Fake news oggi
Oggigiorno è sotto gli occhi di tutti il danno che può comportare, nell’era dell’informatizzazione, la diffusione di una notizia sbagliata o distorta, peggio ancora se manipolata. Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. L’intervento penalistico sarebbe affidato in particolare all’introduzione di nuove figure di reato, volte a incriminare la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate, volte a turbare l’ordine pubblico, tramite piattaforme informatiche, in grado di destare pubblico allarme o fuorviare l’opinione pubblica.
Definizione e progetti per arginare la falsa informazione
Sul piano lessicale nell’orizzonte normativo penale, l’informazione falsa è variamente qualificata: si parla di informazioni «non rispondenti al vero», di «notizie false», di «notizie false, esagerate o tendenziose». In base all’interpretazione giurisprudenziale, è falsa «la notizia completamente difforme dal vero, priva di fondamento»; è esagerata «la notizia che, pur basandosi su un fondamento di verità risulta amplificata, ingrandita e iperbolica»; è tendenziosa «la notizia che, pur riferendo cose vere, viene presentata in modo da ingenerare in chi la apprende una rappresentazione deformata della realtà».
Per quanto concerne l’esame dei progetti di legge esistenti per arginarne il dilagare le proposte si articolano su direttrici diverse: il primo affonda le radici nel populismo penale di questi tempi e propone l’introduzione di ulteriori fattispecie penali, unitamente all’obbligo di importanti oneri di monitoraggio e rettifica in capo agli amministratori; un altro è ispirato alla disciplina tedesca e immagina di sanzionare amministrativamente la disinformation, prediligendo il momento preventivo a quello repressivo.
Fake news in tempi di pace e guerra
In tempo di guerra, la diffusione di notizie false è punito dall’art. 265 c.p., “Disfattismo politico”, tra i “Delitti contro la personalità dello Stato”, il quale prevede reclusione non inferiore a 5 anni per chiunque diffonda o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico. Anche in tempi di pace, le fake news possono costituire reato in quanto possono integrare il delitto di diffamazione, cioè la lesione dell’altrui reputazione, che, se diffusa mediante notizie su Internet per esempio, si manifesterà nella sua forma aggravata.
Riflessi sull’economia e ordine pubblico
Anche l’economia subisce gli effetti negativi delle fake news: il reato di aggiotaggio punisce chiunque diffonda notizie false concretamente idonei ad alterare il mercato ( art. 2637 c.c., art. 501 cp., art 185 TUB). Ma anche senza riflessi sul mercato, le notizie false (cioè anche parziali o esagerate) possono turbare l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Si tratta, in particolare, di:
- pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico (art 656 c.p.) per chi pubblica o diffonde una notizia “falsa, esagerata o tendenziosa” sia idonea a turbare l’ordine pubblico
- procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p. ) ovvero coloro i quali «annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti» che suscitino allarme presso Autorità o esercenti di pubblico servizio;
- abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), riguardo chiunque “pubblicamente cerca con qualsiasi impostura” di abusare della credulità popolare, ove ne derivi un turbamento dell’ordine pubblico.
Disinformazione e ciarlataneria
In ogni caso la disinformazione può creare, oltre al fatto che costituisca reato o meno, pesanti squilibri e costituire un problema per la democrazia, quale, per esempio, fenomeno in grado di alterare i meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche : ecco perché la verifica di ogni notizia, e del conseguente effetto, è un dovere civico anche in assenza di sanzione penale.
L’art. 121 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vieta espressamente il mestiere di “ciarlatano” e il relativo regolamento d’esecuzione sancisce che sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, ed esemplifica, tramite un elenco non esaustivo, i mestieri che possono rientrare nella ciarlataneria, un esempio sono gli indovini. Si deve in ogni caso verificare se tale attività concreti un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza, anche tenendo conto del mutato contesto storico e sociale.
Tensioni con la libertà di manifestazione del pensiero
È evidente che la disciplina suddetta crei tensione nel rapporto con la libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione: la corte costituzionale ha ritenuto che debbano ritenersi legittime tutte le disposizioni legislative volte a prevenire turbamenti all’ordine pubblico, poiché tale bene su cui poggia la convivenza sociale.
Va poi specificato che, nell’attuale impianto costituzionale, incardinato appunto sul riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, la divulgazione di un’informazione falsa non assume rilievo penale in quanto tale, essendo invece decisivo che in ciò si concreti il carattere distintivo di una condotta offensiva di un particolare bene giuridico. Dunque, al diritto penale interessa incidere preventivamente rispetto alle potenzialità lesive che possono derivare dalla divulgazione o comunicazione dell’informazione falsa in direzione dei più diversi oggetti di tutela.
Su questo versante può essere utile la dicotomia “fiducia” vs. “inganno”: la criminalizzazione della diffusione di informazioni non corrette dipende infatti dalla valenza ingannevole di tale condotta rispetto ai destinatari in contesti, nei quali la correttezza dell’informazione e la fiducia è essenziale per l’integrità dei beni giuridici tutelati, un esempio è l’essenzialità della fiducia dei risparmiatori nella veridicità delle informazioni sui titoli negoziati sul mercato finanziario per il funzionamento del mercato. Il disvalore associato alla divulgazione di informazioni false dipende anche dal fatto che queste ultime siano effettivamente o potenzialmente in grado di incidere sulle scelte di comportamento dei destinatari.
Bassa deterrenza della disciplina
Necessita di essere sottolineato che le condotte vengono punite non solo in caso di diffusione consapevole di notizie fase, ma anche per colpa, cioè negligenza imprudenza, imperizia. Diffondere quindi fake può costituire reato anche se, per esempio, si condividono post sui social senza aver verificato la notizia. Tuttavia, le contravvenzioni punite solo con la pena pecuniaria o alternativamente con l’arresto possono essere oblate, cioè estinte pagando 1/3 o 1/2 del massimo: l’efficacia deterrente è quindi bassissima se non inesistente.
Dobbiamo quindi rassegnarci alla diffusione di notizie false in rete? Gli strumenti che il nostro ordinamento già prevede andrebbero rafforzati e adattati alla particolarità della comunicazione on line. Non esiste però un principio costituzionale che giustifica la possibilità di limitare la circolazione di una notizia soltanto perché ritenuta non veritiera. Lo strumento per combattere le “bufale” che non siano lesive di beni costituzionalmente protetti deve passare dal libero confronto tra le idee in un sistema pluralistico e trasparente. L’idea di affidare a soggetti, pubblici o privati che siano, il compito di vagliare l’attendibilità di una notizia, e conseguentemente di decidere se la stessa possa liberamente circolare in rete, riflette una logica paternalistica, se non autoritaria, estranea al nostro modello costituzionale.
Autrice: Linda Macari
Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.