiti e garanzie della consegna
I requisiti per la consegna sono due, il primo dei quali è l’esistenza di una decisione giudiziaria estera, sulla base della quale viene emesso il MAE, la quale deve consistere alternativamente o in una sentenza irrevocabile di condanna o in un provvedimento cautelare motivato sottoscritto da un giudice; il secondo requisito è la formulazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dello Stato emittente di una richiesta avente un contenuto tassativo (es: identità e cittadinanza del ricercato, natura e qualificazione giuridica del reato, pena inflitta ovvero pena minima e massima stabilita dalla legge nello stato di emissione), in mancanza del quale l’Autorità giudiziaria potrà richiedere le informazioni necessarie, che dovranno essere fornite entro un termine non superiore a 30 giorni.
La consegna dell’arrestato può essere subordinata a tre tipologie di garanzie che lo Stato emittente deve fornire: se il MAE è stato emesso in assenza del ricercato, la consegna può essere subordinata al diritto del ricercato a richiedere la celebrazione del processo presso lo Stato richiedente; se il MAE è stato emesso per un reato punibile con pena detentiva a vita, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’imputato possa richiedere la revisione della pena comminata; se il MAE riguarda l’azione penale nei confronti di un cittadino o residente abituale nello Stato di esecuzione in cui la persona è stata arrestata, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona sia rinviata in tale Stato per scontare la pena privativa della libertà comminata nei suoi confronti.
Due tipologie di procedura di esecuzione
Sono previste due procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo, una procedura passiva ed una procedura attiva.
Il provvedimento passivo di consegna riguarda il caso nel quale ad emettere il MAE sia l’Autorità Giudiziaria di uno Stato estero membro nei confronti di un soggetto che si trovi sul territorio italiano: ad eseguire l’arresto in questo caso dovrà essere lo Stato italiano; sulla base della legge 22/04/2005 n. 69, l’Italia darà esecuzione al MAE solo se il provvedimento cautelare in base al quale il MAE è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, e nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei principi costituzionali afferenti al giusto processo.
La procedura passiva può essere attivata in due modi alternativi: nel primo caso, la procedura ha inizio con la ricezione della richiesta di MAE da parte del Ministro della Giustizia che lo trasmette al Presidente della Corte di Appello competente, il quale ne dà immediata comunicazione al Procuratore Generale; nel secondo caso, la procedura inizia con l’arresto provvisorio da parte della Polizia Giudiziaria, a seguito dell’inserimento della segnalazione nel sistema di informazione (c.d. S.I.S.) di Schengen: è dunque la polizia giudiziaria a procedere all’arresto della persona ponendola, non oltre le ventiquattro ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello competente, mediante trasmissione del relativo verbale di arresto e dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.
La procedura di esecuzione attiva è invece utilizzata quando è l’Autorità giudiziaria italiana a chiedere ad uno Stato membro dell’Unione Europea la consegna di una persona destinataria di una misura cautelare personale, nei cui confronti debba essere eseguita una pena detentiva o una misura di sicurezza personale, che risieda, sia domiciliata o dimori in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il MAE può essere emesso o dal Giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari (MAE processuale), o dal Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. (MAE esecutivo), o dal Pubblico Ministero individuato ex art. 658 c.p.p., per quanto attiene all’esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
Ove ritenga di doverlo emettere, l’Autorità competente ha due possibilità: emettere il MAE se risulti che l’imputato o il condannato sia residente, domiciliato ovvero dimorante in uno Stato membro dell’Unione, oppure disporre l’inserimento di una specifica segnalazione (S.I.S.), a norma dell’art. 95 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, se risulti ignoto il luogo, ovvero sia solo possibile che il soggetto di trovi nel territorio di uno Stato membro.
Autrice: Sara Ballini
Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.