A cura di Angela Famà
La disciplina della responsabilità da illecito amministrativo derivante da reato delle persone giuridiche, (D.lgs 231/2001), ha rappresentato un passo in avanti nell’evoluzione del sistema sanzionatorio tradizionale, ritenuto inadatto a reprimere reati commessi in strutture complesse, come quelle interne all’ente. Tuttavia, il non detto del legislatore, come sempre accade, ha lasciato significativi margini all’interpretazione giurisprudenziale, non sempre lineare.
L’articolo si propone di analizzare, a titolo esemplificativo, una delle questioni che non hanno trovato soluzione nella suddetta disciplina, ma anzi sono rimesse agli orientamenti della giurisprudenza. In particolare, si sintetizzano le motivazioni che si sono poste alla base di due pronunce recentissime della Corte di Cassazione, Starco (2019) e Metroquadro (2022), chiamate a valutare la possibilità che dall’estinzione dell’ente si produca l’estinzione dell’illecito di cui esso è imputato a processo.
D.lgs. 231/2001
Il D.lgs 231/2001, rispondendo alle pressanti esigenze emerse in ambito sovranazionale, ha introdotto nel panorama giuridico italiano la disciplina della responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo derivante da reato commesso dai suoi esponenti. L’assoluta novità del decreto si sostanzia nell’aver, per la prima volta, costruito un autonomo sistema sanzionatorio destinato alla persona giuridica, in linea con quell’ormai diffusa tendenza alla negazione del brocardo societas delinquere non potest. Tuttavia, nonostante ne vada rilevato il merito innovativo, il decreto del 2001 presta il fianco a talune controverse questioni interpretative, complice il silenzio del legislatore relativamente ad alcuni suoi aspetti essenziali. Tra questi, merita di essere citato il problema delle conseguenze dell’estinzione della persona giuridica, di seguito analizzato tramite due recenti sentenze della Suprema Corte. Adottando soluzioni diametralmente opposte sul punto, queste evidenziano la difficoltà di sciogliere il nodo giuridico in parola.
La sentenza Starco
La Cassazione, nel caso Starco (C II, 10/9/2019), si è pronunciata riguardo l’estinzione della società Starco s.r.l., dovuta alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, come previsto dall’art.2495 c.c. La Suprema Corte ha preliminarmente effettuato un richiamo fondamentale all’art. 35 del d.lgs. 231/2001, rubricato Estensione della disciplina relativa all’imputato, che rappresenta il possibile veicolo di integrazione della disciplina codicistica con quella autonoma dedicata all’ente. Secondo la chiave di lettura adottata nel 2019, è stata ritenuta possibile l’equiparazione tra la morte del reo e l’estinzione dell’ente come evento ostativo della prosecuzione del processo, purché non fraudolentemente preordinata all’elusione della disciplina in esame. In proposito, giova ricordare brevemente il disposto dell’art. 150 c.p., in virtù del quale “La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato”. D’altronde, la suddetta norma è espressione del principio per cui la responsabilità penale è personale, come disciplinato dall’art. 27 della nostra Costituzione.
La Cassazione ha evidenziato come il decreto menzioni altre vicende modificative, quali la fusione, scissione e trasformazione, ma trascurando il tema dell’estinzione, consenta pienamente l’applicazione della disciplina codicistica. Dunque, risulta inapplicabile il trasferimento dei rapporti obbligatori dall’ente ai soci a seguito della cancellazione, utile piuttosto alla tutela dei privati ancora insoddisfatti. Peraltro, la natura pubblica degli interessi rilevanti nel processo all’ente sarebbe incompatibile col carattere non fraudolento dell’evento estintivo.
La sentenza Metroquadro
Rispetto alla sentenza Starco, peraltro citata testualmente dalla Cassazione del 2022, la Metroquadro (C IV 22/2/22) enuncia un principio completamente diverso. Oltre i risvolti pratici relativi alla facilità delle cancellazioni “di comodo”, vi sarebbero ulteriori ragioni che inducono la Corte ad intravedere, più che una lacuna da risolvere tramite applicazione di altra disciplina, un “silenzio intenzionale” del decreto. Difatti, la Suprema Corte ritiene che il legislatore non abbia affatto mancato di disciplinare espressamente le cause estintive degli illeciti, come emerge dagli artt. 8 co.2 e 67 del decreto legislativo, rubricati rispettivamente Autonomia della responsabilità dell’ente e Sentenza di non luogo a procedere. Ancora, definisce le cause di estinzione dell’illecito come un “numerus clausus non estensibile”.
Citando le SSUU Fallimento Uniland s.p.a. del 2014 e precisando la pacificità del principio di diritto ivi enunciato, la Corte prosegue sostenendo sia irragionevole il diverso trattamento che così si accorderebbe all’estinzione dell’ente rispetto al fallimento che, invece, non determina l’effetto estintivo dell’illecito. Tra l’altro, viene qui evidenziato come la norma di cui all’art. 35 D.lgs 231/2001 operi solo previa verifica della compatibilità tra la disciplina del codice e le rationes del decreto.
Da ultimo, la Corte ritiene di precisare un punto non trascurabile: la cancellazione della società non porrebbe alcun ostacolo all’accertamento di fatti antecedenti alla stessa, facendo invece sopravvivere una “responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”. L’estinzione della persona giuridica nella forma della società di capitali comporterebbe semplicemente il passaggio della titolarità dell’impresa in capo ai soci singoli e il venir meno dell’obbligo di esercizio in comune dell’impresa, ma non dei rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.
Conclusione
Come risulta dalla breve analisi delle due pronunce della Corte di Cassazione, il tema delle conseguenze da riconnettere all’estinzione dell’ente è ancora dibattuto e non ha trovato una soluzione univoca. La questione è stata nuovamente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione con sentenze quali la n.37655 del 2023,in tale caso ossequiosa del principio enunciato nella Metroquadro, tuttavia puntualizzando l’insussistenza, nel caso concreto, di elementi a supporto della genuinità dell’operazione.
Stante la situazione di incertezza generata dall’assenza di un preciso riferimento normativo, sarebbe probabilmente auspicabile un intervento del legislatore, atto a bilanciare le diverse esigenze di garanzia di effettività della normativa e di rispetto dei principi costituzionali che disciplinano la materia penale, sempre che si accetti che di materia penale si tratti, punto questo tutt’altro che pacifico.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
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-Ceresa-Gastaldo M., Procedura penale delle società, G.Giappichelli Editore, Torino, 2023, quinta edizione;
-Bernasconi A., Presutti A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, seconda edizione.
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