
A cura di Elisa Pavan
La progressiva influenza della prova scientifica e la conseguente marginalizzazione della prova dichiarativa sono tra i connotati più significativi dell’attuale processo penale. Jeremy Bentham, giurista britannico, affermava che i testimoni sono gli occhi e le orecchie della giustizia; ma oggi, aggiornando il detto, diremo che a svolgere quel ruolo sono le intercettazioni, le videoregistrazioni e altri sofisticati strumenti di indagine: dalla prova del DNA alle sempre più raffinate analisi delle tracce lasciate sulla scena del crimine. Tali strumenti, capaci di fornire un contributo prezioso e spesso decisivo per la ricostruzione dei fatti, sono in linea di principio meno fallibili della prova testimoniale. È di fondamentale importanza che la prova scientifica, per essere assunta nel processo penale, rispetti le regole sulla formazione e valutazione della prova, per far si che il sapere specialistico sia reso pienamente accessibile al giudice e alle parti, evitando che la sentenza si riduca alla mera ricezione di scelte altrui. Risulta quindi essenziale bilanciare l’urgenza delle indagini con il rispetto delle garanzie difensive, un equilibrio che è venuto meno nel caso di Yara Gambirasio, una ragazza di 13 anni uccisa nel 2010 a Brembate di Sopra, per il quale è stato accusato e poi condannato in via definitiva nel 2018 Massimo Giuseppe Bossetti. Questo caso rappresenta un esempio emblematico di come la prova scientifica, in particolare quella del DNA, possa influire sulla giustizia ed essere origine di numerose controversie.
Il Paradosso della prova scientifica
L’introduzione di nuovi strumenti probatori di natura tecnico-scientifica all’interno del processo ha portato alla necessità, da parte del giudice e delle parti, di affidarsi ad “esperti” che integrino il loro patrimonio di conoscenze, impiegando tecniche e strumenti non contenuti nel “sapere comune”o nella legge.
Il giudice quando é chiamato a decidere su un argomento che non è di sua competenza deve necessariamente affidarsi a degli esperti, attraverso perizie e consulenze tecniche di parte disciplinate agli artt. 220 e ss. c.p.p; solo successivamente può compiere una valutazione su quanto emerso potendo anche eventualmente discostarsi o disattendere tali conclusioni.
Questo meccanismo, originariamente considerato “paradossale”, presuppone che il giudice possa fare una valutazione ex post su cognizioni tecniche e scientifiche che egli non possedeva ex ante. Il potere del giudice è però soggetto al limite dell’obbligo di motivazione, il quale impone di indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati e posti a fondamento di una decisione, ancor più determinanti nel caso di verdetti in contrasto con il parere dell’esperto.
In altre parole il giudice deve verificare l’attendibilitá dei criteri di giudizio utilizzati dall’esperto, non esprimere un proprio parere tecnico, che risulterebbe insensato per un soggetto che non possiede le conoscenze scientifiche necessarie. Dunque, rispetto alle prove di natura scientifica, il libero convincimento del giudice si fonda su una semplice verifica sulla correttezza del metodo, che può essere condotta alla luce di canoni valutativi generali e comprensibili per il giudice in quanto massimo esperto della legge e come cittadino che vive in un determinato periodo storico.
Ecco, quindi, che il “paradosso della prova scientifica” si svela essere semplice apparenza: la via d’uscita è data dall’elaborazione di criteri di controllo, che consistono in schemi concettuali intesi a scrutinare la validità delle leggi scientifiche e delle tecnologie usate dall’esperto e la loro corretta applicazione.
Tra prove e reato si crea un legame che difficilmente lascia spazio a contro-argomentazioni; esito che sorprende se si considera che il processo è un luogo di formazione della prova in regime di contraddittorio. D’altro canto, le prove scientifiche sono tutt’altro che infallibili, se ne ha conferma proprio sul piano processuale, dove la periodica scoperta di errori giudiziari, commessi in seguito all’assunzione di prove scientifiche, ci ricorda quanto sia rischioso arrestarsi acriticamente davanti a un’evidenza ritenuta inconfutabile per la sua “scientificità”.
Il caso Yara Gambirasio
Yara Gambirasio scomparve nel novembre del 2010 a Brembate di Sopra (BG) mentre rientrava verso casa dalla palestra che frequentava. Dopo tre mesi, il corpo senza vita fu trovato in un campo a Chignolo d’Isola, a pochi chilometri di distanza. La sua morte suscitò fin da subito un grande interesse mediatico e le indagini si concentrarono sulla ricerca di tracce biologiche presenti sul corpo della vittima. Fu così che nel 2014, il DNA trovato sugli indumenti di Yara venne collegato a Massimo Bossetti, che fu arrestato con l’accusa di omicidio.
La prova principale utilizzata contro Bossetti fu quindi il suo DNA. Più precisamente, esso corrispondeva a quello di “Ignoto 1” – così è stato definita la traccia rinvenuta sul corpo della vittima – appartenente a una persona di sesso maschile che, in seguito ad analisi a tappetto della popolazione di quelle zone, è stato ricondotto a Massimo Bossetti.

Il DNA consiste in uno degli elementi più provanti nell’ambito dei processi penali, ma non è infallibile. Infatti, la sua identificazione richiede un’accurata raccolta e conservazione dei campioni, seguita da analisi di laboratorio in grado di ridurre al minimo il rischio di errore. La difesa di Bossetti sollevò sin da subito dubbi sulla validità della prova, chiedendo il riesame del DNA già dall’udienza preliminare, richiesta che non venne però mai soddisfatta. Tra i motivi che suscitavano dei dubbi in capo alla difesa ci fu quello secondo il quale il DNA di “Ignoto 1” era stato estratto da una traccia mitocondriale che, come molti esperti hanno sottolineato, non è altrettanto specifica quanto quella nucleare. Inoltre, la traccia mitocontriale non è unica, ma comune tra i membri della stessa famiglia, in particolare tra madre e figli. In altre parole, il DNA mitocondriale non è un indicatore diretto della colpevolezza di una persona, ma può solo suggerire una possibile connessione tra il sospetto e il luogo del crimine.
Con il tempo emersero poi ulteriori problemi di natura tecnica come l’uso di kit scaduti da mesi, ritenuti utilizzabili grazie ad una procedura di validazione che, però, non fu mai prodotta in giudizio, portando la difesa ad ipotizzare un possibile inquinamento degli stessi campioni.
Nonostante i dubbi circa la prova principale nel processo contro Massimo Bossetti, alla luce delle ulteriori prove emerse, egli fu condannato all’ergastolo per omicidio il 1º luglio 2016 dalla Corte d’assise di Bergamo. Il processo d’appello incominciò il 30 giugno 2017 e si concluse il 17 luglio con la conferma da parte della Corte d’Appello di Brescia della sentenza del primo grado. Il 12 ottobre 2018 la Corte suprema di Cassazione confermò la condanna all’ergastolo di Bossetti.
In tutti i gradi di giudizio la difesa ha sempre sottolineato che i campioni di DNA furono analizzati in assenza delle garanzie richieste.
Conclusione
Il caso di Yara Gambirasio e la questione controversa del DNA di Massimo Bossetti offrono un’importante riflessione sul ruolo della prova scientifica nel processo penale. La corretta formazione, interpretazione e valutazione della prova è cruciale per garantire un processo giusto ed equo. Sebbene la scienza possa fornire strumenti potenti per identificare i colpevoli, è altrettanto fondamentale che venga utilizzata con rigore, evitando che controversie e negligenze minaccino la verità e la giustizia. La scienza, dunque, deve essere al servizio della giustizia, ma non deve mai sostituirsi a una valutazione critica e umana dei fatti.
SITOGRAFIA
Wikipedia, Omicidio di Yara Gambirasio, disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Yara_Gambirasio
Stefano di Pinto, La prova scientifica nel processo penale, disponibile su: https://www.associazionelaic.it/wp-content/uploads/2019/03/La-prova-scientifica-nel-processo-penale.pdf
Giovanni Canzio, La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, disponibile su: https://archiviopenale.it
Paolo Ferrua, Il giudizio, disponibile su: https://www.giappichelli.it
Alessia di Domenico: I criteri di valutazione della prova scientifica, la scienza nuova e gli scenari attuali, disponibile su: https://www.iusinitinere.it
Maria Luisa Canale, La prova scientifica e il caso Bossetti, disponibile su: https://www.iusinitinere.it
Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.
