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L'angolo del penalista

Responsabilità penale da trasmissione del virus HIV

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Un tema che recentemente ha suscitato particolare attenzione è quello della responsabilità penale per la trasmissione del virus dell’HIV: quali sono le responsabilità penali di una persona che, pur essendo a conoscenza della propria sieropositività, decide di avere rapporti sessuali non protetti? L’accertamento del nesso causale e dell’elemento soggettivo è un aspetto molto discusso e controverso. Negli ultimi tempi, si sono verificati due casi rilevanti in cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili per omicidio volontario e lesioni gravissime.

L’accertamento del nesso causale

La questione della responsabilità penale derivante dalla trasmissione dell’HIV è delicata e richiede un’analisi approfondita che tenga conto delle specificità del singolo caso.

La condotta consistente nell’avere rapporti sessuali senza precauzioni nonostante si sia a conoscenza del fatto di essere infetti, infatti, può integrare il reato di lesioni gravissime ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice Penale. E’ essenziale che il soggetto abbia ricevuto una diagnosi circa la propria malattia; tuttavia, non è indispensabile la volontà di trasmettere il virus, essendo sufficiente la consapevolezza della possibile trasmissione dell’infezione tramite rapporti non protetti.

Affinché un reato sia considerato integrato è necessario verificare la sussistenza dei propri elementi costitutivi e uno di questi è il nesso di causalità tra la condotta e l’evento. Se questo elemento non venisse verificato, infatti, si correrebbe il rischio di far rispondere penalmente un soggetto per fatti causati da altri fattori. L’articolo 40 co. 1 del Codice Penale dispone, appunto, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

Il metodo tradizionale con il quale si accerta il nesso di causalità consiste nel c.d. giudizio controfattuale, un processo di eliminazione mentale: se eliminando la condotta del soggetto viene meno anche l’evento, allora il nesso causale persiste.

Vi sono dei casi, però, in cui è più complicato accertare il nesso causale poiché il rapporto di causalità non è immediatamente evidente. Tra tali casi difficili rientrano sicuramente le ipotesi attinenti alle infezioni da HIV. 

Per assicurarsi che i risultati derivanti dal giudizio controfattuale siano ragionevoli vengono utilizzate dal giudice leggi scientifiche di copertura che sono in grado di fornire una spiegazione causale di fenomeni naturali. Le leggi scientifiche non sono altro che enunciati che esprimono una successione regolare tra determinati accadimenti ed eventi e sono il frutto dell’osservazione sistematica della realtà. Le leggi scientifiche possono essere di tipo universale (successione regolare e senza eccezioni tra condotte X ed eventi Y) e di tipo statistico (in un certo numero di casi se si verifica la condotta di tipo X, allora segue l’evento di tipo Y).

La legge scientifica a cui si deve ricorrere per accertare il nesso causale nei casi di trasmissione del virus HIV ci dice che, dato un rapporto sessuale non protetto, si ha la possibilità di trasmettere il virus. Il punto di svolta nel corretto utilizzo delle leggi scientifiche è rappresentato dalla sentenza Franzese: le Sezioni Unite hanno sottolineato che il nesso causale deve essere accertato attraverso un procedimento bifasico al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio. Il primo passaggio è quello di individuare una legge scientifica che affermi un rapporto di probabilità statistica tra gli accadimenti e gli eventi che si sono verificati in concreto (si parla di causalità generale); il secondo passaggio consiste nell’ escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’evento concreto possa essere ricondotto a fattori causali alternativi rispetto a quelli ipotizzati (si parla di causalità individuale).

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Secondo le leggi scientifiche, le probabilità che l’infezione da HIV si trasmetta tramite un singolo rapporto sessuale sono molto basse (circa 0,1-02 % di probabilità).

La scienza permette di individuare l’arco temporale nel quale il contagio si è verificato e, poi,

attraverso il processo penale sarà possibile verificare se nel periodo preso in considerazione vi sono stati altri possibili fattori di trasmissione del virus.

Qualora in concreto si riuscisse ad effettuare la prova per esclusione, si potrà affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento. D’altra parte, se si individuassero fattori alternativi che avrebbero potuto causare l’infezione, allora non si potrà ritenere sussistente il nesso di causalità.  

L’accertamento dell’elemento soggettivo

Un altro punto delicato nei casi di trasmissione del virus HIV riguarda l’accertamento dell’elemento soggettivo. Molto spesso, infatti, ci si pone il problema riguardante il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Nella maggior parte dei casi risulta integrato il dolo eventuale che sussiste quando l’agente si è rappresentato in concreto il rischio della verificazione dell’evento, pur non volendo realmente trasmettere il virus, e lo ha anche accettato (ha deciso di agire a costo di cagionare il danno omettendo di comunicare la propria condizione ed evitando di adottare le dovute cautele). Tuttavia, il contagio potrebbe anche essere più semplicemente doloso (vera e propria volontà di trasmettere il virus) o colposo (trasmissione involontaria dovuta alla mancata adozione delle precauzioni).

Se dal contagio discende morte della persona infettata, allora l’imputato sarà responsabile di omicidio volontario ai sensi dell’articolo 575 c.p. (come è accaduto nel caso De Domenico) o, alternativamente, di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.

Il caso De Domenico

Lo scorso 10 gennaio la Corte d’assise di Messina ha condannato a 22 anni Luigi De Domenico, accusato di omicidio volontario per aver trasmesso il virus dell’HIValla propria compagna, avvocatessa, che fu tenuta all’oscuro del fatto che l’uomo fosse sieropositivo durante i quattro anni di relazione, terminata nel 2008.  La donna, infatti, è morta diversi anni dopo aver contratto il virus e senza aver avuto la possibilità di ricorrere a cure adeguate.

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Un altro processo ha visto protagonisti tre medici accusati di aver contribuito alla morte della donna, per non essersi accorti dell’infezione e per non aver disposto specifici testi, pur avendola visitata.

Fu la sorella dell’avvocatessa che, prima della sua morte, scoprì la sieropositività dell’ex cognato e risalì alla catena di contagio partita ben ventisei anni prima: infatti, è da sottolineare che anche la prima moglie di De Domenico morì nel ’91 per aver contratto l’AIDS (l’uomo aveva sempre sostenuto che essa era morta a causa di un tumore) e che, prima e dopo la relazione con l’avvocatessa, l’uomo aveva avuto rapporti con altre donne, molte delle quali poi divenute sieropositive. Sulla vicenda hanno perciò testimoniato alcune di queste donne alle quali De Domenico aveva nascosto la malattia.

Dunque, sulla base della ricostruzione dei fatti, De Domenico può essere definito un vero e proprio untore. Difatti, gli inquirenti sottolineano che: “la sua spregiudicatezza manifestata dimostra l’assoluta refrattarietà rispetto a qualsiasi regola del vivere civile e l’assoluta noncuranza dell’altrui salute

Il caso Talluto

Un altro caso analogo si è verificato pochi anni fa. La prima sezione penale della Cassazione nel 2019 ha ritenuto responsabile Valentino Talluto per il reato di lesioni gravissime per aver trasmesso il virus dell’HIV a decine di partner. Dal 2006 l’uomo avrebbe infettato volontariamente le sue partner tramite rapporti sessuali non protetti. Talluto avvicinava diverse donne tramite i social network e proponeva loro rapporti senza profilattico per provare maggior piacere. Fino al giorno del suo arresto, egli ha continuato ad avere rapporti non protetti provocando “danni immensi” e con “volontà pianificatrice”, come ha sottolineato il Procuratore Generale Matone. Gli accertamenti tecnici hanno portato all’individuazione di un totale di 37 persone infettate in via diretta ma anche indiretta come avvenuto per un bambino, nato da madre sieropositiva dopo aver avuto rapporti con Talluto.

La Cassazione ha condannato l’uomo a 22 anni e ha ribadito, innanzitutto, che il reato era di contagio e non di epidemia poiché la trasmissione del virus riguarda un numero di persone cospicuo ma non ingente in un lungo arco di tempo (ciò che difetta è proprio l’evento tipico dell’epidemia).

In questo caso, il giudice di legittimità ha evidenziato quali siano gli elementi da accertare per poter considerare sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e i singoli episodi di infezione sono: 1) l’esistenza di rapporti sessuali; 2) l’identità del virus contratto dalle parti del rapporto; 3) la direzionalità del contagio. Mentre i primi due elementi sono facilmente accertabili, l’ultimo è più delicato: non si può automaticamente affermare, infatti, che fu l’imputato a trasmettere al partner il virus.

Nel caso Talluto la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei Giudici della Corte d’Appello, i quali hanno sottolineato che «anche in ragione della giovane età di molte delle persone offese e dei tempi in cui queste ebbero rapporti con l’imputato, si può ragionevolmente escludere che costui abbia incontrato persone che, a loro volta, erano state infettate da altri e proprio del medesimo virus».

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Dunque, la prova oltre ogni ragionevole dubbio può ricavarsi in via deduttiva affermando che le donne contagiate non avevano avuto contatti con altri soggetti potenzialmente in grado di trasmettere proprio quel virus.

Per quanto concerne l’accertamento dell’elemento soggettivo, Talluto aveva scoperto la propria sieropositività molti anni prima, nel 2006, ed era stato informato dai medici sulle conseguenze e sulla necessità di usare cautele nei rapporti sessuali. Comunque, anche qualora Talluto avesse continuato ad avere rapporti senza precauzioni pur avendo informato le donne sulla propria sieropositività, ciò non avrebbe fatto venire meno l’elemento soggettivo del dolo eventuale in capo all’imputato in quanto, per essere integrato, è sufficiente la piena consapevolezza della propria condizione e delle conseguenze delle proprie azioni.

Come deve comportarsi il giudice?

In conclusione, il giudice, nel decidere casi riguardanti la trasmissione del virus HIV, deve tenere in considerazione la più convincente ricostruzione scientifica frutto delle risultanze processuali.
Si tratterà di una prova ardua quando, ad esempio, la vittima è tossicodipendente, oppure ha avuto rapporti sessuali con altri soggetti (diversi dall’imputato) affetti da HIV: non sarà facile per l’accusa eliminare ogni ragionevole dubbio.

Ma come fa il giudice ad individuare tutte le altre ipotesi alternative e ad escluderle? L’obiezione di una parte della dottrina è che egli non può mai escludere tutte le ipotesi alternative e che, quindi, le Sezioni Unite mascherano una condanna non avvenuta oltre ogni ragionevole dubbio, ma soltanto per aver aumentato, anche se di molto, il rischio. Nonostante ciò, tutta la giurisprudenza si è adeguata a Franzese.

Autrice: Maria Cristina Trimboli

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