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L'angolo del penalista

La Difesa è Sempre Legittima?

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La recente assoluzione del gioielliere di Ercolano, che nel 2015 ha ucciso due rapinatori, ha nuovamente accesso, sulle pagine di cronaca, il dibattito in tema di legittima difesa. Alla luce di questa sentenza proviamo a comprendere quando la risposta di fronte ad una aggressione è considerata giusta secondo i principi del diritto penale.

La legittima difesa come forma di autotutela

Il senso comune di giustizia suggerisce che, di fronte ad una aggressione, sia concesso alla vittima il diritto di difendersi, anche avvalendosi della forza. Di norma, però, l’uso della forza non è permesso e tendenzialmente non possiamo farci giustizia da soli.  Il diritto penale viene incontro ad un’esigenza di difesa proprio attraverso l’istituto della legittima difesa. Tuttavia, la pratica della legge non è semplicemente costruita sulla base di affermazioni assolute e di situazioni contrapposte, ma è piuttosto identificabile tramite sfumature che spesso non rendono di immediata comprensione la differenza tra un comportamento ritenuto lecito ed uno ritenuto rimproverabile.

Un caso di cronaca: il gioielliere di Ercolano

Nell’ultimo periodo la cronaca è tornata sul tema della legittima difesa a seguito della decisione del Tribunale di Napoli in merito al caso di Giuseppe Castaldo, il gioielliere di Ercolano che sette anni fa uccise due rapinatori.

Il 7 ottobre 2015 Giuseppe si stava dirigendo verso il suo negozio subito dopo aver prelevato cinquemila euro da una filiale bancaria situata nei pressi degli Scavi di Ercolano. Una volta entrato in un posteggio semi-deserto, due rapinatori, sopraggiunti in motorino, tentarono di impossessarsi della somma appena prelevata. Subito dopo essersi affiancati al gioielliere i due, con l’intento di spaventarlo e concludere il colpo, lo minacciarono con una pistola. Giuseppe di fronte alla minaccia consegnò i soldi ma subito dopo estrasse la sua Beretta calibro 9×21, legittimamente portata, e sparò ai due aggressori che morirono sul colpo. Si scoprì solamente dopo che la pistola utilizzata dai due rapinatori era un giocattolo a cui però era stato tolto il tappo rosso di riconoscimento.
Castaldo fu indagato per omicidio colposo per eccesso di difesa.

Risale al 26 settembre scorso la sentenza della prima sezione penale del Tribunale di Napoli che assolve l’imputato perchéil fatto non costituisce reato.

Il diritto di proteggersi: una questione controversa

Episodi di microcriminalità, non importa se commessi in strada, all’interno di domicili o all’interno di attività commerciali, intaccano il comune senso di sicurezza. Approfondendo la questione, soprattutto in merito al caso di difesa compiuta successivamente ad una violazione domiciliare si osservano prevalentemente due concezioni differenti riguardanti l’estensione del diritto di “proteggersi”. Da una parte si schiera chi, sostenendo l’inviolabilità del domicilio, preferirebbe potersi tutelare ampiamente; dall’altra c’è chi, appellandosi al complesso dei diritti minacciati, sostiene che, eccetto in situazioni del tutto eccezionali in cui questo si renda strettamente necessario, la difesa debba tenere conto dell’altrui protezione del bene “vita” come fattore di primaria importanza.

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Provando a fare un po’ di chiarezza, sembra necessario rispondere a domande del tipo:
– In quali circostanze la legge prevede che la difesa sia proporzionata all’offesa?
– Quando la difesa è considerata necessaria?
– Con riguardo alla difesa domiciliare, cosa prevede il diritto penale? 

I presupposti della legittima difesa

Semplificando la questione, si può affermare che la disciplina della legittima difesa, ai sensi dell’articolo 52 del Codice penale, rappresenta un caso eccezionale alla regola standard che riconosce il monopolio dello Stato nell’eventuale uso della forza di fronte ad una situazione di pericolo. 

L’istituto rappresenta, nella sua generalizzazione, una causa di giustificazione. In altri termini, se si presentano determinate condizioni, anche qualora un soggetto dovesse difendersi compiendo un’azione che in contesti diversi (privi delle condizioni in questione) rappresenterebbe una fattispecie di reato, non poterebbe essere comunque rimproverato. Tale forma di “autotutela” è stata sottoposta a dei limiti proprio perché l’uso della forza come mezzo di difesa spesso si concretizza in un danno all’altrui persona e, talvolta, addirittura nella morte di questa. Il valore dei limiti si riesce ad apprezzare ricordando che il diritto alla difesa deve essere bilanciato con il rischio che un bene di importanza superiore possa risultarne compromesso. 

A tal fine, la normativa vigente identifica quattro presupposti che devono essere rispettati affinché la “tutela” di fronte ad una aggressione possa considerarsi giusta.

La logica suggerisce che il bisogno del soggetto di difendersi dipende, innanzitutto, dalla presenza di un pericolo. In termini più nozionistici, un primo presupposto da rispettare è la presenza di un diritto proprio o altrui che sia nella condizione di essere ingiustamente offeso. È importante sottolineare che il giudizio a posteriori in merito alla presenza o meno del pericolo dovrà essere accertato, considerando tutte le circostanze esistenti in quel momento e sulla base dell’effettiva probabilità che un’offesa a un diritto proprio o altrui si potesse verificare.

A questo punto, è opportuno domandarsi da cosa possa essere generato il pericolo. Il pericolo deve scaturire da una condotta umana. Inoltre, tale pericolo potrebbe non nascere necessariamente da un’azione, come nel caso di un aggressore che minaccia il passante, ma bensì da un’omissione. In determinate circostanze la legge, infatti, pone l’obbligo di compiere determinate azioni; orbene, è ritenuto legittimo l’uso della forza o della minaccia al fine di far compiere l’azione ad un terzo che se omessa porrebbe in pericolo altri diritti.

Inoltre, è necessario accertare la sussistenza di due ulteriori presupposti. Il pericolo deve essere attuale e dev’essere in grado di provocare un’offesa ingiusta. Il ragionamento sottostante alla necessaria attualità del pericolo si fonda sul fatto che mai una persona agirebbe in legittima difesa di fronte ad un pericolo che ancora non si è verificato o di fronte ad un pericolo che invece si è già trasformato in danno. In altre parole, il pericolo deve essere imminente.

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Infine, l’offesa minacciata deve essere ingiusta. La legge richiede, dunque, che l’offesa minacciata sia antigiuridica e che il pericolo non sia nato durante l’esercizio di una facoltà legittima o di un dovere imposto dalla stessa legge.

A titolo di esempio, ricadrebbe nella legittima difesa l’eventuale reazione di un soggetto messo al muro e minacciato da un ladro con un coltello (pericolo attuale) e a cui venga intimato di consegnare il portafogli (offesa ingiusta).

I requisiti della legittima difesa

La normativa in tema di legittima difesa non solo pone dei presupposti come parametri al fine di valutare la liceità di una reazione, ma altresì richiede il rispetto di due requisiti: il Codice penale parla di necessità e di proporzionalità della condotta difensiva.

Quando ci si imbatte in una minaccia ingiusta è presumibile che il primo obbiettivo sia quello di cercare di sventare il possibile danno che si potrebbe subire. Ora, affinché il requisito della necessità sia rispettato, e che la difesa sia considerata legittima, è importante che l’azione messa in atto, che in diverse circostanze sarebbe stata penalmente rilevate, sia assolutamente necessaria per difendersi. Potendo scegliere tra una pluralità di condotte con cui fronteggiare il pericolo, il soggetto che si difende dovrà optare per quella non rilevante ai fini della legge penale, tutto ciò con il fine di evitare danni non necessari. Sulla base dello stesso ordine di idee arriviamo alla conclusione che, potendo agire scegliendo solamente condotte penalmente rilevanti, chi si difende dovrà optare per quella meno lesiva. Ad esempio, se un ladro tenta di rubare lo zaino ad un ragazzo, non sarà necessario colpirlo avendo la possibilità di fuggire. E se, date le circostanze, fuggire non fosse un’opzione praticabile, allora dovrà essere scelta la condotta meno rilevante ai fini penali. Ancora, non sarà necessario colpire a morte un altro soggetto qualora, considerata anche la stazza dello stesso, per difendersi sarebbe bastata una semplice spinta.

Chiarito il concetto di necessità, è opportuno soffermarsi sulla proporzionalità. Il soggetto che ritiene necessario difendersi dovrà bilanciare il pericolo di un’offesa ingiusta e la reazione con cui rispondere. Questo, però, non vuol dire che il bene difeso debba essere necessariamente ritenuto più importante del bene sacrificato; infatti, ciò che è importante è che il valore dei due non sia eccessivamente sproporzionato.

La legittima difesa domiciliare

Cosa accade nel caso in cui un soggetto adotti un comportamento di difesa nel proprio domicilio?  In tale situazione, il legislatore ha ritenuto corretto concedere una garanzia aggiuntiva nei confronti di chi deve difendersi. Tale scelta può essere ricondotta al fatto che, chi si trova nel proprio domicilio, potrebbe essere colto alla sprovvista e potrebbe essere spinto ad assumere comportamenti difensivi particolarmente gravi.

Il legislatore opera una presunzione stabilendo che, in caso di violazione di domicilio, il requisito della proporzione è sempre rispettato quando il soggetto (al fine di difendere la propria incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione) usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi. Quindi, ad esempio, non spetterà più alla persona che si trova in casa dimostrare di essersi trovato in una situazione di pericolo tale da giustificare l’uso delle armi, ma sarà il ladro a dover dimostrare che l’offesa arrecata supera i limiti della legittima difesa.

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La stessa normativa si applica anche qualora il fatto si verifichi nei luoghi dove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Alcune considerazioni finali

Come si è potuto osservare, l’attuale disciplina della legittima difesa non può essere racchiusa in schemi fissi e prestabiliti. Gli interessi in gioco da valutare sono diversi e solo attente valutazioni da parte delle Corti possono fornire una risposta sulla correttezza delle condotte di chi, in situazioni di pericolo, si è dovuto difendere. E’ tuttavia evidente che il dibattito sulla legittima difesa rimanga aperto essendo caratterizzato da opinioni differenti e divergenti.

Autore: Giovanni Cannari

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Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

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