30 April 2026 – Thursday
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LE INDAGINI DIFENSIVE: Uno Strumento Incompleto?

L’articolo si propone di restituire un quadro generale sullo strumento delle investigazioni difensive contenuto nel Titolo VI-bis del nostro codice di procedura penale, evidenziandone le possibilità ma anche i grossi limiti emersi nella prassi.

L’introduzione delle indagini difensive

La legge n. 397 del 7 dicembre 2000 ha introdotto nel codice di procedura penale uno strumento che, nella volontà del legislatore, consente una maggiore realizzazione del processo accusatorio: le investigazioni (o indagini) difensive. Esse consistono, come definite nella norma cardine della disciplina, ovvero l’art. 327-bis c.p.p., nelle attività compiute dal difensore al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale strumento trova chiaramente un fondamento costituzionale nel diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione e più in generale nella parità delle parti all’interno del «giusto processo» ex art. 111.

I poteri del difensore

In virtù di tale facoltà, il difensore (ma anche un suo sostituto, un investigatore o i consulenti tecnici) può oggi compiere tutta una serie di attività previste e regolate dal titolo VI-bis del codice: chiedere documenti in possesso della PA ed estrarne copia; accedere, su autorizzazione del giudice, a luoghi privati o non aperti al pubblico anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità; effettuare accertamenti tecnici irripetibili a norma dell’art. 391-decies.

Tuttavia, la facoltà che più di tutte ha scatenato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale è quella attribuita dall’art. 391-ter al solo difensore o suo sostituto, ossia la possibilità di acquisire una dichiarazione scritta da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa.

In questa sede, pena l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte all’interno del procedimento, il difensore deve dare alla persona una serie di avvertimenti circa: la propria qualità e lo scopo del colloquio; la facoltà di non rispondere o non rendere la dichiarazione; responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione al difensore ex art. 371-ter c.p.

Si comprende che, non essendo obbligato a rendere alcuna dichiarazione ed anzi essendo esposto a responsabilità penale, non raramente la persona decide di astenersi da qualsiasi colloquio. L’unico strumento che a questo punto può essere azionato dal difensore è la richiesta al PM di disporne l’audizione, con facoltà di porre le domande per primo; oppure richiedere che la testimonianza sia assunta con le forme dell’incidente probatorio, pur senza i requisiti dell’art. 392 c.p.p.

Si specifica che alla difesa è concesso anche porre in essere un colloquio non documentato (i.e. informale), il quale non è puntualmente disciplinato, ma la cui mancanza di garanzie impedisce alle informazioni raccolte di ottenere una valenza processuale.

La valenza processuale delle indagini difensive

Al contrario, le informazioni raccolte secondo il dettato del codice possono essere utilizzate in due modi: possono essere presentate al PM, secondo l’art. 391-octies c.4 c.p.p., ad esempio per influenzarne la decisione sull’esercizio dell’azione penale; oppure al giudice nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, qualora egli debba adottare un provvedimento giurisdizionale.

Tutto ciò che viene presentato al giudice sarà conservato nel fascicolo del difensore, conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari, che rappresenta un’innovazione di rilevante portata.

Nonostante la mancanza di poteri coercitivi, quali quelli posseduti dalla pubblica accusa, e nonostante vi sia ancora perciò un’evidente disparità tra le posizioni processuali, sicuramente la riforma che ha introdotto l’istituto delle investigazioni difensive rappresenta un importante avanzamento del nostro sistema giudiziario verso il processo accusatorio.

Autore: Luca Francesco Giacobbe

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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