17 April 2026 – Friday
17 April 2026 – Friday

Caso Tramontano: considerazioni sulla capacità di intendere e di volere

a cura di Niccolò Craveri

Con la deposizione della perizia psichiatrica e il mancato riconoscimento dell’incapacità di intendere e di volere ad Alessandro Impagnatiello, questo 15 ottobre rimane una data importante del processo contro il trentunenne ex barman, che quasi un anno e mezzo fa si è macchiato dell’efferato omicidio ai danni della fidanzata Giulia Tramontano. 
Le accuse per il delitto sono importanti: omicidio pluriaggravato, interruzione non consensuale della gravidanza e occultamento di cadavere. Il rischio della pena dell’ergastolo è stato concreto fin da subito. Tuttavia, il 10 giugno scorso la Corte d’Assise di Milano ha disposto la perizia psichiatrica super partes nei confronti dell’imputato, al fine di verificarne l’imputabilità al momento del fatto.

Perché è importante? Le conseguenze sulla pena

La persona riconosciuta affetta da vizio totale di mente al momento del fatto viene prosciolta per difetto di colpevolezza e, quindi, non viene sottoposta a pena ai sensi dell’art 88 c.p.

Se viene accertato  invece un vizio parziale di mente, esso integra una circostanza attenuante ex art. 89 del codice la quale, secondo la regola dettata dall’art.65 n.2 e a condizione che sussista un’unica circostanza attenuante, sarebbe idonea a sostituire la pena dell’ergastolo con la reclusione da 20 a 24 anni. 

Nel caso di specie, quest’ultima ipotesi avrebbe potuto essere la più plausibile, essendo da subito evidente l’assenza di una grave patologia mentale che potesse escludere totalmente l’imputabilità, quanto invece la presenza di un disturbo della personalità in grado di “scemarla grandemente”. Questa tesi deriva dal fatto che l’imputato fosse una persona perfettamente inserita in un contesto sociale e in grado di portare avanti una carriera come barman in un locale di prestigio, fatto quest’ultimo incompatibile con una condizione di disturbo psichico vero e proprio.  

Inoltre, ove Impagnatiello fosse stato ritenuto socialmente pericoloso, sarebbe stata disposta la libertà vigilata nei suoi confronti anche dopo l’esecuzione della pena, ovvero, se ritenuta questa misura insufficiente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, da eseguirsi di norma dopo aver scontato la pena.

Contenuto della perizia super partes

Secondo lo psichiatra Raniero Rossetti e gli altri consulenti della difesa, Alessandro Impagnatiello sarebbe stato affetto da un disturbo della personalità di tipo “paranoide”, con tratti “narcisistici” e “ossessivo-compulsivi”, ritenuti alla base del movente dell’omicidio. Il diverso esito al quale sono pervenuti i periti della parte lesa ha portato i giudici a disporre una perizia psichiatrica d’ufficio, affidata al medico legale Gabriele Rocca e allo psichiatra forense Pietro Ciliberti.

A questo proposito è importante notare che il metodo di volta in volta utilizzato dagli esperti durante le perizie (e dai consulenti tecnici nominati dalle parti pubbliche e private), influisce sul grado di ampiezza del concetto di infermità che il giudice pone a fondamento della propria decisione. Sono così spiegati gli esiti contrastanti.

I due esperti incaricati dal tribunale, come si evince dalla perizia e come ribadito durante la discussione in aula della stessa, hanno riscontrato nell’imputato “tratti psicopatici”, “un’emotività distruttiva” e alessitimia, cioè l’incapacità del soggetto di rappresentare a sé stesso i suoi sentimenti. Tuttavia, non si è pervenuti a ritenere che nell’imputato fossero presenti dei disturbi psicopatici che, ad esempio, si manifestano in psicosi o scissioni piuttosto che in una frattura nella ricostruzione di ciò che è accaduto.

Inoltre, secondo Gabriele Rocca, un disturbo dipendente di personalità (ddp) sarebbe incompatibile con la vita sociale e affettiva portata avanti da Impagnatiello. Secondo il perito, sarebbe difficile immaginare una persona che soffre di ddp che fa il barman e che vive a contatto con tante persone, essendo tale disturbo un elemento perdurante e invalidante. 

L’incapacità di intendere e di volere nell’ordinamento 

Sulla capacità di intendere e di volere il Codice, all’articolo 85, dispone che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”, aggiungendo che“è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Il concetto di imputabilità per il fatto commesso è legato al fondamentale principio di colpevolezza sul quale si regge il nostro ordinamento penale e che ha rango costituzionale. Infatti, come ha riconosciuto la Corte costituzionale (Corte cost. 24 Marzo 1988, n.364), il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima soltanto in relazione ad offese recate colpevolmente: ad offese, cioè, che siano personalmente rimproverabili al loro autore.

Perché l’agente sia rimproverabile, è dunque necessario che il fatto vietato da lui commesso sia il frutto di una libera scelta, condizione che manca nel caso in cui il soggetto non sia in grado di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (capacità di intendere), o non sia capace di autodeterminarsi liberamente (capacità di volere).

L’incapacità di intendere e di volere nella giurisprudenza

Come emerge dal tenore letterale degli articoli 88 e 89 del codice, la disciplina del vizio di mente fa riferimento al concetto di infermità. Esso indica sia le malattie di tipo psichico sia le malattie di tipo fisico, purché idonee a procurare uno stato di incapacità di intendere e di volere, ad esempio la meningite.

Sulle malattie di tipo psichico la giurisprudenza ha da sempre optato per una interpretazione restrittiva di queste, dando rilievo alle sole alterazioni mentali su base organico cerebrale. Ad esempio una psicosi da infezione come la paralisi progressiva; gli accessi convulsivi da epilessia; la disintegrazione della personalità dovuta da arteriosclerosi cerebrale

È però presente ormai da tempo in giurisprudenza un diverso orientamento, accolto dalla Corte di cassazione per la prima volta nel 2005 con la sentenza Raso, che ricomprende nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità, purché sufficientemente consistenti. 

Conclusione

Tornando al caso in esame, è evidente che, non consentendo di far valere l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato, la perizia psichiatrica super partes ha rappresentato un momento cardine del processo quanto all’entità della pena e, in particolare, quanto alla decisione di condannare Impagnatiello all’ergastolo.

Tuttavia, esisteva nella perizia una affermazione che sarebbe potuta risultare comunque favorevole all’imputato, e cioè che egli presentasse dei “tratti psicopatici”. Questo elemento poteva essere cruciale per la difesa, permettendole di chiedere che il giudice ammettesse le cosiddette circostanze attenuanti generiche, cioè elementi che possono legittimare una riduzione della pena e la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, ai sensi dell’art 62 bis c.p.

Tant’è vero che la difesa, interrogata dopo la discussione in aula della perizia, se n’è dichiarata soddisfatta malgrado il suo esito negativo.

as.keiron@unibocconi.it | Web |  + posts

Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

share

Suggested articles

A cura di Sara Taboga La violenza di genere non è un fenomeno episodico, ma una criticità sistemica radicata in profondi squilibri culturali, sociali e strutturali. In Italia si registrano quotidianamente decine di denunce,…
A cura di Francesco Centemeri La L. 177/2024 ha reso punibile la guida dopo l’assunzione di droghe anche in assenza di alterazione psicofisica. La mera positività del conducente al test tossicologico puó ora dare luogo…
A cura di Niccolò Frosini Nelle ipotesi in cui autore del reato sia un minore che ha più di quattordici anni il Codice penale prevede che questi è imputabile solo se, al momento in…

Trending

A cura di Francesco Centemeri Più pene, più fattispecie di reato, meno strumenti per accertarle. In queste poche parole è sintetizzabile quello che autorevole dottrina ha definito il “populismo penale”[1], cifra stilistica dei governanti…
A cura di Emma Melzi La famiglia è uno spazio intimo e protetto, caratterizzato da affetti e solidarietà, ma anche da relazioni di potere. Quando queste sfociano in comportamenti violenti e minatori, per la…
A cura di Elisa Pavan La progressiva influenza della prova scientifica e la conseguente marginalizzazione della prova dichiarativa sono tra i connotati più significativi dell’attuale processo penale. Jeremy Bentham,  giurista britannico, affermava che i…