1 May 2026 – Friday
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007, Pedinatori i traditori: tipologie e presupposti del reato di spionaggio

Chi di noi non ha mai fantasticato, anche se per un solo momento, di essere una spia al servizio dell’Intelligence del proprio Paese? Sicuramente il mondo cinematografico ha alimentato tutto ciò e ha fatto sì che questa figura professionale venisse considerata solamente sotto uno dei suoi tanti punti di vista. Oggi cercheremo di rispondere a diverse domande, che probabilmente ciascuno di noi si è posto almeno una volta, in particolare: è possibile spiare una persona?

La risposta non è scontata come potrebbe sembrare e la materia non è di certo la più semplice.

Informazioni personali: lo spionaggio nella vita quotidiana

Torniamo alla domanda posta nell’introduzione: è possibile spiare una persona? Pensiamo al semplice pedinamento, o ancora al lavoro dei professionisti, quali ad esempio gli investigatori privati. Queste attività sono lecite? Ci viene subito in aiuto un dato di fatto: in Italia non esiste il reato di pedinamento, ma ciò non significa che questa libertà non possa incontrare dei limiti e rientrare in altre tipologie di reato.

È possibile pedinare, o far pedinare, una persona, a patto che ciò non provochi in essa una qualsivoglia forma di ansia o di turbamento, tale da ledere il bene giuridico della pubblica tranquillità e quindi integrando, di conseguenza, il reato di molestia, ex art. 660 del Codice penale. Nei casi più gravi ciò potrebbe addirittura costituire stalking, portando alla reclusione da uno a sei anni e sei mesi. Un altro confine importante posto dal legislatore è quello riguardante l’inviolabilità del domicilio: spiare qualcuno all’interno del proprio domicilio costituisce sempre illecito.

Possiamo dedurre, dopo l’analisi di questa prima classificazione, che l’intento del legislatore sia di garantire quello spazio inviolabile che è e deve essere la libertà e la tranquillità del singolo senza impedire che attività investigative di qualunque tipo possano essere compiute nell’interesse di parti anche vicine alla persona stessa.

Sebbene possa suonare strano, anche spiare il proprio partner sui social potrebbe costituire fattispecie di reato e in particolare quella prevista dall’art. 615ter c.p.  secondo cui “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (…) contro la volontà espressa di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Informazioni e denaro: lo spionaggio industriale

Come non esiste una sola tipologia di informazioni, non esiste nemmeno una sola tipologia di spionaggio. Mentre la categorizzazione precedente riguarda dati sensibili della sfera privata della persona, vi è un’altra forma di spionaggio che riguarda di nuovo informazioni riservate, ma questa volta appartenenti ad aziende, e quindi facilmente monetizzabili.

Questa pratica, denominata spionaggio industriale, costituisce un reato punibile a querela della persona offesa, ex artt. 622-623 c.p. In particolare, l’art. 622 c.p. tratta della “Rivelazione di segreto professionale”, che entra in gioco quando “chiunque, avendo notizia (…) di un segreto, (…) lo impiega a proprio o altrui profitto”. Il soggetto che tiene tale condotta è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.”

L’art. 623 c.p. presenta uno schema molto simile al precedente, ma tratta questa volta non di meri segreti, bensì di divulgazione di scoperte o invenzioni scientifiche. Quale potrebbe essere la ragione dietro tutto questo? Perché una persona dovrebbe rivelare segreti e invenzioni aziendali?

Anche questa volta la risposta che banalmente verrebbe in mente ai più non è sempre quella esatta. Sicuramente, in primo luogo, penseremmo a ragioni di carattere economico, ma spesso dietro questa pratica vi sono anche motivazioni strettamente personali, che esprimono un vero e proprio malcontento del dipendente o del dirigente aziendale, che per “rivalsa” nei confronti dell’azienda, offre dati sensibili ai migliori acquirenti.

Un caso che destò particolari sconvolgimenti, rimanendo in tema, fu quello che vide come parte lesa la Ferrari nel 2007, a vantaggio della Scuderia McLaren, precisamente durante il Gran Premio degli Stati Uniti. Le monoposto della Ferrari vennero letteralmente sabotate, attraverso l’inserimento nel serbatoio di polvere bianca, causando gravi guasti al motore. L’autore del malfatto fu Nigel Stepney, allora capo meccanico della Scuderia italiana. Il motivo non era certamente economico, dato che Stepney l’anno prima era stato designato come il più papabile direttore tecnico della squadra per la stagione successiva, sebbene a prendere quel posto fu Mario Almondo. Molto probabilmente furono perciò l’astio e il desiderio di vendetta a far muovere Stepney in quel modo, ma una cosa è certa: la sua non fu una mossa geniale, dato che venne, anche se per breve tempo, interdetto completamente dall’ambiente della Formula 1.

Informazioni e potere: lo spionaggio politico e militare

Eccoci arrivati all’ultima categoria di spionaggio che, forse, attualmente ci tocca più da vicino, in seguito ai recenti fatti di cronaca che hanno riguardato Walter Biot, capitano di Fregata e ufficiale delle forze armate della Marina militare. Quest’ultimo si è reso autore di un reato che in passato veniva punito con la pena di morte, mentre oggi comporta una pena non inferiore a quindici anni di reclusione (nei casi più gravi l’ergastolo). Stiamo parlando di un reato che non ha più a che fare con il desiderio di possedere informazioni personali di un altro soggetto, o di arricchirsi vendendo dati sensibili aziendali, bensì ci troviamo dinanzi ad un reato che riguarda dei veri e propri “giochi di potere”.

Questo fenomeno ha un nome: spionaggio politico o militare. Con ciò oggi intendiamo: “il procacciamento di notizie segrete o riservate sull’organizzazione e preparazione militare, nonché di informazioni di carattere politico e finanziario riguardanti uno Stato”. Questo tipo di spionaggio, però, affonda le proprie radici nell’antichità: sappiamo che addirittura già i Sumeri, come anche gli Assiri e gli Ebrei, si servivano di spie per captare debolezze e falle da sfruttare nelle proprie guerre di conquista e di difesa.

Il Codice penale ci fornisce un ampio ventaglio di fattispecie rientranti in questa classificazione. Andiamo dagli articoli 257-258 (rispettivamente: “Spionaggio politico o militare” e “Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”), che hanno come presupposto per l’applicazione della sanzione l’intento di spionaggio politico e militare; agli articoli 261-262 (rispettivamente: “Rivelazione di segreti di Stato” e “Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”), dove lo spionaggio politico o militare integra una semplice forma di aggravante.

I motivi che stanno dietro l’autore di quest’attività sono diversi. Nel caso dell’ufficiale Biot, complice potrebbe essere stato il desiderio di migliorare la propria condizione economica e magari di garantire, allo stesso tempo, un migliore futuro alla propria famiglia. Chiari sono invece gli intenti del destinatario di queste informazioni: acquisire potere e disporre di informazioni rilevanti per muovere, come delle semplici pedine, interi Stati.

Conclusioni

Da questo excursus possiamo pertanto dedurre come occorra essere particolarmente cauti in queste situazioni in quanto nella maggior parte dei casi qualsiasi tipologia di spionaggio, dalla più innocente alla più grave, può portare a conseguenze catastrofiche.

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Associazione studentesca bocconiana. Abbiamo lo scopo di promuovere attività di approfondimento e studio del diritto penale.

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L’Angolo del Penalista, in collaborazione con l’associazione studentesca Keiron – La casa del penalista, apre uno spazio di riflessione sul diritto penale. Tra casi concreti, interpretazioni giuridiche e questioni attuali, questa rubrica accompagna il lettore nel cuore di una disciplina che interroga la società, la giustizia e i suoi confini.

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