L’introduzione della legge Gelli Bianco ha mutato il quadro della responsabilità sanitaria, garantendo una maggiore tutela al paziente, e dando spazio a nuovi dubbi e criticità. Il dialogo tra le due discipline non sembra dunque esaurirsi con questa legge e lascia aperta la strada ad ulteriori sviluppi
I mutamenti della responsabilità medica negli anni
La normativa entro cui la responsabilità professionale si inquadra è di particolare interesse e, soprattutto nell’ultimo decennio, è stata ed è in continua evoluzione. A distanza di soli cinque anni, prima nel 2012 e poi nel 2017, furono introdotte due importanti riforme sulla responsabilità medica, la prima con il decreto Balduzzi e la seconda con la legge Gelli Bianco. Le modifiche legislative furono al centro di numerose critiche e discussioni giurisprudenziali con le quali si è tentato di definire i labili confini interpretativi di questo argomento sebbene con scarsi risultati. Nel corso della pandemia Covid 19, il quadro si è complicato ulteriormente e si sono resi evidenti i limiti della nuova disciplina introdotta dalle ultime riforme, soprattutto in ambito penale. Su tali tematiche si prospettano nuove proposte ed interventi che saranno in grado di approfondire e precisare i limiti e le criticità della responsabilità sanitaria penale, nonché eventuali e sostanziali modifiche della legge 24/2017.
Il primo passo verso l’introduzione di una nuova disciplina in tema di responsabilità professionale è stato sicuramente rappresentato dall’inserimento delle cosiddette “linee guida” in ambito sanitario nel 2004. Esse si ispirano ad una pratica già presente nei Paesi nordamericani che si pone l’obiettivo di orientare il personale sanitario verso un corretto svolgimento della propria attività professionale. Esse sono elaborate mediante un processo di analisi sistematica e di opinioni di esperti in settori sia giuridici sia medici e possono essere, in alcuni casi, molto dettagliate (cosiddetti “protocolli”). L’importanza di tali regole comportamentali è cresciuta nel tempo: in ambito processuale, sempre più periti e consulenti tecnici di ufficio e di parte vi ricorrono per rinforzare o contestare un’ipotesi di responsabilità, sia civile sia penale, dell’imputato.
Il quadro di indicazioni normative fu per la prima volta modificato dal decreto Balduzzi nel 2012, ma tali cambiamenti ebbero breve vita nel nostro ordinamento giuridico. Nel 2017, infatti, la legge Gelli Bianco apportò le più importanti riformulazioni che mutarono significativamente i diversi profili civile, amministrativo e penale di tale disciplina. In particolare modo, la legge 24/2017 si prepose di ridurre il contenzioso e di migliorare il sistema risarcitorio nei confronti del paziente.
Le novità introdotte dalla legge Gelli Bianco
Secondo la legge del 2017, il personale sanitario possiede l’obbligo di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida, la cui osservanza può escludere la responsabilità penale. Tali indicazioni comportamentali sono pubblicate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), ossia una piattaforma online dove l’Istituto Superiore della Sanità ha il dovere di aggiornare le raccomandazioni che devono poi essere seguite, con la precisazione che, qualora non dovessero essere indicati tra le raccomandazioni gli specifici modelli di comportamenti da adottare in peculiari circostanze, gli esercenti le professioni sanitarie si dovranno attenere alle cosiddette “buone pratiche clinico-assistenziali”.
Tuttavia, la maggiore novità della riforma Gelli Bianco riguarda l’introduzione dell’articolo 590 sexies nel codice penale, intitolato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Tale legge ha voluto inserire una nuova fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle
previste agli articoli 589 e 590 cp, relativamente alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose, al fine di garantire una maggiore tutela alla sicurezza del paziente, nonché al diritto del medico ad esercitare con serenità la propria professione. Il secondo comma dell’articolo è particolarmente interessante, poiché sancisce che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Dal testo della disposizione si possono notare le tre principali innovazioni proposte dalla riforma. La prima riguarda l’adeguamento del comportamento al caso concreto: non bisogna osservare le linee guida quando queste non risultano pertinenti alle caratteristiche del caso concreto. Tale formulazione ha lo scopo di incoraggiare i professionisti in ambito sanitario ad essere costantemente aggiornati sulle scoperte e nuove acquisizioni della ricerca scientifica.
La seconda peculiarità introdotta concerne l’imperizia. Secondo la legge Gelli Bianco, le uniche ipotesi di esclusione di responsabilità colposa avvengono quando ci si è comportati in conformità alle linee guida e, quindi, secondo perizia. Non è esclusa dunque la responsabilità in caso di comportamento imprudente o negligente: in queste due ultime ipotesi, infatti, l’imputato non potrà invocare a propria scusa l’articolo 590 sexies cp, ma risponderà di omicidio o lesioni colpose a norma degli articoli 589 e 590 cp.
Infine, la terza modifica sostanziale riguarda la mancanza di qualsiasi riferimento espresso alla cosiddetta “colpa lieve” a cui invece accennava il decreto Balduzzi del 2012. Secondo il decreto, la responsabilità dell’esercente professioni sanitarie sarebbe esclusa, qualora il suo comportamento fosse dovuto alla forma più lieve di colpa. Al contrario, nella riforma Gelli Bianco, non ci sono richiami a questo particolare elemento soggettivo, il quale potrà solamente essere tenuto in considerazione in sede di computo della pena, a norma dell’art. 133 cp.
Gli sviluppi giurisprudenziali e le prospettive di una riforma
Come già accennato, la legge Gelli Bianco ha suscitato diverse perplessità. Non risultano da subito chiari i limiti e le modalità della corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 590 sexies cp.
A tal proposito, la Corte di Cassazione riunita a Sezioni Unite si è pronunciata con la sentenza Mariotti nel 2017 che ha recuperato, in via interpretativa, un decisivo ruolo della colpa lieve, ritenuta “implicita” nel dispositivo dell’art. 590 sexies cp. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, che richiama quanto era stato disposto dal decreto Balduzzi e poi abrogato dalla legge Gelli Bianco, il medico non risponde di omicidio o lesioni colpose quando l’evento si è verificato per colpa lieve da imperizia nella esecuzione di raccomandazioni contenute nelle linee guida, adeguate alla specificità del caso concreto. L’unica situazione in cui resta possibile escludere la responsabilità per colpa lieve riguarda, come era stato già accennato, i casi di imperizia, in quanto un esercente professioni sanitarie sarà sempre tenuto a rispondere in caso di comportamento negligente o imprudente.
Ulteriori chiarimenti legislativi e giurisprudenziali sono stati poi compiuti a seguito dei recenti avvenimenti nel periodo della pandemia Covid-19, in cui si rese estremamente necessario definire i limiti della responsabilità penale di molti medici ed infermieri. I primi casi in cui fu importante introdurre dei confini è stato il momento della somministrazione dei vaccini, a cui erano seguite le morti di alcuni pazienti e, di conseguenza, le indagini nei confronti dei sanitari. Per rasserenare medici ed infermieri, in conformità con gli obiettivi della riforma del 2017, è stata introdotta una disposizione specifica relativa alla responsabilità penale da somministrazione da vaccino anti SARSCoV-2. Successivamente, grazie all’emanazione del decreto legge 44/2021, è stata
ulteriormente ridotta la responsabilità sanitaria penale in caso di morte e lesioni colpose dei pazienti ad i soli casi di colpa grave. Per la valutazione della colpa, il decreto legge ha poi imposto di tenere in considerazione la scarsa conoscenza della malattia al momento del fatto nonché le ridotte risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare e la limitata preparazione del personale.
E’ evidente che gli anni della pandemia hanno ampliato le problematicità di tale tematica la cui dinamicità sembra inesorabile ed in grado di fornire innumerevoli spunti e riflessioni da parte di procuratori, giuristi e medici legali. Gli sviluppi della disciplina lasciano dunque aperta la strada ad ulteriori cambiamenti, future trattazioni ed una prospettiva positiva su una nuova eventuale riforma.
Autore: Matilde Rossa