3 April 2026 – Friday
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Sette e manipolazione: l’inadeguatezza del Diritto 

A cura di Sara Taboga

Un fenomeno che agisce nell’ombra, di cui si parla troppo poco, ma che potrebbe riguardare chiunque attorno a noi, e che grazie a questo silenzio prende forza e si espande. Da quelle più conosciute, come Scientology, ai gruppi più piccoli e anonimi, le sette sono tuttora entità concrete che coinvolgono, solo in Italia, più di 5 milioni di persone. Una realtà fatta di abusi, violenze, ricatti ed estorsioni, la cui legiferazione è carente e tavolta ambigua e risulta spesso insufficiente per chi entra a far parte di queste organizzazioni. 

Cosa sono le sette? 

In Italia si stima esistano almeno cinquecento gruppi tra sette e pseudosette, ma è difficile quantificarne il numero esatto a causa del loro agire in segreto e della dissimulazione dei reali scopi. Si tratta di gruppi che seguono principi diversi da quelli delle religioni tradizionali (Cristianesimo, Islamismo, Ebraismo, Buddismo, Induismo, Confucianesimo) e dei grandi sistemi filosofici occidentali, che creano le proprie dottrine unendo elementi spirituali, magici ed esoterici. 

Il numero è così elevato per diversi fattori: le persone, durante i momenti di crisi, sono maggiormente suggestionabili e vulnerabili, e tendono ad avvicinarsi a un gruppo in cui trovare conforto e sostengo finendo poi per diventare vittime di queste associazioni. Inoltre, queste aggregazioni si fingono promotrici di scopi diversi da quelli effettivamente perseguiti, quali finalità ecologiche, di benessere o di uguaglianza sociale. Spesso, si mostrano come centri per l’auto-miglioramento o per la crescita personale. 

Le organizzazioni settarie possono essere distinte in base allo scopo prefissato e alle modalità che vengono attuate per il suo raggiungimento, tuttavia presentano molti elementi in comune sia per quanto riguarda la figura del leader sia per quanto concerne le tecniche di adescamento e assoggettamento dei partecipanti. A capo di questi gruppi si trova il “guru”, un soggetto che tipicamente possiede elevate capacità di persuasione e comunicazione e spesso è dotato di una personalità narcisistica. Spesso si presenta come un soggetto “eletto” e dotato di particolari poteri o abilità spirituali che gli consentono di distinguersi dalle persone comuni e avere accesso alla “verità” e alla “via verso la salvezza”. Il “guru” avvicina le vittime approfittando delle loro debolezze e fragilità e mette poi in atto un’intensa opera manipolatoria per assicurarsi la loro fedeltà e devozione. 

La manipolazione mentale 

La manipolazione mentale consiste nell’utilizzare tecniche per influenzare e controllare il comportamento e le emozioni di un soggetto senza che questi ne sia pienamente consapevole. 

Normalmente, per avvicinare nuovi soggetti ai gruppi settari, viene utilizzata la tecnica del “Love bombing”, che prevede un’intensa manifestazione di affetto e attenzioni verso un individuo con lo scopo di creare un rapporto di fiducia e dipendenza affettiva. La successiva sottrazione di queste cure da parte del leader, provoca nella vittima, che si sente responsabile, un forte senso di colpa che viene sfruttato per mettere in atto violenze e abusi nei suoi confronti. 

Questa dinamica è realizzata attuando contemporaneamente un progressivo isolamento del soggetto dal mondo esterno alla setta. Alla vittima viene infatti chiesto, talvolta sotto forma di vere e proprie costrizioni, di distanziarsi da familiari, amici, colleghi e da chiunque sia estraneo all’organizzazione, in modo che il gruppo rimanga l’unico punto di riferimento possibile. 

Soprattutto nelle sette definite “distruttive”, vengono attuati una serie di meccanismi per aumentare il controllo, fisico e psicologico, sui partecipanti. Gli individui vengono sottoposti a diete estremamente restrittive, arrivando, nei casi più gravi, a dover chiedere il consenso al leder prima di mangiare. I soggetti sono spesso costretti a lavorare per ingenti quantità di ore e vengono privati  del sonno, questo indebolimento rende gli adepti più facilmente manipolabili e influenzabili. Talvolta ai partecipanti vengono anche assegnati nomi diversi per minare il loro senso di identità personale e creare una vera e propria realtà alternativa accentuando il distacco col mondo esterno. 

Alle vittime viene anche richiesto di rilasciare confessioni o di rivelare informazioni molto personali promettendo loro che in questo modo verranno aiutate a superare i propri problemi. Questi dati, in realtà, vengono utilizzati per minacciare e disincentivare i potenziali tentativi di fuga e di denuncia. In numerosi casi le minacce vengono estese anche nei confronti di familiari o di persone care rendendo particolarmente difficile abbandonare queste organizzazioni. Le vittime si trovano in difficoltà nel denunciare gli abusi fisici e psicologici soprattutto per il senso di vergogna che le assale nel raccontare quanto subito. Inoltre, l’allontanamento dal mondo esterno facilita la creazione delle “camere d’eco”, che si verificano quando in un contesto sociale tutti i soggetti hanno opinioni o punti di vista simili. In questo modo si riescono a rafforzare le credenze all’interno dell’ambiente chiuso portando a ignorare e censurare qualsiasi parere contrario. Di conseguenza, la “nuova realtà” della setta condivisa dai membri viene vista come l’unica realtà corretta e possibile, rendendo più difficile l’allontanamento. 

I soggetti che riescono ad allontanarsi da queste realtà accusano diverse difficoltà nel reintegrarsi nella società e nel superare i traumi subiti, molti devono intraprendere percorsi di terapia lunghi e faticosi per poter riavere una vita “normale”. 

Il vuoto legislativo 

Nei processi riguardanti queste organizzazioni ci si trova solitamente di fronte a un concorso di reati, che consiste nella violazione di più norme penali da parte di uno stesso soggetto. Le più comuni sono l’esercizio abusivo di professioni mediche e psicologiche (ex 348 c.p.), truffa (ex 640 c.p.), violenza sessuale (ex 609 c.p.), percosse  (ex 581 c.p.), istigazione al suicidio (ex 580 c.p.), omicidio (ex art. 575 c.p.), vilipendio delle tombe  (ex 408 c.p.), reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (ex 402 – 413 c.p.). 

Nonostante nel corso degli anni siano stati proposti diversi disegni di legge per tentare di disciplinare questo tipo di aggregazioni, non esiste alcun articolo del codice penale che le vieta o punisce espressamente. Ciò è dovuto, in particolare, alla difficoltà di bilanciare la tutela delle vittime dei soprusi con la libertà religiosa sancita dall’articolo 19 della Costituzione. L’ordinamento infatti deve distinguere tra le sette abusanti e la creazione di nuove realtà spirituali, del tutto lecite, che potrebbero essere erroneamente ritenute pericolose. C’è quindi un vero e proprio vuoto normativo per quanto riguarda le sette e l’utilizzo di tecniche manipolative all’interno di esse.  

Nel 1981 con la Sentenza n. 96, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 603 c.p. che disciplinava il reato di plagio punendo con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla a un totale stato di soggezione. L’articolo è stato dichiarato illegittimo in quanto la fattispecie è stata ritenuta troppo generica, in contrasto con il principio di tassatività delle norme penali (ex. art. 25 Cost.) poiché non erano specificati i modi con cui effettuare l’azione psichica di plagio, nè le caratteristiche per definire lo stato di soggezione.  

Il 15 maggio 2008 è stato presentato il Disegno di Legge n. 569 che proponeva l’introduzione dell’articolo 613-bis nel codice penale:  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.  

Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. 

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione”. 

 
Il consenso non venne raggiunto, di conseguenza questo disegno di legge non è stato mai attuato. 

Conclusioni 

La manipolazione mentale, soprattutto all’interno delle sette, è un fenomeno molto complesso e che ad oggi  non è ancora interamente disciplinato e regolato all’interno del nostro ordinamento. Una parziale soluzione a questo problema è data da alcuni articoli del codice penale, come l’articolo 610 c.p., che punisce con la reclusione fino a quattro anni chi costringe altri a compiere, omettere o tollerare qualcosa attraverso violenze o minacce, e dall’articolo 612-bis c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno provocando un duraturo e grave stato di ansia, paura o timore per la propria incolumità o per quella di un congiunto. Tuttavia queste norme forniscono una tutela solo parziale alle vittime poiché ricoprono una serie limitata di fattispecie e non possono essere applicate in molti processi in cui sono coinvolti gruppi settari. 

Le sette sono un fenomeno che interessa varie discipline, quindi il suo contrasto è possibile solo attraverso una collaborazione tra diversi ambiti, quali quello giuridico, medico e psicologico. 

Una possibile soluzione potrebbe consistere nell’introduzione di una normativa specifica, ispirata all’esempio di altri paesi europei come la Francia, dove le derive settarie sono disciplinate ad hoc. In questo modo ci sarebbero maggiori garanzie, anche processuali, nei confronti delle vittime. Contemporanemante,  è necessario un supporto psicologico e un’adeguata opera di prevenzione e informazione sui rischi che può comportare l’adesione a questi gruppi. 

Bibliografia e fonti 

Ius in itinere: https://www.iusinitinere.it/la-manipolazione-psicologica-nelle-sette- religiose-35610#:~:text=Nello%20specifico%2C%20si%20possono%20definire, %2C%20Islamismo%2C%20Buddismo%2C%20Induismo%2C 

https://canestrinilex.com/risorse/plagio-incostituzionale-perche-indeterminato-corte-costituzionale-961981

https://it.vlex.com/vid/manipolazione-sette-sataniche-garantiti-235180261

https://www.tvprato.it/2024/05/atti-sessuali-sui-suoi-adepti-la-cassazione-riduce-la-pena-per-il-diavolo-di- montemurlo/ 

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