a cura di Giorgia Serra
Il paternalismo legale è stato oggetto di ampi dibattiti, non solo in ambito giuridico. Si tratta, infatti, di un concetto interdisciplinare che coinvolge discipline come la filosofia e la psicologia. La questione cruciale da porsi è se l’individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà, possa effettivamente decidere di adottare un comportamento – o, più precisamente, di compiere un’azione o un’omissione – che cagioni a se stesso quello che il resto dei consociati reputa un danno, sia esso di natura fisica, psicofisica o economica.
In questo contesto, il ruolo dello Stato deve essere sottoposto a un attento vaglio: fino a che punto l’ingerenza statale deve rispettare il principio di autodeterminazione del singolo individuo, purché adulto e cosciente?
Per comprendere a fondo la questione, può essere utile analizzare alcuni esempi emblematici: il suicidio assistito, la prostituzione e la maternità surrogata.
La nozione di paternalismo legale
Secondo una definizione di carattere generale, il paternalismo legale, o giuridico, può essere inteso come una concezione etico-politica che riconosce allo Stato il potere – o il diritto, a seconda della prospettiva – di intervenire, anche in misura coattiva, qualora le scelte dell’individuo, per quanto consapevoli, risultino contrarie ai suoi stessi interessi.
Si delinea, dunque, una contrapposizione tra l’individuo e lo Stato, il quale – secondo pensatori come Voltaire e Beccaria – è legittimato a intervenire solo nel momento in cui si verifichi una violazione di un interesse comune. Il dubbio che si pone in questo contesto è fino a che punto la lesione che un soggetto arreca a se stesso possa ripercuotersi sulla società in cui è inserito.
Si desume, senza margine di incertezza, che una tale prospettiva paternalistica costituisca un limite al principio di autodeterminazione e al libero arbitrio. In particolare, il principio di autodeterminazione affonda le sue radici nell’Illuminismo e valorizza la libertà e l’autonomia decisionale dell’individuo, prendendo le distanze da un’ingerenza statale.
Alcuni autori, come Feinberg, mettono in luce l’offence principle, che si riferisce alla sensazione psicologica sgradevole e destabilizzante che può provare chi assiste, ad esempio, a condotte oscene. Pertanto, le azioni riconducibili a tale principio dovrebbero essere oggetto di proibizione penale qualora comportino un’intrusione nei diritti altrui, definita come wrongful offensive conduct.
Secondo una ragionevole parte della dottrina, le posizioni anti-paternalistiche rispecchiano ideali puri di democrazia: il sostenitore del liberalismo afferma con forza la capacità dell’individuo di gestire autonomamente la propria vita e le proprie scelte, escludendo l’intervento dello Stato nelle decisioni che rientrano nella sua esclusiva prerogativa. In questa prospettiva, dovrebbe essere l’individuo a riconoscere il potere e la legittimità dello Stato, e non lo Stato ad attribuire all’individuo uno spazio di azione autonoma ed emancipata. La declinazione più significativa di questo principio è che lo Stato non può ricorrere alla coercizione per costringere un individuo ad agire contro la propria volontà.
Tuttavia, nell’ambito del liberalismo, si distingue una forma di paternalismo tutorio, che ammette interventi minimamente invasivi da parte dello Stato nei confronti dell’autonomia individuale. L’obiettivo è prevenire comportamenti derivanti da incapacità intellettiva, minore età o altre circostanze che limitino o compromettano la capacità di prendere decisioni consapevoli.
Il paternalismo diretto e indiretto
È fondamentale, a livello metodologico, distinguere tra paternalismo diretto e paternalismo indiretto. Il primo prevede un intervento dello Stato nella sfera dell’individuo quando questi compie azioni dannose per sé stesso. La differenza con il paternalismo indiretto sta nel fatto che quest’ultimo prende in considerazione sia chi compie il danno sia chi abbia acconsentito che il danno gli venisse procurato.
Un esempio di paternalismo diretto è l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza durante la circolazione stradale. Il paternalismo indiretto, invece, trova una concreta applicazione nel reato di omicidio del consenziente ex art.579 c.p.
La prostituzione
Una dimostrazione tangibile di paternalismo legale è riscontrabile nella disciplina della prostituzione. Nel corso del tempo tale fenomeno ha subito diversi cambiamenti normativi, a partire da una prima regolamentazione risalente al 1861. La vera svolta è avvenuta con la Legge Merlin n. 75/1958, che, in particolare, all’art. 3 comma 8, rende penalmente rilevanti le condotte di sfruttamento e favoreggiamento. In questo caso, appare evidente come il legislatore metta in rilievo la condizione di sottomissione in cui si trova il soggetto dedito alla prostituzione. L’interesse giuridico tutelato è la protezione della persona considerata vittima debole, il cui consenso all’attività prostitutiva è ritenuto viziato o manipolato.
Questo concetto è stato sottolineato, ad esempio, durante il processo Tarantini, nel quale lo Stato è intervenuto per tutelare una presunta vittima del sistema, partendo dal presupposto che la decisione di vendere il proprio corpo non sia autentica né realmente libera.
Di conseguenza, la normativa punisce la condotta di favoreggiamento, ovvero qualsiasi comportamento che agevoli l’esercizio della prostituzione altrui. In tale ambito rientrano tutte le condotte che contribuiscono, direttamente o indirettamente, a sostenere questa pratica. Diversamente, lo sfruttamento riflette una dimensione prevalentemente economica, poiché implica la partecipazione finanziaria ai proventi dell’attività prostitutiva.
Una riflessione a riguardo sorge spontanea: in che misura una persona che si prostituisce – nella maggior parte dei casi una donna – mette a repentaglio il sistema valoriale della comunità che la circonda? E, soprattutto, quale importanza riveste il codice etico-morale su cui si fonda una società?
A questo proposito, è necessario considerare il concetto di pudore, che in passato ha rappresentato un principio particolarmente inderogabile, spesso osservato attraverso una lente religiosa e conservatrice. È ovvia l’idea secondo cui una tale disciplina sia figlia del tempo in cui viene applicata e, come dimostreranno anche gli esempi successivi, il contesto socio-politico gioca un ruolo fondamentale.
Il suicidio assistito
Un ulteriore spunto di riflessione in questi termini è rappresentato dal suicidio assistito, riconducibile a casi di cronaca significativi, come quello di Piergiorgio Welby o, ancor più eclatante, il caso di Dj Fabo, in cui l’intervento di Marco Cappato ha segnato un punto di svolta in ambito giuridico.
Analizzando il caso dell’omicidio del consenziente e dell’aiuto o istigazione al suicidio, ci riferiamo agli artt. 579 e 580 del Codice penale. Il nodo centrale della questione riguarda la disponibilità del bene vita, che il legislatore limita in modo significativo.
Con la sentenza n. 242/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui punisce anche le condotte di ausilio al suicidio quando ricorrono determinate condizioni. Tali requisiti, individuati in modo tassativo, sono:
a. la persona che viene aiutata sia affetta da patologia irreversibile;
b. la persona viene tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c. la patologia è fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili;
d. la persona è capace di prendere decisioni libere e pienamente consapevoli.
Quando sussistono questi quattro elementi la condotta di un terzo che presta aiuto al suicidio non è più penalmente rilevante.
Questa pronuncia è stata emessa nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevato dalla Corte d’Assise di Milano nel c.d. Caso Cappato. Il legislatore è mosso dal proposito di impedire al soggetto di cagionare dei danni a se stesso e, nel garantirgli protezione, ne limita lo spazio di autodeterminazione.
Anche in questo caso è inevitabile porsi alcune domande. Quale margine di libertà è riconosciuto ad un malato terminale nella decisione di porre fine alla propria vita? Quanto incide il giudizio sociale su questa scelta? E, soprattutto, è davvero possibile stabilire parametri oggettivi e inderogabili per valutare, caso per caso, la ragionevolezza e l’accettabilità della volontà individuale? Basti ricordare come, nonostante le aperture relativamente recenti della Corte costituzionale in merito alla questione di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, sollevata dalla Corte d’Assise di Milano, la Corte di Cassazione, ancora nel 2013, affermasse che il suicidio rappresenta una «scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e politiche, siccome contraria al comune modo di sentire […]».
La maternità surrogata
Infine, un altro punto chiave per analizzare tale concetto paternalistico potrebbe essere la maternità surrogata. La gestazione per altri (GPA) rappresenta un esempio di paternalismo legale, poiché la surrogazione di maternità è una pratica medica vietata dalla L. n. 40/2004. In particolare, la Corte costituzionale, nel 2017, ha affermato che la surrogazione di maternità «offend[a] in modo intollerabile la dignità della donna e min[i] nel profondo le relazioni umane». La misura più drastica è stata adottata il 16 ottobre 2024, quando, con l’approvazione del disegno di legge da parte del Senato, la maternità surrogata è stata dichiarata reato universale.
Il dibattito intorno alla maternità surrogata deriva dall’articolo 12, comma 6, della Legge n. 40/2004, il quale si fonda su una presunzione assoluta del legislatore. In particolare, il fatto che una donna decida di prestare il proprio utero per completare la gravidanza, sarebbe legato a situazioni di precarietà, e non piena consapevolezza. D’altro canto, i sostenitori della gestazione per altri sottolineano il valore primario dell’autonomia individuale e il diritto di ciascun individuo di vivere la propria vita in conformità alle proprie convinzioni filosofiche, etiche e religiose.
Possiamo davvero esaltare lo spirito di generosità della donna che offre il proprio corpo per consentire la genitorialità altrui, o dobbiamo piuttosto riconoscere il prevalere di dinamiche di sfruttamento e interrogarci sulla necessità di un approccio più realistico?
Conclusione
Un possibile esito derivante da questa riflessione potrebbe risiedere nell’auspicabilità di una forma di paternalismo legale capace di conciliare posizioni contrastanti. Tuttavia, si tratta di un’aspirazione utopica, e definire questa questione come complessa appare quasi un eufemismo.
L’unica verità che, a mio parere, può essere affermata è che tale tematica dipende dal contesto etico, sociale, politico, giuridico e filosofico in cui viene affrontata. Come accade per tutti i grandi interrogativi morali, anche la questione del paternalismo giuridico deve confrontarsi con le diverse interpretazioni possibili, per quanto queste siano diametralmente opposte.
Bibliografia
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– Pazé, V. (2023). Libertà in vendita. Il corpo fra scelta e mercato (4ª ed.). Torino: Bollati Boringhieri.
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Sitografia
– Da Piergiorgio Welby a DJ Fabo, i casi che hanno fatto la storia del fine vita (Il Sole 24 Ore). Disponibile su: https://www.ilsole24ore.com/art/da-piergiorgio-welby-dj-fabo-casi-che-hanno-fatto-storia-fine-vita-AFu4HL1B?refresh_ce=1#U501701930674otH.
– Gestazione per altri (Wikipedia). Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Gestazione_per_altri.
– Legge Merlin (Altalex). Disponibile su: https://www.altalex.com/documents/news/2013/10/24/legge-merlin.
– Prostituzione in Italia (Wikipedia). Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione_in_Italia.
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