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L'angolo del penalista

Abolizione del Delitto d’Onore e del Matrimonio Riparatore: Il Coraggio di Franca Viola

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Circa 42 anni fa venivano aboliti il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, lasciti legali del Codice Rocco di epoca fascista e punta dell’iceberg di una società tremendamente ispirata alla visione della donna come un oggetto da possedere e sottomettere.
Franca Viola, la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore, disse «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».

Gli articoli 587 e 544 del Codice penale

Articolo 587 – “Delitto d’onore”
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Fino al 1981 lo Stato italiano riconosceva un particolare tipo di omicidio, il cosiddetto “delitto d’onore “, che fondava la propria ragione di esistere sulla necessità di difendere l’onore.
Come si comprende dalla norma del Codice penale vigente all’epoca, l’ordinamento giuridico italiano concedeva al colpevole, nel caso di commissione del suddetto delitto, uno sconto della pena, giustificandone quindi il “nobile fine”.

Articolo 544 – “Matrimonio riparatore”
Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
Volendo riassumere il testo dell’articolo in questione, la Legge italiana prevedeva l’estinzione del reato di stupro per il colpevole se lo stesso si mostrava disponibile a contrarre matrimonio con la vittima, che nella maggior parte dei casi era minorenne.
Per comprendere a fondo la visione che ai tempi vigeva della donna e della posizione di supremazia che su questa ricopriva la famiglia, è fondamentale sottolineare che il matrimonio riparatore era soprattutto voluto dai familiari della vittima, i quali non ritenevano percorribile altra via per ripristinare l’onore ormai perduto.
La giovane donna, infatti, a causa dell’accaduto, non avrebbe fatto altro che alimentare scomodi pettegolezzi popolari e, soprattutto, non essendo più “illibata”, si sarebbe preclusa la possibilità di trovare un uomo disposto ugualmente a sposarla.

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La storia di Franca

Franca Viola, originaria di Alcamo in Sicilia, è stata la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.
Il 29 dicembre del 1965, quasi diciannovenne, Franca viene rapita dall’ex fidanzato Filippo Melodia, e in seguito violentata, malmenata, lasciata a digiuno e segregata per otto giorni. Il giorno di Capodanno, il padre della giovane viene contattato dai parenti del carnefice per la cosiddetta “paciata”, ovvero un incontro tra le due famiglie allo scopo di far accettare ai genitori di Franca le nozze tra i due.
La famiglia della giovane si rende complice della polizia e, accettando la proposta dei parenti di Filippo, fa arrestare il ragazzo.
Durante il processo, che ha avuto luogo quasi un anno dopo l’accaduto presso il Tribunale di Trapani, la difesa tenta invano di screditare Franca e di dipingerla come consenziente rispetto all’orribile episodio di cui era stata protagonista.

La legislazione italiana che oggi tutela le donne

La vicenda di Franca Viola è stata il punto di partenza del progressivo inserimento nel panorama legislativo di una serie di interventi volti alla tutela della donna.

Il 15 febbraio del 1996 entra in vigore la Legge n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”, che sancisce il passaggio della violenza sessuale dalla sezione dei reati contro la morale pubblica a quella dei reati contro la persona.

Dopo 13 anni, il decreto-legge n. 11/2009 ha introdotto l’articolo 612-bis c.p. (“atti persecutori”), riconoscendo lo stalking come un reato vero e proprio.

Ulteriore passo in avanti è rappresentato dalla Legge del 15 ottobre 2013, la n.119, “Legge contro il femminicidio”, con cui il legislatore intendeva contrastare la violenza di genere e quella domestica.

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Infine, la Legge del 19 luglio 2019, n.69, anche detta “Codice Rosso”, ha introdotto ulteriori disposizioni riguardanti la violenza di genere. La legge richiamata deve, tra l’altro, la sua origine alla nota Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77.

L’abolizione del matrimonio riparatore e del delitto d’onore è considerato un punto di svolta fondamentale per i diritti della persona in generale e delle donne in particolare.
È doveroso ricordare il coraggio di Franca e della sua famiglia, che hanno portato nel nostro Paese un’aria diversa, fatta di parità di genere e rispetto nei confronti della donna, un’aria spogliata dalle brutali tradizioni patriarcali e maschiliste.
Da allora la Legge italiana è stata aggiornata e sono state introdotte pene più severe, centri di ascolto e campagne di prevenzione.

Autore: Giulia Fagioli

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Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

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