1 April 2026 – Wednesday
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Diritti e Doveri dei Detenuti

Le carceri italiane ospitano ad oggi circa 54000 persone. I detenuti vivono una quotidianità molto diversa dalla società esterna, caratterizzata da diritti e doveri peculiari come il diritto a ricevere un’alimentazione adeguata o il divieto di possedere determinati oggetti.

Dal punto di vista normativo, è rilevante la Legge 26 luglio 1975, n. 354 che rappresenta il cuore dell’ordinamento penitenziario.

Diritti che caratterizzano la vita del detenuto

La particolare situazione di privazione della libertà personale che il detenuto vive, comporta la nascita in capo a quest’ultimo di una serie di diritti peculiari e, molti di questi, riguardano proprio la quotidianità della persona reclusa.

In tema di locali di soggiorno e di pernottamento, l’ordinamento prevede che questi debbano essere di ampiezza sufficiente (ad oggi stimata tra i 3 e i 4 metri quadri per detenuto), illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati.

Per quanto riguarda la salute del detenuto, importanti sono gli articoli 8-11 della legge in questione. In particolare, deve essere assicurato l’uso sufficiente di lavabi e docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Deve esser fornita, poi, un’alimentazione adeguata all’età, al sesso e allo stato di salute di ogni soggetto, che viene stabilita da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Inoltre, deve essere consentito l’acquisto, a spese del recluso, di generi alimentari entro limiti fissati dal regolamento e a prezzi non superiori a quelli praticati nel luogo in cui si trova l’istituto.
Analizzando, invece, più da vicino il servizio sanitario fornito all’interno delle carceri, ciascun istituto deve essere dotato di un servizio medico e farmaceutico idoneo e devono essere rispettate determinate regole, ad esempio: il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati o coloro che ne fanno richiesta, controllare periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti, i detenuti possono richiedere visite a proprie spese da un sanitario di fiducia. Il medico provinciale visita almeno due volte l’anno gli istituti per accertare il loro stato igienico-sanitario.

Infine, anche il soggetto detenuto gode del diritto al lavoro, infatti deve essere favorita all’interno delle carceri la destinazione al lavoro e alla partecipazione a corsi di formazione professionale. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, inoltre questo deve essere organizzato in modo da riflettere le condizioni di lavoro nella società libera, per favorire la concreta risocializzazione del detenuto. L’assegnazione dei lavori viene svolta mediante una graduatoria che prende in considerazione anche l’anzianità di disoccupazione, le precedenti attività svolte e quelle a cui il soggetto potrà dedicarsi dopo la dismissione.

Diritti messi a rischio dallo status di detenuto

La Costituzione italiana, all’articolo 21, introduce il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e, quindi, anche dissenso; tuttavia, affermare che i detenuti godano completamente di questo diritto risulta difficile. Spesso, infatti, i soggetti scelgono di non esercitare il proprio diritto di critica poiché preoccupati che questo possa produrre violente ripercussioni come rappresaglie, punizioni o trasferimenti. Per tali motivi, è molto probabile che una protesta pacifica all’interno dell’istituto assuma forma collettive. La misura a cui i detenuti ricorrono più spesso per protestare è lo sciopero della fame; in merito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibile l’alimentazione forzata laddove questa sia applicata per interrompere l’azione pacifica di protesta di una persona cosciente.

Inviolabile ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione è anche il diritto alla sessualità, ma anche in questo caso l’esercizio del diritto in questione non sempre è garantito ai detenuti.
Il detenuto, infatti, per poter avere rapporti intimi con il proprio partner dovrà attendere la concessione di un permesso premio, provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza sulla base di vari criteri, tra cui il crimine commesso e il comportamento. Dunque, potrà godere del diritto alla sessualità solamente chi verrà considerato “meritevole”.

Sul tema del diritto alla sessualità e alla riproduzione del partner è intervenuta la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. Sulla scia dell’orientamento della Corte europea, la Corte di Cassazione nel 2008 ha affermato che tutti i detenuti, anche quelli sottoposti al regime del carcere duro, possano ottenere l’autorizzazione al prelievo di liquido seminale al fine di consentire alle proprie mogli di procreare artificialmente.

Altro importantissimo diritto di cui il detenuto può essere privato è il diritto al voto. In Europa  vi sono Paesi che non prevedono alcuna limitazione a tale diritto (Danimarca, Finlandia, Svizzera), altri che negano il diritto di voto a tutti i detenuti (Bulgaria, Russia) e, altri ancora, tra cui l’Italia, che con una legislazione di compromesso legano l’esercizio di tale diritto alla gravità del crimine commesso. L’ordinamento italiano, infatti, nega il diritto di voto come pena accessoria per chi è condannato a pene superiori ai cinque anni; questa pena accompagna il soggetto anche una volta uscito dal carcere.

Doveri del detenuto

La Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli Internati descrive brevemente una serie di doveri che fanno capo al detenuto e che, se non rispettati, comportano delle infrazioni disciplinari.

Diligenza nella pulizia e nell’ordine, volontario adempimento degli obblighi lavorativi, non possedere oggetti non consentiti, non avere comunicazioni fraudolente con l’esterno e non rientrare in ritardo, sono alcune delle regole che i detenuti devono rispettare. Eventuali infrazioni verranno sanzionate, a seconda della loro gravità, mediante: richiamo, ammonizione, sospensione delle attività ricreative e sportive o isolamento durante la permanenza all’aria aperta. Infine, il detenuto ha l’obbligo di sottoporsi a perquisizione ogni volta che risulti necessario per motivi di sicurezza.

Autore: Fernanda Panzar

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Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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